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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04844/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità, è manifestamente infondato, poiché le argomentazioni con cui la Corte di merito ha escluso la sussistenza di uno dei presupposti applicativi della causa di non punibilità sono esenti da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sui reati della stessa indole commessi dall'imputato, che escludono la non abitualità della condotta contestata); che il ricorrente si limita ad invocare il "tempo silente" quale fattore ostativo al diniego dell'applicazione dell'istituto, omettendo di rappresentare quale positivo indicatore, evidenziato in appello e dalla Corte invece ignorato, avrebbe in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è altresì manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha motivato il diniego della richiesta di pena sostitutiva con corretti argomenti logici e giuridici, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., espressamente richiamati dall'art. 58

I. n. 689/1981 (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 ove si evidenzia che trattandosi di soggetto condannato per molteplici reati, già beneficiario della pena sostitutiva, avendo successivamente commesso altri reati della stessa indole, a dimostrazione di una personalità fortemente trasgressiva, la sostituzione della pena non sarebbe stata funzionale all'esigenza di rieducazione dello stesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità, è manifestamente infondato, poiché le argomentazioni con cui la Corte di merito ha escluso la sussistenza di uno dei presupposti applicativi della causa di non punibilità sono esenti da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sui reati della stessa indole commessi dall'imputato, che escludono la non abitualità della condotta contestata); che il ricorrente si limita ad invocare il "tempo silente" quale fattore ostativo al diniego dell'applicazione dell'istituto, omettendo di rappresentare quale positivo indicatore, evidenziato in appello e dalla Corte invece ignorato, avrebbe in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è altresì manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha motivato il diniego della richiesta di pena sostitutiva con corretti argomenti logici e giuridici, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., espressamente richiamati dall'art. 58 I. n. 689/1981 (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 ove si evidenzia che trattandosi di soggetto condannato per molteplici reati, già beneficiario della pena sostitutiva, avendo successivamente commesso altri reati della stessa indole, a dimostrazione di una personalità fortemente trasgressiva, la sostituzione della pena non sarebbe stata funzionale all'esigenza di rieducazione dello stesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 04844/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris