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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 02902/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 836/2021 R.G. proposto da A.S.L.

BR – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Diret- tore generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via B. Tortolini, n. 30, presso lo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro O.S.A. – [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

O.N.L.U.S., in per- sona dell'amministratore delegato p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cas- sazione; – controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 657/20, depositata il 26 mag- gio 2020.

F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 836/2021 Numero sezionale 10407/2021 Numero di raccolta generale 2902/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che con sentenza del 22 dicembre 2017 il Giudice di pace di Brindisi accolse l'opposizione proposta dall'Azienda sanitaria locale di Brindisi avverso il decreto ingiuntivo n. 1120/16, con cui, su richiesta dell'O.S.A. – [OSCURATO:PERSONA]. coop.

O.n.l.u.s., in qualità di gestore della residenza sociosanitaria assistenziale [OSCURATO:PERSONA], era stato intimato all'op- ponente il pagamento della somma di Euro 317,60, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per il ricovero e l'assistenza prestati a [OSCURATO:PERSONA]; che l'appello interposto dall'OSA è stato accolto dal Tribunale di Brindisi, che con sentenza del 26 maggio 2020 ha condannato l'Asl al pagamento della somma di Euro 317,60, oltre interessi da calcolarsi ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; che avverso la predetta sentenza l'Asl ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, al quale l'OSA ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.

Considerato che, con atto depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021, il difensore dell'OSA ha segnalato la difficoltà di cogliere esattamente il tenore della proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicatagli il 27 ottobre 2021, a causa di un errore materiale verosimilmente occorso nella redazione della stessa, chiedendo al Collegio di voler fornire chiarimenti al riguardo, con il conseguente rinvio della decisione ad altra adunanza; che, effettivamente, dall'esame della proposta si evince che la stessa è affetta da un errore materiale, in quanto reca, dopo l'affermazione della «ma- nifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento del se- condo», l'indicazione di un principio di diritto ed il richiamo di precedenti giu- risprudenziali che depongono chiaramente in favore dell'accoglimento dell'im- pugnazione; che, sebbene i difensori delle parti abbiano dimostrato, nelle memorie 2 F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 836/2021 Numero sezionale 10407/2021 Numero di raccolta generale 2902/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 depositate ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di avere esattamente in- teso il senso complessivo della proposta, in ordine alla quale hanno svolto pertinenti difese, insistendo rispettivamente per l'accoglimento dell'impugna- zione e per la rimessione della causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, risulta opportuno procedere alla rettifica della proposta, al fine di ga- rantire un regolare contraddittorio, in funzione della decisione del ricorso; che la causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, dinanzi a questa stessa Sesta Sezione, dandone comunicazione alle parti, con la correzione dell'errore materiale contenuto nella proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la correzione dell'errore materiale contenuto nella proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., nel senso che, laddove la stessa prospetta la «mani- festa infondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento del se- condo», debba invece leggersi ed intendersi «manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo».

Così deciso in Roma il 18/11/2021 Il Presidente 3 F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 836/2021 R.G. proposto da A.S.L. BR – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Diret- tore generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via B. Tortolini, n. 30, presso lo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro O.S.A. – [OSCURATO:PERSONA]. COOP. O.N.L.U.S., in per- sona dell'amministratore delegato p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cas- sazione; – controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 657/20, depositata il 26 mag- gio 2020. F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 836/2021 Numero sezionale 10407/2021 Numero di raccolta generale 2902/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con sentenza del 22 dicembre 2017 il Giudice di pace di Brindisi accolse l'opposizione proposta dall'Azienda sanitaria locale di Brindisi avverso il decreto ingiuntivo n. 1120/16, con cui, su richiesta dell'O.S.A. – [OSCURATO:PERSONA]. coop. O.n.l.u.s., in qualità di gestore della residenza sociosanitaria assistenziale [OSCURATO:PERSONA], era stato intimato all'op- ponente il pagamento della somma di Euro 317,60, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per il ricovero e l'assistenza prestati a [OSCURATO:PERSONA]; che l'appello interposto dall'OSA è stato accolto dal Tribunale di Brindisi, che con sentenza del 26 maggio 2020 ha condannato l'Asl al pagamento della somma di Euro 317,60, oltre interessi da calcolarsi ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; che avverso la predetta sentenza l'Asl ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, al quale l'OSA ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Considerato che, con atto depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021, il difensore dell'OSA ha segnalato la difficoltà di cogliere esattamente il tenore della proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicatagli il 27 ottobre 2021, a causa di un errore materiale verosimilmente occorso nella redazione della stessa, chiedendo al Collegio di voler fornire chiarimenti al riguardo, con il conseguente rinvio della decisione ad altra adunanza; che, effettivamente, dall'esame della proposta si evince che la stessa è affetta da un errore materiale, in quanto reca, dopo l'affermazione della «ma- nifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento del se- condo», l'indicazione di un principio di diritto ed il richiamo di precedenti giu- risprudenziali che depongono chiaramente in favore dell'accoglimento dell'im- pugnazione; che, sebbene i difensori delle parti abbiano dimostrato, nelle memorie 2 F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 836/2021 Numero sezionale 10407/2021 Numero di raccolta generale 2902/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 depositate ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di avere esattamente in- teso il senso complessivo della proposta, in ordine alla quale hanno svolto pertinenti difese, insistendo rispettivamente per l'accoglimento dell'impugna- zione e per la rimessione della causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, risulta opportuno procedere alla rettifica della proposta, al fine di ga- rantire un regolare contraddittorio, in funzione della decisione del ricorso; che la causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, dinanzi a questa stessa Sesta Sezione, dandone comunicazione alle parti, con la correzione dell'errore materiale contenuto nella proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la correzione dell'errore materiale contenuto nella proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., nel senso che, laddove la stessa prospetta la «mani- festa infondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento del se- condo», debba invece leggersi ed intendersi «manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo». Così deciso in Roma il 18/11/2021 Il Presidente 3 F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
Sentenza Cassazione n. 02902/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris