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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 40249/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] A, che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha negato a [OSCURATO:PERSONA] la liberazione anticipata, in relazione al :emestre che va dal 20/08/2023 al 20/02/2024; la decisione reiettiva è fondata sulla sussistenza di un rapporto disciplinare del 08/02/2022 - per intimiddzione e sopraffazione in danno di altri detenuti - dal quale è scaturita l'applicazione della sanzione della esclusione dalle attività in comune, per la durata di quindi,:i giorni.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. `éincenzo [OSCURATO:PERSONA]Agostino, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassu iti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 isp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606, COMITI 31, lett. b) e lett. d) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogic: tà della motivazione, oltre che per violazione di norme penali.

Il condannato (un detenuto modello, anche ammesso alla frui :ione di permessi premio e al lavoro esterno, proprio grazie al fatto di aver sempr2 tenuto un irreprensibile comportamento inframurario) era restato estraneo all'aggressione posta a fondamento dell'irrogazione della sanzione disciplinare, essendo stato egli semplicemente presente ai fatti; la contestazione mossagli concerneva, infatti, esclusivamente il fatto di aver omesso di attivarsi E I fine di scongiurare l'evento.

Alcun contributo causalmente efficiente alla causw ione del fatto, pertanto, può essere fondatamente ascritto al ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 77 cl P.R. 30 giugno 2000 n. 230 e 38 primo comma legge 26 luglio 1975, n. 354.

È errata la qualificazione giuridica della ritenuta infrazione, p Aché la condotta omissiva non è tipizzata dall'art. 77 del Regolamento penitenzi: rio, che al n. 11 prevede come illecito solamente la condotta di "intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi".

L'autore dell'aggressione è --[OSCURATO:PERSONA], reo confesso del fatto, dal quale sono derivate alla persona offesa conseguenze fisiche anche gravi (frattura scomposta dell'arco anterolater ìle della settima costa di sinistra e frattura composta dell'arco anterolaterale della sesta costa di sinistra).

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. i / L'istanza di liberazione anticipata è stata disattesa in quanto la presenza del detenuto all'aggressione, posta in essere in danno di altro detenute è stata considerata evocativa della partecipazione dello stesso al fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. I due motivi di ricorso, sebbene formalmente articolati in plurime doglianze, presentano in realtà una matrice comune e ben si prestano, i:ertanto, ad una agevole trattazione unitaria.

2.1. Ad onta delle deduzioni contenute nell'atto di impuc 'azione, l'avversata ordinanza ha motivato - in modo congruo e aderente alle en-ergenze istruttorie — la decisione negativa, facendo precipuamente riferimento all'episodio disciplinare sintetizzato in parte narrativa.

Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha evidenziato la valenza negativa assunta dal fatto che ha condotto all'irrogazione della s ìnzione, sottolineando la presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'aggressione condotta da in altro detenuto in danno di terzo e la mancata attivazione del ricorrente, al fine della possibilità di impedire l'evento.

Nel provvedimento impugnato — pie r amente aderente alle conclusioni già raggiunte dal Magistrato di sorveglianza - vi f 'ne dato atto del fatto che la suddetta, grave sanzione disciplinare sia stata infli::a per il concorso del ricorrente, nella perpetrazione di atti aggressivi in danna di altro detenuto; prescindendosi dunque dalle modalità del ritenuto concorso, questo è il fatto storico e oggettivo che rappresenta la scaturigine dell'inflizione della sanzione.

2.2. In tal modo, l'ordinanza ha esposto precise spiegazioni, congrue e coerenti con i dati informativi acquisiti, per avversare le quali il ricorrente i ormula, in questa sede, solo obiezioni avverso la fondatezza del provvelimento sanzionatorio, che sono avulse dall'attuale thema decidendum.

Tali deduzioni difensive, che non negano l'effettiva veri f cazione dell'episodio considerato, né contestano l'esistenza della sanzione, quE le fatto storico e oggettivo, si risolvono in contestazioni circa il merito de rilievo disciplinare e, consequenzialmente, in ordine al profilo della legittimi:à della sanzione inflitta.

Così l'impugnante trascura che, secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte, è riconosciuta al giudice di merito la pos5; bilità di tener conto - in vista della valutazione da compiere, in ordine alla parte( pazione del detenuto all'opera di rieducazione - di qualsivoglia condotta descrit a in un rapporto disciplinare.2.3.

Noto è infatti che il principio di diritto, in base al quale le -ifrazioni commesse non rilevano con riguardo alle loro conseguenze sanzionatore, bensì solo alla stregua di dato fenomenico acquisito, evocativo della carente idesione del condannato alle finalità che sono proprie del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, rv. 264293; Sez. 1, n. 13013 del 16/12/2008, dep. 2009, Bellocco, rv. 243541; Sez. 1, n. 16986 del 28/11/2002, de ). 2003, Fedele, rv. 224792).

Ciò che davvero rileva - e che deve costituire oggetto di apprezza nento - è dunque la eventuale valenza frustrante ricollegabile alla condotta )osta in essere, rispetto all'opera rieducativa e di risocializzazione, cui la pe la deve tendere.

3. A detti condivisi principi il provvedimento impugnato si è corret:amente uniformato, apprezzando il dato fattuale consistito nella condotta tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] e nemmeno contestata dal ricorrente, quanto alla sua storica verifi:azione.

