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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40617/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denurziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che le doglianze sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estraneo al sindacato di legittimità ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il riconoscimento dell'aggravante della destrezza e il diniego dell'attenuante della speciale tenuità, è precluso, ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., perchè non risulta proposto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denurziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che le doglianze sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estraneo al sindacato di legittimità ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il riconoscimento dell'aggravante della destrezza e il diniego dell'attenuante della speciale tenuità, è precluso, ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., perchè non risulta proposto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 40617/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris