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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2021

Cassazione n. 46774/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], in giudizio con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 20348 in data 9/03/2021- dep. 21/05/2021 la Sesta sezione di questa S.C. dichiarava inammissibile il ricorso proposto, fra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA] Vittorio contro la sentenza della CORTE di APPELLO di CAGLIARI in data 26/03/2019 di condanna a pena di giustizia per il reato di peculato.

Fra i motivi dell'originario ricorso al Giudice di legittimità vi erano, in particolare, seguendo la numerazione del 'ritenuto in fatto' della menzionata pronuncia della Cassazione, e riprendendo le sintesi da essa effettuate: "(12.2.) Contraddittorietà della motivazione in relazione alla rilevata assenza di pezze giustificative poste a base del rendiconto del Presidente del Gruppo e dei prospetti di spesa dei singoli consiglieri ed alle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; contraddittorietà interna della motivazione circa la consegna delle pezze giustificative da parte dei singoli consiglieri.

Il ricorrente ha rilevato che la motivazione della sentenza si pone in palese contraddizione con le risultanze del dibattimento, con specifico riguardo alle dichiarazioni rese dai testi Natale e Pirredda (sentiti in udienza rispettivamente il 10 gennaio ed il 30 maggio 2014); ha precisato che, dalle dichiarazioni di tali testi, si evince, da un lato, che non si è mai registrata un'assoluta mancanza di allegazione delle pezze giustificative; dall'altro lato, che non risponde al vero che le pezze giustificative non erano controllate ai fini del rendiconto, essendo emerso soltanto che i documenti non venivano trattenuti in quanto non necessari nonché difficili da conservare per motivi logistici." - "(12.6.) Violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione con riferimento alla dedotta assenza di dolo in virtù di un errore sulla legge extra-penale, consistente nel mancato rispetto dell'obbligo giuridico di conservare le pezze giustificative.

A tale proposito, la difesa ha evidenziato come, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] abbia spiegato in dibattimento di avere - diversamente dai altri coimputati - impiegato i contributi esclusivamente per finalità del Gruppo, di aver consegnato le ricevute e le fatture correlative al [OSCURATO:PERSONA] e di averle poi ricevute indietro, facendo affidamento legittimo sulla prassi pluridecennale e sulle indicazioni degli uffici amministrativi circa l'assenza di alcun obbligo di conservazione delle pezze giustificative, incorrendo pertanto in un errore - scusabile - su legge extra-penale." - "(12.7.) Violazione di legge penale in relazione agli artt. 314 e 47 cod. pen., per avere la Corte distrettuale ritenuto erroneamente sussistente un errore inescusabile quanto all'obbligo giuridico di conservazione delle pezze giustificative, là dove tale obbligo, affermato nella sentenza impugnata, discende nella sostanza dalla legge regionale n. 2 del 1966 e dalla deliberazione n. 293 del 1993, le quali costituiscono certamente, in parte qua, legge extra-penale, con conseguente applicabilità del comma terzo dell'art. 47 cod. pen." La S.C. ha ritenuto queste censure infondate, e in tal senso ha ripreso il percorso argomentativo seguito dalla CORTE territoriale, al fine di confermarne la correttezza e di sottolineare la convergenza dei dati probatori, soffermandosi su ciascuno di essi.

2. [OSCURATO:PERSONA] Vittorio propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., e deduce l'errore in fatto consistito nell'omesso esame da parte della Sesta sezione dei tre motivi di ricorso prima sintetizzati.

2.1. Premesso che col secondo dei motivi dell'originario ricorso per cassazione era stato dedotto il contrasto della motivazione della sentenza impugnata col contenuto delle dichiarazioni rese a dibattimento dai testimoni NATALE e PIREDDA, riportate dai verbali allegati, al fine di far emergere il vizio di travisamento della prova, l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Sesta Sezione consisterebbe nell'essersi limitata alla lettura del 'titolo del motivo'.

In tal modo avrebbe esteso al ricorrente osservazioni riguardanti in modo esclusivo la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Alberto, e avrebbe stabilito che col ricorso [OSCURATO:PERSONA] Vittorio aveva sviluppato le medesime considerazioni contenute nell'atto di appello, quando invece quest'ultimo non conteneva alcuna deduzione di travisamento della prova.

Il travisamento consisteva nel fatto che la CORTE di APPELLO aveva postulato l'assenza di giustificazioni coeve alle varie spese effettuate, quale premessa per l'obbligo di giustificazione successiva, mentre la presenza di giustificazioni coeve, rilevata dal ricorrente, avrebbe dovuto comportare l'annullamento della sentenza.

2.2. Ulteriore errore di fatto sarebbe l'omissione dell'analisi del sesto dei motivi dell'originario ricorso, relativo alla carenza di motivazione - sostenuta dal ricorrente - della CORTE territoriale sul motivo di appello n. 4.

Infatti il § 6 della motivazione della S.C. non avrebbe fatto alcun cenno a esso, e invece avrebbe parlato di riproposizione delle considerazioni sviluppate nell'atto di appello, quando invece la censura riguardava proprio la mancata valutazione di un motivo di appello.

2.3. Anche il settimo dei motivi dell'originario ricorso non sarebbe stato valutato dalla Sesta Sezione perché la sentenza, pur avendo trattato il tema dell'errore su legge extrapenale quanto ai ricorsi proposti da altri imputati, nulla aveva scritto sull'obbligo di conservazione dei documenti giustificativi dopo la loro restituzione da parte del gruppo consiliare.

Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Il ricorrente fa pervenire memoria in data 30/11/2021, con la quale in via preliminare eccepisce la nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. delle menzionate conclusioni del PROCURATORE GENERALE, perché prive di motivazione, e quindi lesive del diritto di intervento dell'imputato e del diritto al contraddittorio, e richiama per analogia l'orientamento di questo Giudice di legittimità circa l'omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni del P.G.

Aggiunge che la richiesta immotivata di inammissibilità dimostra nel caso in esame l'assenza di ragioni sulle quali poter fondare una simile conclusione, e richiama i motivi già illustrati col ricorso straordinario.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Va affrontato preliminarmente il rilievo del difensore con la memoria cui si è fatto cenno, relativo all'assenza di motivazioni a base delle conclusioni del PROCURATORE GENERALE di questa S.C.

Il precedente espressamente evocato per giustificare la denunciata nullità dell'atto del P.G. non è pertinente perché (cf.

Sez. 5 sentenza n. 20885 del 28/04/2021 dep. 26/05/2021 Rv. 281152 imputato H.) esso ha riguardato il caso di un "procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica", al cui interno era "mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176".

Un precedente che invece attiene alla questione sollevata è la sentenza di questa Sez. 2 n. 24629 del 02/07/2020 (dep. 01/09/2020 Rv. 279552 imputato [OSCURATO:PERSONA]), alla stregua della quale "nel giudizio di cassazione, l'omessa formulazione, in tutto o in parte, delle conclusioni da parte del procuratore generale, prevista dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., non impedisce la decisione del collegio, atteso che ricorre la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. unicamente nel caso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere".

La fattispecie concreta era quella in cui "il procuratore generale, nella requisitoria scritta, aveva formulato le proprie conclusioni soltanto nei confronti di alcuni ricorrenti": dunque, qualcosa di meno rispetto al presente procedimento, che vede le conclusioni scritte formulate, se pure non sostenute da motivazione.

Come osservato da tale pronuncia, "la nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. sarebbe configurabile unicamente nel caso in cui il P.G. non fosse stato messo in condizioni di concludere, non anche per il mero fatto che egli (in parte od in toto) non abbia formulato le sue conclusioni": e nel presente giudizio le conclusioni sono state comunque rassegnate.

2. Sul contenuto del ricorso, va premesso il costante e condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. ex pluribus Sez. 2 sentenza n. 53657 del 17/11/2016 dep. 16/12/2016 Rv. 268982 imp.

Macrì), nel senso che l'errore di fatto nel giudizio di legittimità, rispetto al quale è stato previsto il rimedio di cui all'art.625 bis cod. proc. pen. consiste in "un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso".

