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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 settembre 2001

Cassazione n. 36390/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rV [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Catania, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflittagli con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catania del 24.7.2024 per i reati di cui agli artt. 23, comma 3, L. n. 110 del 1975, 648 cod. pen.; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato; Considerato che: 1) in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522); 2) deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rV [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Catania, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflittagli con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catania del 24.7.2024 per i reati di cui agli artt. 23, comma 3, L. n. 110 del 1975, 648 cod. pen.; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato; Considerato che: 1) in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522); 2) deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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