CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 17252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26421-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 70, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M O RAN D I ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 867/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Ric. 2021 n. 26421 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 2/7/2021 (n. 867/2021), la Corte d'appello di Brescia, pur ridimensionandone l'entità in termini mone- tari, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a risarcire [OSCURATO:PERSONA]- lan dei danni da quest'ultimo subiti a carico del proprio appartamento (alienato a terzi dopo il fatto illecito dedotto in giudizio e prima dell'instaurazione di questo), per effetto di talune infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante appartamento di proprietà del Bertelli; a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha evi- denziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso l'avvenuta dimostrazione, da parte del Bertelli, del ricorso di un caso fortuito idoneo (ai sensi dell'art. 2051 c.c.) a elide- re il nesso di causalità tra i danni denunciati dal Furlan e le infiltrazio- ni d'acqua provenienti dall'appartamento del Bertelli, con la conse- guente attestazione della responsabilità di quest'ultimo in relazione ai danni di natura patrimoniale verificatisi a causa delle ridette infiltra- zioni (ma non anche a quelli d'indole non patrimoniale, giudicati dalla Corte territoriale non adeguatamente comprovati dall'attore); avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è sta- ta trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla propo- sta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omes- so di pronunciarsi sul motivo di appello avanzato dall'odierno istante avente ad oggetto l'eccepita carenza di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] del 7 aprile 2022 - R.G. n. 26421/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lan a rivendicare il risarcimento di danni in relazione a un apparta- mento di cui lo stesso Furlan non era già più proprietario al momento dell'instaurazione dell'odierno giudizio; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la questione sollevata dal ricorrente con la censura in esame (con particolare riguardo alla questione concer- nente la pretesa carenza di legittimazione attiva del Furlan a rivendi- care il risarcimento di danni in relazione a un appartamento non più di sua proprietà al momento dell'instaurazione del giudizio) non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata; al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurispru- denza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugna- ta, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avve- nuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in osse- quio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fat- to, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veri- dicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2 - , Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 - 01); nel caso di specie, spettava al ricorrente, ai sensi dell'art. 366 n.6 c.p.c., allegare in modo specifico (provvedendo altresì a localizzarla all'interno degli atti del giudizio) la documentazione processuale indi- spensabile al fine di consentire a questa Corte la verifica dell'effettività dell'omissione denunciata, ossia di acquisire riscontro dell'avvenuta proposizione del motivo di appello asseritamente tra- scurato dal giudice a quo;Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 26421/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri non avendo il ricorrente in alcun modo provveduto alle ridette al- legazioni, il motivo deve ritenersi per ciò stesso inammissibile; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 2729 c.c., (con riguardo all'art. 360 n.3 c.p.c.), nonché per vizio di motivazione, per avere la Corte territo- riale erroneamente distribuito gli oneri probatori tra le parti dell'odierno giudizio, e per aver erroneamente escluso l'avvenuta ac- quisizione di elementi istruttori sufficienti ad attestare la riconducibili- tà delle conseguenze dannose ex adverso denunciate all'incidenza di un fatto del terzo valutabile alla stregua di un caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.; il motivo è manifestamente infondato, quando non inammissibile; osserva preliminarmente il Collegio come la formulazione dell'art.2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzi chiara- mente che: - la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un sogget- to e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eli- minare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162 - 01); - ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato 'cagionato' dalla cosa in custodia, assumendo rilevan- za il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla co- sa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno dili- gente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è - come detto - del tutto estraneo al paradig- ma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011, Rv. 616827 - 01);Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 26421/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri - ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esi- stenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggia- to; - si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017, Rv. 644285 - 01) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimen- ti esistente fra la cosa e il danno; - resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'as- senza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'af- fermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità (cfr., per tutte, Sez. U, Sen- tenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600899 - 01) secondo cui: - ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei princi- pi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); - tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dan- noso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognu- na di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima di- sposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 26421/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto; - al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per de- terminare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'inter- no delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - se- condo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità sta- tistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza co- stante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente ne- cessario; ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ov- vero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendo- ne l'efficacia condizionante; ovviamente, anche l'imprevedibilità che vale a connotare il fortui- to dev'essere oggettiva - dal punto di vista probabilistico o della cau- salità adeguata - senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode (sull'insieme di tali principi, cfr. da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 - 01); poste tali premesse, osserva il Collegio come la corte territoriale - dopo aver correttamente attestato la riconducibilità dei danni subiti dal Furlan alle infiltrazioni proveniente dall'appartamento del Bertelli - abbia correttamente interpretato e applicato i principi di diritto so- Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 26421/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pra richiamati, impegnandosi a rilevare come l'equivocità o l'insufficienza delle evidenze complessivamente acquisite agli atti del giudizio impedisse in concreto l'individuazione dell'effettivo intervento di un ipotetico (benché specifico) caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità tra i danni subiti dal Furlan e le infiltrazioni pro- venienti dall'appartamento del Bertelli; in altri termini, muovendo dalla corretta premessa secondo cui, ai fini dell'art. 2051 c.c., rileva esclusivamente la sussistenza del nesso causale tra le dinamiche proprie della cosa custodita e il danno (co- me, nel caso di specie, tra la fuoriuscita d'acqua dagli elementi com- ponenti l'appartamento del Bertelli e il danneggiamento del sottostan- te bene del Furlan per effetto dell'infiltrazione dell'acqua) - ed even- tualmente l'incidenza di un caso fortuito idoneo in via esclusiva a de- terminarlo - il giudice a quo ha espressamente sottolineato come la mancata dimostrazione, da parte del Bertelli, dell'incidenza di un caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra le infiltrazioni pro- venienti dal proprio appartamento e i danni provocati al Furlan, fosse valsa a confermare la responsabilità del Bertelli in relazione alla ri- vendicazione risarcitoria dell'originario attore, senza incorrere in alcu- na violazione del principio di ripartizione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c.; quanto alle restanti censure, è appena il caso di rilevare come, at- traverso le doglianze avanzate in questa sede, il ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impu- gnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiama- te - si sia limitato ad allegare un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, [OSCURATO:PERSONA] del 7 aprile 2022 - R.G. n. 26421/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tenza n. 7394 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la pro- spettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo sesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazio- ne e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure solleva- te dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa ritenuti rilevanti; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valu- tazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe in- corso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti; con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impu- gnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 26421/2021 - rei, cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nonché dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso il motivo di appello avanzato dall'istante in ordine all'impossibilità giuridica di liquidare il danno ex adverso denunciato sottoforma di costi prevedibili e non di- rettamente sopportati o anticipati connessi al rifacimento o alla si- stemazione dell'immobile oggetto di infiltrazione, rinviando peraltro, in modo del tutto illegittimo, agli effetti nella specie prodotti dall'applicazione del principio di non contestazione in relazione a fatti del tutto estranei alla sfera dell'odierno ricorrente, senza, infine, te- ner conto dell'assenza di alcuna relazione giuridica diretta tra l'attore e l'immobile danneggiato, avendo lo stesso Furlan espressamente di- chiarato di aver ceduto la proprietà di tale bene in epoca anteriore all'instaurazione dell'odierno giudizio, con la conseguente attestazione del difetto di alcuna legittimazione alla rivendicazione risarcitoria rela- tiva a danni prodotti a carico del ridetto bene; il motivo è manifestamente infondato; osserva preliminarmente il Collegio come la Corte territoriale ab- bia correttamente identificato i danni patrimoniali sofferti dal Furlan, per effetto delle infiltrazioni oggetto di causa, ritenendone adeguata- mente comprovato il ricorso attraverso la congiunta considerazione della documentazione fotografica acquisita agli atti del giudizio e la testimonianza resa dalla stessa moglie dell'appellato ([OSCURATO:PERSONA]) (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata): elementi, tutti, nel loro complesso idonei a dar conto, tanto del rapporto di causalità materia- le tra le infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento superiore del Bertelli e la degradazione dei beni di pertinenza del Furlan al mo- mento del fatto; deve pertanto escludersi che il giudice a quo sia pervenuto alla dimostrazione dei danni subiti dall'originario attore in forza della sola circostanza connessa alla mancata contestazione processuale delle tesi di controparte, avendo la corte territoriale piuttosto avuto cura di Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 26421/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sottolineare la congruità e la ragionevolezza degli importi monetari li- quidati a titolo di danno patrimoniale dal giudice di primo grado in conformità al preventivo redatto dallo studio Agazzi s.r.I., anch'esso prodotto agli atti; ciò posto - esclusa alcuna rilevanza, ai fini dell'effettività e della certezza del danno subito dall'attore, dell'eventuale mancato rifaci- mento o sistemazione dell'immobile danneggiato (non potendo cer- tamente dipendere, l'obbligo risarcitorio del danneggiante, dal ricorso di una simile condizione di fatto) - dev'essere altresì disattesa la do- glianza avanzata dall'odierno ricorrente in ordine alla pretesa carenza di legittimazione attiva del Furlan alla rivendicazione risarcitoria in esame (siccome non più proprietario, al momento dell'instaurazione del giudizio, del bene danneggiato, per averlo ceduto a terzi prima di tale epoca), dovendosi aver riguardo, ai fini di detta legittimazione, alla situazione proprietaria del bene danneggiato al momento della verificazione dell'illecito, attesa la materiale consolidazione, proprio in corrispondenza di tale epoca, del pregiudizio connesso all'attività dannosa; credito risarcitorio di per sé non suscettibile di alcuna tra- smissione (per successione a titolo particolare) in capo ai terzi acqui- renti del bene già pregiudicato, salvo l'eventuale patto contrario, nella specie mai neppure dedotto o allegato (cfr. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638374 - 01); sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta in- fondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio se- condo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa- ri a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanza del 7 aprile 2022 - R. G. n. 26421/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella cam