Di contro, il ricorso inutilmente indugia e si risolve esclusivamente nell'i:ssertiva deduzioni di asseriti profili di infondatezza della sanzione disciplinare, mcistrando di non considerare che, mentre nel procedimento disciplinare la c ondotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo della sua contrar età alle regole previste nel regolamento interno dell'istituto, in tema di Iibrazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto differente angi: iazione, quale uno dei numerosi ed eterogenei elementi, dai quali è consentito desumere l'effettività della partecipazione stessa.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso devi: essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] A, che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha negato a [OSCURATO:PERSONA] la liberazione anticipata, in relazione al :emestre che va dal 20/08/2023 al 20/02/2024; la decisione reiettiva è fondata sulla sussistenza di un rapporto disciplinare del 08/02/2022 - per intimiddzione e sopraffazione in danno di altri detenuti - dal quale è scaturita l'applicazione della sanzione della esclusione dalle attività in comune, per la durata di quindi,:i giorni. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. `éincenzo [OSCURATO:PERSONA]Agostino, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassu iti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 isp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606, COMITI 31, lett. b) e lett. d) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogic: tà della motivazione, oltre che per violazione di norme penali. Il condannato (un detenuto modello, anche ammesso alla frui :ione di permessi premio e al lavoro esterno, proprio grazie al fatto di aver sempr2 tenuto un irreprensibile comportamento inframurario) era restato estraneo all'aggressione posta a fondamento dell'irrogazione della sanzione disciplinare, essendo stato egli semplicemente presente ai fatti; la contestazione mossagli concerneva, infatti, esclusivamente il fatto di aver omesso di attivarsi E I fine di scongiurare l'evento. Alcun contributo causalmente efficiente alla causw ione del fatto, pertanto, può essere fondatamente ascritto al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 77 cl P.R. 30 giugno 2000 n. 230 e 38 primo comma legge 26 luglio 1975, n. 354. È errata la qualificazione giuridica della ritenuta infrazione, p Aché la condotta omissiva non è tipizzata dall'art. 77 del Regolamento penitenzi: rio, che al n. 11 prevede come illecito solamente la condotta di "intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi". L'autore dell'aggressione è --[OSCURATO:PERSONA], reo confesso del fatto, dal quale sono derivate alla persona offesa conseguenze fisiche anche gravi (frattura scomposta dell'arco anterolater ìle della settima costa di sinistra e frattura composta dell'arco anterolaterale della sesta costa di sinistra). 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. i / L'istanza di liberazione anticipata è stata disattesa in quanto la presenza del detenuto all'aggressione, posta in essere in danno di altro detenute è stata considerata evocativa della partecipazione dello stesso al fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I due motivi di ricorso, sebbene formalmente articolati in plurime doglianze, presentano in realtà una matrice comune e ben si prestano, i:ertanto, ad una agevole trattazione unitaria. 2.1. Ad onta delle deduzioni contenute nell'atto di impuc 'azione, l'avversata ordinanza ha motivato - in modo congruo e aderente alle en-ergenze istruttorie — la decisione negativa, facendo precipuamente riferimento all'episodio disciplinare sintetizzato in parte narrativa. Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha evidenziato la valenza negativa assunta dal fatto che ha condotto all'irrogazione della s ìnzione, sottolineando la presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'aggressione condotta da in altro detenuto in danno di terzo e la mancata attivazione del ricorrente, al fine della possibilità di impedire l'evento. Nel provvedimento impugnato — pie r amente aderente alle conclusioni già raggiunte dal Magistrato di sorveglianza - vi f 'ne dato atto del fatto che la suddetta, grave sanzione disciplinare sia stata infli::a per il concorso del ricorrente, nella perpetrazione di atti aggressivi in danna di altro detenuto; prescindendosi dunque dalle modalità del ritenuto concorso, questo è il fatto storico e oggettivo che rappresenta la scaturigine dell'inflizione della sanzione. 2.2. In tal modo, l'ordinanza ha esposto precise spiegazioni, congrue e coerenti con i dati informativi acquisiti, per avversare le quali il ricorrente i ormula, in questa sede, solo obiezioni avverso la fondatezza del provvelimento sanzionatorio, che sono avulse dall'attuale thema decidendum. Tali deduzioni difensive, che non negano l'effettiva veri f cazione dell'episodio considerato, né contestano l'esistenza della sanzione, quE le fatto storico e oggettivo, si risolvono in contestazioni circa il merito de rilievo disciplinare e, consequenzialmente, in ordine al profilo della legittimi:à della sanzione inflitta. Così l'impugnante trascura che, secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte, è riconosciuta al giudice di merito la pos5; bilità di tener conto - in vista della valutazione da compiere, in ordine alla parte( pazione del detenuto all'opera di rieducazione - di qualsivoglia condotta descrit a in un rapporto disciplinare.2.3. Noto è infatti che il principio di diritto, in base al quale le -ifrazioni commesse non rilevano con riguardo alle loro conseguenze sanzionatore, bensì solo alla stregua di dato fenomenico acquisito, evocativo della carente idesione del condannato alle finalità che sono proprie del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, rv. 264293; Sez. 1, n. 13013 del 16/12/2008, dep. 2009, Bellocco, rv. 243541; Sez. 1, n. 16986 del 28/11/2002, de ). 2003, Fedele, rv. 224792). Ciò che davvero rileva - e che deve costituire oggetto di apprezza nento - è dunque la eventuale valenza frustrante ricollegabile alla condotta )osta in essere, rispetto all'opera rieducativa e di risocializzazione, cui la pe la deve tendere. 3. A detti condivisi principi il provvedimento impugnato si è corret:amente uniformato, apprezzando il dato fattuale consistito nella condotta tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] e nemmeno contestata dal ricorrente, quanto alla sua storica verifi:azione. Di contro, il ricorso inutilmente indugia e si risolve esclusivamente nell'i:ssertiva deduzioni di asseriti profili di infondatezza della sanzione disciplinare, mcistrando di non considerare che, mentre nel procedimento disciplinare la c ondotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo della sua contrar età alle regole previste nel regolamento interno dell'istituto, in tema di Iibrazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto differente angi: iazione, quale uno dei numerosi ed eterogenei elementi, dai quali è consentito desumere l'effettività della partecipazione stessa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso devi: essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga
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