CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14299/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e Elena Dumitru_ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 marzo 2023 ha riformato la sentenza del Tribunale di Palmi in ordine ad uno dei due furti pluriaggravati, riqualificandolo in reato tentato e rideterminando la pena, confermando nel resto. -Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui la ricorrente eccepisce la mancata motivazione della Corte territoriale in merito alla concessione delle attenuanti generiche non concesse con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, e l'eccessività del trattamento sanzionatorio riservatole - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici ( pag. 7 in cui il Giudice di merito ha valorizzato i plurimi e specifici precedenti commessi anche nel quinquennio e la reiterazione di medesime condotte nell'arco di poche ore e nella medesima giornata); invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; -Rilevato che l'unico motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui la ricorrente denunzia il vizio di motivazione e la mancata acquisizione di una serie di integrazioni probatorie che se ammesse avrebbero consentito una diversa ricostruzione dei fatti - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(pag. 6 in cui la Corte di appello ha evidenziato come gli atti acquisiti al fascicolo hanno consentito di accertare oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.