CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73 co. 4, 80 co. 2 D.P.R. 309/90, per aver trasportato 33 chilogrammi di hashish e detenuto all'interno della propria abitazione ulteriori 124,1 chilogrammi di sostanza stupefacente della stessa tipologia. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, eccedente il minimo edittale, e al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha evidenziato che non sussistono elementi significativi di novità a sostegno della tesi difensiva già sottoposta al vaglio del primo giudice e disattesa dal primo giudice, ritenendo congrua la pena corrispondente al medio edittale, così come ha ritenuto congruo l'aumento applicato per l'aggravante, alla luce degli elementi indicati dal primo giudice, quali il dato ponderale, la quantità elevata di principio attivo ricavabile, la personalità criminale dell'imputato, vicino agli ambienti criminali e non nuovo ad esperienze nel settore degli stupefacenti. Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha richiamato le caratteristiche dell'azione e, in particolare, le modalità di trasporto della sostanza, chiaramente finalizzate a una cessione all'ingrosso, nonché la negativa personalità dell'imputato. Quest'ultimo, infatti, pur avendo ottenuto la riabilitazione per precedenti condanne in materia di stupefacenti, è nuovamente incorso in reati analoghi nel 2013 e, successivamente, nei fatti oggetto del presente giudizio, escludendo la possibilità di ulteriori riduzioni in ragione dell'elevata offensività della condotta, non mitigata da generiche dichiarazioni circa il coinvolgimento di terzi, neppure identificati. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.