La conseguenza è che se la causa dell'errore non consiste in via esclusiva in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio.

Sono poi estranei all'area applicativa dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse, o l'attribuzione a esse di una portata inesatta, pur se causate da ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati.

Sono altresì estranei gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendo questi ultimi essere fatti valere - pur se risolti in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie: così SSUU 16103/2002 Rv. 221280; SSUU 37505/2011 Rv. 250527; SSUU 18651/2015 Rv. 263686; Cass. 6770/2008 Rv. 239037; Cass. 14296/2014 Rv. 259503; Cass. 37243/2014 Rv. 260817.

3. E' inoltre incontestato il principio secondo cui "l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso": ex multis SSUU 16103/2002 Rv. 221283; Cass. 16287/2015 Rv. 263113.

4. Alla stregua di tali principi, non può certamente ritenersi integrato alcun errore in fatto nella censura sintetizzata supra al

2.2. del 'ritenuto in fatto'.

La sentenza oggetto del ricorso straordinario tratta i profili contestati anzitutto al n. 6 del proprio 'considerato in diritto'; in esso fa riferimento ai motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] Vittorio e da due altri imputati e, in termini che valgono per tutti e tre, ha replicato che "detti impugnanti si sono limitati a rinnovare le medesime questioni già dedotte con il gravame ed a proporre le stesse considerazioni già sviluppate nell'atto d'appello (sintetizzando, la mancanza di un obbligo formale di conservazione delle pezze giustificative, l'esistenza di una prassi in senso conforme ed il conseguente errore scusabile su legge extra- penale, l'assenza di "situazioni altamente significative" della distrazione/appropriazione delle erogazioni pubbliche e la violazione delle regole in tema di onere probatorio).

Il tutto senza porsi in reale raffronto con il - convincente - argomentare dei Giudici della cognizione di primo e di secondo grado e, soprattutto, senza indicare a sostegno delle doglianze elementi obbiettivi comprovanti l'utilizzo dei contributi destinati alle attività ed al funzionamento del Gruppo in un senso conforme dette finalità istituzionali, in ipotesi trascurati dal Collegio distrettuale nel confermare il giudizio di penale responsabilità.

I rilievi si appalesano pertanto estrinsecamente aspecifici, là dove non si confrontano con la decisione impugnata e non assolvono all'onere di puntuale enunciazione dei vizi di cui la stessa sarebbe affetta".

Verificando poi le specifiche posizioni dei tre, la S.C. ha aggiunto che "il Collegio di merito ha impostato in termini corretti la valutazione in ordine ai presupposti - di fatto e di diritto - del contestato delitto di peculato (...) ed ha illustrato, con considerazioni puntuali e non manifestamente illogiche, le ragioni per le quali ha ritenuto che (...) [OSCURATO:PERSONA] non abbia(no) fornito giustificazione dell'impiego dei contributi pubblici ricevuti per coprire spese coerenti con gli scopi istituzionali (v. -...- per [OSCURATO:PERSONA] pagine 201 e seguenti della sentenza impugnata)".

5. La prima censura contenuta nel ricorso straordinario si confronta soltanto con la prima parte dell'argomentazione della Sesta sezione - quella relativa alla reiterazione dei motivi di appello -, non anche sulla seguente, riguardante l'utilizzo non per fini istituzionali dei fondi riguardanti l'attività dei gruppi consiliari, e soprattutto con quella ancora successiva, attinente alla mancata giustificazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] Vittorio dell'impiego dei fondi regionali: quest'ultima è correlata specificamente al ricorrente, col richiamo preciso alla parte della sentenza di appello che ne tratta la posizione.

La Cassazione ha anche affrontato, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso straordinario, i rilievi sulle testimonianze di NATALE e di PIREDDA: nel qualificare "inammissibili anche i motivi con cui Alberto e [OSCURATO:PERSONA] hanno censurato la valutazione delle emergenze processuali compiuta dai Giudici della cognizione e, in particolare, delle dichiarazioni di alcuni testimoni (segnatamente dei testi -...- Natale e Piredda, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA])", la Sesta Sezione ha ritenuto che "le difese - anziché illustrare le ragioni dell'erronea delibazione delle prove orali e/o evidenziare l'eventuale travisamento del narrato dei testimoni - si sono limitate a proporre una lettura alternativa - in un senso stimato più plausibile - delle dichiarazioni rese dai testi, con ciò sollecitando questa Corte a compiere uno scrutinio chiaramente di merito, avulso dai limiti del giudizio di legittimità segnati dall'art. 606 cod. proc. pen.".

È ciò che emerge con evidenza dal corrispondente motivo di appello, riportato per esteso a corredo del primo motivo del ricorso straordinario che, più che un travisamento della prova, contesta la mancata verifica documentale delle dichiarazioni dei due menzionati testimoni, e comunque una loro valutazione coerente con le tesi della difesa.

Si tratta pertanto di un motivo manifestamente infondato.

6. Altrettanto infondata è la seconda censura.

Al n. 16 della sentenza del 'considerato in diritto' della S.C. i motivi ricompresi, fra gli altri, sub. 12.6 e 12.7 del 'ritenuto in fatto' hanno trovato trattazione comune quanto alla dedotta "erroneità della valutazione compiuta dai Giudici distrettuali in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto, in considerazione dell'incertezza della normativa di riferimento quanto alla destinazione dei fondi erogati ai Gruppi, delle prassi invalse quanto all'omessa acquisizione delle pezze giustificative, della conseguente "difettosa percezione della realtà effettuale" e, comunque, della inevitabilità e della scusabilità dell'errore sulla legge extra-penale".

La sesta Sezione ha sancito che "la Corte d'appello ha correttamente rilevato, da un lato, che il dolo del peculato è generico; dall'altro lato, che la normativa extra-penale integrante il precetto penale era netta nel vincolare le somme erogate al "funzionamento dei Gruppi consiliari" e alla copertura delle sole spese ammissibili di cui alle otto voci elencate nella citata deliberazione n. 293/1992, sicchè dette risorse non avrebbero potuto essere destinate dal consigliere a coprire voci di spesa già rientranti nelle altre voci stipendiali, al finanziamento del partito di appartenenza o comunque a coprire spese avulse dalla finalità istituzionale. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha, in particolare, rilevato - con considerazioni aderenti alle emergenze dell'istruttoria dibattimentale e scevre da manifesta illogicità - come i consiglieri del [OSCURATO:PERSONA] fossero perfettamente al corrente della prassi "di non rendicontare le spese" e che questa fosse d'incerta legittimità".Dopo aver ripreso quanto dichiarato in proposito in dibattimento dai testimoni PIREDDA e MELIS Valerio, la S.C. ha aggiunto che "La Corte di merito ha convincentemente concluso come risultino pertanto infondate le osservazioni degli appellanti circa lo stato confuso e non chiaro della legislazione regionale in materia di limiti di utilizzo dei fondi e degli obblighi di giustificazione che avrebbe ingenerato l'incolpevole valutazione di legittimità sulle modalità di spesa e rendicontazione dei fondi consiliari ad essi erogati".

7. Manifestamente infondata è infine la terza censura, su cui pure non è mancata la motivazione da parte della Sesta Sezione, e quindi non si è realizzato alcun errore di fatto nella percezione dei motivi di ricorso proposti.

Nella sentenza - al n. 16.2. - è possibile leggere infatti che "costituisce (...) ius receptum che, in tema di peculato, l'errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disposizione di un bene pubblico per fini diversi da quelli istituzionali non configura un errore di fatto su legge diversa da quella penale, atto ad escludere il dolo, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale il cui contenuto è integrato dalla norma amministrativa che disciplina la destinazione del bene pubblico (ex plurimis Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin, Rv. 266192-01). [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha inoltre notato - con un'osservazione corretta in diritto e non manifestamente illogica - che i consiglieri sono persone munite di competenze professionali che impediscono di ritenere scusabile l'errore sulla norma extra-penale integrante il precetto, in ossequio al principio affermato dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 364 del 1988".

La constatata assenza di errori di fatto rende pertanto inammissibile il ricorso straordinario.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], in giudizio con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 20348 in data 9/03/2021- dep. 21/05/2021 la Sesta sezione di questa S.C. dichiarava inammissibile il ricorso proposto, fra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA] Vittorio contro la sentenza della CORTE di APPELLO di CAGLIARI in data 26/03/2019 di condanna a pena di giustizia per il reato di peculato. Fra i motivi dell'originario ricorso al Giudice di legittimità vi erano, in particolare, seguendo la numerazione del 'ritenuto in fatto' della menzionata pronuncia della Cassazione, e riprendendo le sintesi da essa effettuate: "(12.2.) Contraddittorietà della motivazione in relazione alla rilevata assenza di pezze giustificative poste a base del rendiconto del Presidente del Gruppo e dei prospetti di spesa dei singoli consiglieri ed alle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; contraddittorietà interna della motivazione circa la consegna delle pezze giustificative da parte dei singoli consiglieri. Il ricorrente ha rilevato che la motivazione della sentenza si pone in palese contraddizione con le risultanze del dibattimento, con specifico riguardo alle dichiarazioni rese dai testi Natale e Pirredda (sentiti in udienza rispettivamente il 10 gennaio ed il 30 maggio 2014); ha precisato che, dalle dichiarazioni di tali testi, si evince, da un lato, che non si è mai registrata un'assoluta mancanza di allegazione delle pezze giustificative; dall'altro lato, che non risponde al vero che le pezze giustificative non erano controllate ai fini del rendiconto, essendo emerso soltanto che i documenti non venivano trattenuti in quanto non necessari nonché difficili da conservare per motivi logistici." - "(12.6.) Violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione con riferimento alla dedotta assenza di dolo in virtù di un errore sulla legge extra-penale, consistente nel mancato rispetto dell'obbligo giuridico di conservare le pezze giustificative. A tale proposito, la difesa ha evidenziato come, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] abbia spiegato in dibattimento di avere - diversamente dai altri coimputati - impiegato i contributi esclusivamente per finalità del Gruppo, di aver consegnato le ricevute e le fatture correlative al [OSCURATO:PERSONA] e di averle poi ricevute indietro, facendo affidamento legittimo sulla prassi pluridecennale e sulle indicazioni degli uffici amministrativi circa l'assenza di alcun obbligo di conservazione delle pezze giustificative, incorrendo pertanto in un errore - scusabile - su legge extra-penale." - "(12.7.) Violazione di legge penale in relazione agli artt. 314 e 47 cod. pen., per avere la Corte distrettuale ritenuto erroneamente sussistente un errore inescusabile quanto all'obbligo giuridico di conservazione delle pezze giustificative, là dove tale obbligo, affermato nella sentenza impugnata, discende nella sostanza dalla legge regionale n. 2 del 1966 e dalla deliberazione n. 293 del 1993, le quali costituiscono certamente, in parte qua, legge extra-penale, con conseguente applicabilità del comma terzo dell'art. 47 cod. pen." La S.C. ha ritenuto queste censure infondate, e in tal senso ha ripreso il percorso argomentativo seguito dalla CORTE territoriale, al fine di confermarne la correttezza e di sottolineare la convergenza dei dati probatori, soffermandosi su ciascuno di essi. 2. [OSCURATO:PERSONA] Vittorio propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., e deduce l'errore in fatto consistito nell'omesso esame da parte della Sesta sezione dei tre motivi di ricorso prima sintetizzati. 2.1. Premesso che col secondo dei motivi dell'originario ricorso per cassazione era stato dedotto il contrasto della motivazione della sentenza impugnata col contenuto delle dichiarazioni rese a dibattimento dai testimoni NATALE e PIREDDA, riportate dai verbali allegati, al fine di far emergere il vizio di travisamento della prova, l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Sesta Sezione consisterebbe nell'essersi limitata alla lettura del 'titolo del motivo'. In tal modo avrebbe esteso al ricorrente osservazioni riguardanti in modo esclusivo la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Alberto, e avrebbe stabilito che col ricorso [OSCURATO:PERSONA] Vittorio aveva sviluppato le medesime considerazioni contenute nell'atto di appello, quando invece quest'ultimo non conteneva alcuna deduzione di travisamento della prova. Il travisamento consisteva nel fatto che la CORTE di APPELLO aveva postulato l'assenza di giustificazioni coeve alle varie spese effettuate, quale premessa per l'obbligo di giustificazione successiva, mentre la presenza di giustificazioni coeve, rilevata dal ricorrente, avrebbe dovuto comportare l'annullamento della sentenza. 2.2. Ulteriore errore di fatto sarebbe l'omissione dell'analisi del sesto dei motivi dell'originario ricorso, relativo alla carenza di motivazione - sostenuta dal ricorrente - della CORTE territoriale sul motivo di appello n. 4. Infatti il § 6 della motivazione della S.C. non avrebbe fatto alcun cenno a esso, e invece avrebbe parlato di riproposizione delle considerazioni sviluppate nell'atto di appello, quando invece la censura riguardava proprio la mancata valutazione di un motivo di appello. 2.3. Anche il settimo dei motivi dell'originario ricorso non sarebbe stato valutato dalla Sesta Sezione perché la sentenza, pur avendo trattato il tema dell'errore su legge extrapenale quanto ai ricorsi proposti da altri imputati, nulla aveva scritto sull'obbligo di conservazione dei documenti giustificativi dopo la loro restituzione da parte del gruppo consiliare. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il ricorrente fa pervenire memoria in data 30/11/2021, con la quale in via preliminare eccepisce la nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. delle menzionate conclusioni del PROCURATORE GENERALE, perché prive di motivazione, e quindi lesive del diritto di intervento dell'imputato e del diritto al contraddittorio, e richiama per analogia l'orientamento di questo Giudice di legittimità circa l'omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni del P.G. Aggiunge che la richiesta immotivata di inammissibilità dimostra nel caso in esame l'assenza di ragioni sulle quali poter fondare una simile conclusione, e richiama i motivi già illustrati col ricorso straordinario.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Va affrontato preliminarmente il rilievo del difensore con la memoria cui si è fatto cenno, relativo all'assenza di motivazioni a base delle conclusioni del PROCURATORE GENERALE di questa S.C. Il precedente espressamente evocato per giustificare la denunciata nullità dell'atto del P.G. non è pertinente perché (cf. Sez. 5 sentenza n. 20885 del 28/04/2021 dep. 26/05/2021 Rv. 281152 imputato H.) esso ha riguardato il caso di un "procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica", al cui interno era "mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176". Un precedente che invece attiene alla questione sollevata è la sentenza di questa Sez. 2 n. 24629 del 02/07/2020 (dep. 01/09/2020 Rv. 279552 imputato [OSCURATO:PERSONA]), alla stregua della quale "nel giudizio di cassazione, l'omessa formulazione, in tutto o in parte, delle conclusioni da parte del procuratore generale, prevista dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., non impedisce la decisione del collegio, atteso che ricorre la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. unicamente nel caso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere". La fattispecie concreta era quella in cui "il procuratore generale, nella requisitoria scritta, aveva formulato le proprie conclusioni soltanto nei confronti di alcuni ricorrenti": dunque, qualcosa di meno rispetto al presente procedimento, che vede le conclusioni scritte formulate, se pure non sostenute da motivazione. Come osservato da tale pronuncia, "la nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. sarebbe configurabile unicamente nel caso in cui il P.G. non fosse stato messo in condizioni di concludere, non anche per il mero fatto che egli (in parte od in toto) non abbia formulato le sue conclusioni": e nel presente giudizio le conclusioni sono state comunque rassegnate. 2. Sul contenuto del ricorso, va premesso il costante e condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. ex pluribus Sez. 2 sentenza n. 53657 del 17/11/2016 dep. 16/12/2016 Rv. 268982 imp. Macrì), nel senso che l'errore di fatto nel giudizio di legittimità, rispetto al quale è stato previsto il rimedio di cui all'art.625 bis cod. proc. pen. consiste in "un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso". La conseguenza è che se la causa dell'errore non consiste in via esclusiva in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio. Sono poi estranei all'area applicativa dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse, o l'attribuzione a esse di una portata inesatta, pur se causate da ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati. Sono altresì estranei gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendo questi ultimi essere fatti valere - pur se risolti in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie: così SSUU 16103/2002 Rv. 221280; SSUU 37505/2011 Rv. 250527; SSUU 18651/2015 Rv. 263686; Cass. 6770/2008 Rv. 239037; Cass. 14296/2014 Rv. 259503; Cass. 37243/2014 Rv. 260817. 3. E' inoltre incontestato il principio secondo cui "l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso": ex multis SSUU 16103/2002 Rv. 221283; Cass. 16287/2015 Rv. 263113. 4. Alla stregua di tali principi, non può certamente ritenersi integrato alcun errore in fatto nella censura sintetizzata supra al 2.2. del 'ritenuto in fatto'. La sentenza oggetto del ricorso straordinario tratta i profili contestati anzitutto al n. 6 del proprio 'considerato in diritto'; in esso fa riferimento ai motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] Vittorio e da due altri imputati e, in termini che valgono per tutti e tre, ha replicato che "detti impugnanti si sono limitati a rinnovare le medesime questioni già dedotte con il gravame ed a proporre le stesse considerazioni già sviluppate nell'atto d'appello (sintetizzando, la mancanza di un obbligo formale di conservazione delle pezze giustificative, l'esistenza di una prassi in senso conforme ed il conseguente errore scusabile su legge extra- penale, l'assenza di "situazioni altamente significative" della distrazione/appropriazione delle erogazioni pubbliche e la violazione delle regole in tema di onere probatorio). Il tutto senza porsi in reale raffronto con il - convincente - argomentare dei Giudici della cognizione di primo e di secondo grado e, soprattutto, senza indicare a sostegno delle doglianze elementi obbiettivi comprovanti l'utilizzo dei contributi destinati alle attività ed al funzionamento del Gruppo in un senso conforme dette finalità istituzionali, in ipotesi trascurati dal Collegio distrettuale nel confermare il giudizio di penale responsabilità. I rilievi si appalesano pertanto estrinsecamente aspecifici, là dove non si confrontano con la decisione impugnata e non assolvono all'onere di puntuale enunciazione dei vizi di cui la stessa sarebbe affetta". Verificando poi le specifiche posizioni dei tre, la S.C. ha aggiunto che "il Collegio di merito ha impostato in termini corretti la valutazione in ordine ai presupposti - di fatto e di diritto - del contestato delitto di peculato (...) ed ha illustrato, con considerazioni puntuali e non manifestamente illogiche, le ragioni per le quali ha ritenuto che (...) [OSCURATO:PERSONA] non abbia(no) fornito giustificazione dell'impiego dei contributi pubblici ricevuti per coprire spese coerenti con gli scopi istituzionali (v. -...- per [OSCURATO:PERSONA] pagine 201 e seguenti della sentenza impugnata)". 5. La prima censura contenuta nel ricorso straordinario si confronta soltanto con la prima parte dell'argomentazione della Sesta sezione - quella relativa alla reiterazione dei motivi di appello -, non anche sulla seguente, riguardante l'utilizzo non per fini istituzionali dei fondi riguardanti l'attività dei gruppi consiliari, e soprattutto con quella ancora successiva, attinente alla mancata giustificazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] Vittorio dell'impiego dei fondi regionali: quest'ultima è correlata specificamente al ricorrente, col richiamo preciso alla parte della sentenza di appello che ne tratta la posizione. La Cassazione ha anche affrontato, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso straordinario, i rilievi sulle testimonianze di NATALE e di PIREDDA: nel qualificare "inammissibili anche i motivi con cui Alberto e [OSCURATO:PERSONA] hanno censurato la valutazione delle emergenze processuali compiuta dai Giudici della cognizione e, in particolare, delle dichiarazioni di alcuni testimoni (segnatamente dei testi -...- Natale e Piredda, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA])", la Sesta Sezione ha ritenuto che "le difese - anziché illustrare le ragioni dell'erronea delibazione delle prove orali e/o evidenziare l'eventuale travisamento del narrato dei testimoni - si sono limitate a proporre una lettura alternativa - in un senso stimato più plausibile - delle dichiarazioni rese dai testi, con ciò sollecitando questa Corte a compiere uno scrutinio chiaramente di merito, avulso dai limiti del giudizio di legittimità segnati dall'art. 606 cod. proc. pen.". È ciò che emerge con evidenza dal corrispondente motivo di appello, riportato per esteso a corredo del primo motivo del ricorso straordinario che, più che un travisamento della prova, contesta la mancata verifica documentale delle dichiarazioni dei due menzionati testimoni, e comunque una loro valutazione coerente con le tesi della difesa. Si tratta pertanto di un motivo manifestamente infondato. 6. Altrettanto infondata è la seconda censura. Al n. 16 della sentenza del 'considerato in diritto' della S.C. i motivi ricompresi, fra gli altri, sub. 12.6 e 12.7 del 'ritenuto in fatto' hanno trovato trattazione comune quanto alla dedotta "erroneità della valutazione compiuta dai Giudici distrettuali in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto, in considerazione dell'incertezza della normativa di riferimento quanto alla destinazione dei fondi erogati ai Gruppi, delle prassi invalse quanto all'omessa acquisizione delle pezze giustificative, della conseguente "difettosa percezione della realtà effettuale" e, comunque, della inevitabilità e della scusabilità dell'errore sulla legge extra-penale". La sesta Sezione ha sancito che "la Corte d'appello ha correttamente rilevato, da un lato, che il dolo del peculato è generico; dall'altro lato, che la normativa extra-penale integrante il precetto penale era netta nel vincolare le somme erogate al "funzionamento dei Gruppi consiliari" e alla copertura delle sole spese ammissibili di cui alle otto voci elencate nella citata deliberazione n. 293/1992, sicchè dette risorse non avrebbero potuto essere destinate dal consigliere a coprire voci di spesa già rientranti nelle altre voci stipendiali, al finanziamento del partito di appartenenza o comunque a coprire spese avulse dalla finalità istituzionale. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha, in particolare, rilevato - con considerazioni aderenti alle emergenze dell'istruttoria dibattimentale e scevre da manifesta illogicità - come i consiglieri del [OSCURATO:PERSONA] fossero perfettamente al corrente della prassi "di non rendicontare le spese" e che questa fosse d'incerta legittimità".Dopo aver ripreso quanto dichiarato in proposito in dibattimento dai testimoni PIREDDA e MELIS Valerio, la S.C. ha aggiunto che "La Corte di merito ha convincentemente concluso come risultino pertanto infondate le osservazioni degli appellanti circa lo stato confuso e non chiaro della legislazione regionale in materia di limiti di utilizzo dei fondi e degli obblighi di giustificazione che avrebbe ingenerato l'incolpevole valutazione di legittimità sulle modalità di spesa e rendicontazione dei fondi consiliari ad essi erogati". 7. Manifestamente infondata è infine la terza censura, su cui pure non è mancata la motivazione da parte della Sesta Sezione, e quindi non si è realizzato alcun errore di fatto nella percezione dei motivi di ricorso proposti. Nella sentenza - al n. 16.2. - è possibile leggere infatti che "costituisce (...) ius receptum che, in tema di peculato, l'errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disposizione di un bene pubblico per fini diversi da quelli istituzionali non configura un errore di fatto su legge diversa da quella penale, atto ad escludere il dolo, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale il cui contenuto è integrato dalla norma amministrativa che disciplina la destinazione del bene pubblico (ex plurimis Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin, Rv. 266192-01). [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha inoltre notato - con un'osservazione corretta in diritto e non manifestamente illogica - che i consiglieri sono persone munite di competenze professionali che impediscono di ritenere scusabile l'errore sulla norma extra-penale integrante il precetto, in ossequio al principio affermato dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 364 del 1988". La constatata assenza di errori di fatto rende pertanto inammissibile il ricorso straordinario. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
Sentenza Cassazione n. 46774/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris