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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25660/2026

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empore, rappresentata e difesadagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ClaudioSabbatino e presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, PiazzaMartiri di Belfiore n. 2, elettivamente domiciliata;- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco incarica e pro-tempore;- Intimato –- avverso la sentenza n. 208/23/2021 emessa dalla Commissionetributaria regionale della Campania, sez. 23, depositata in data 12gennaio 2021 e non notificata;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del giorno11 settembre 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 20765/2021Numero sezionale 5767/2026Numero di raccolta generale 25660/2026Data pubblicazione 21/09/20261.Il Comune di Pozzuoli invitava la società ricorrente al pagamentodella somma complessiva di euro 28.862,00, a titolo di maggiore tassa suirifiuti per l’anno di imposta 2016, in relazione alle unità immobiliari dititolarità dell’istante, site in Pozzuoli, e destinate al rimessaggio delleimbarcazioni da diporto.2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania rigettava l’appello proposto dalla società avverso lapronuncia n. 4820/2019 della Commissione tributaria provinciale diNapoli, così confermando le statuizioni del giudice di prime cure, cheaveva rigettato il ricorso proposto dall’impresa contribuente avversol’avviso di accertamento n. 1969/2016.

In particolare, il Collegio regionaleaffermava che la sentenza impugnata aveva condivisibilmente ritenutonecessaria, ai fini dell’esenzione totale o parziale dal pagamento deltributo, la previa denuncia della contribuente, nella fattispecie del tuttoomessa, relativa ai dati necessari ai fini della diversa tassazione, ed avevacorrettamente rilevato l’infondatezza del richiamo alla sentenza n.11634/2018, che non aveva accolto la tesi della società contribuente ma,più semplicemente, tra due avvisi incongrui per l’anno 2013 avevarideterminato la somma dovuta a titolo di tributo in base all’accertamentoper l’anno 2014, poi utilizzato per gli anni successivi.3.

La ricorrente impugna detta pronuncia con ricorso notificato indata 12 luglio 2021, formulando due motivi di impugnazione.4.

Il Comune di Pozzuoli è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica,«Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. eomessa pronuncia (Censura proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c.).» per non avere i Giudici di appello esaminato le questioniposte dalla società con riguardo al vizio di notificazione dell’avviso diaccertamento e alla violazione dei principi di trasparenza e buonNumero registro generale 20765/2021Numero sezionale 5767/2026Numero di raccolta generale 25660/2026Data pubblicazione 21/09/2026andamento della [OSCURATO:PERSONA], in palese contrasto con l’art.112 c.p.c.

Parte contribuente deduce che la Commissione tributariaregionale “non ha lasciato traccia dell’eventuale valutazione complessivadegli elementi ed argomenti prospettati dalla difesa privata, né ha chiaritoi motivi della sua scelta decisionale”.La ricorrente, inoltre, censura la sentenza della Corte regionale pernon avere analizzato l’eccezione di prescrizione quinquennale, in tal modoviolando il principio dell’effetto devolutivo dell’appello.1.1.

La censura è destituita di fondamento sotto ciascuno dei profiliprospettati, e va quindi disattesa.1.2.

Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gliestremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza diun'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia statocompletamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile allasoluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisioneadottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anchese manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsiuna statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011,Cass. n. 3756/2013, Cass. n. 29191/2017, Cass, n. 16703/2022).Nel caso di specie, sia il vizio di notificazione dell’avviso diaccertamento nei confronti del legale rappresentante, perché privo diindicazioni sulla persona fisica ai sensi dell’art. 145 c.p.c. ed in quantonon notificato nei confronti della società - vizio peraltro da considerarsicomunque sanato dal raggiungimento dello scopo della notificazione - siala dedotta violazione del principio di trasparenza e di correttezza, sonostati all’evidenza implicitamente rigettati dalla decisione di merito, che harespinto il ricorso esaminando profili di diritto che comportavanonecessariamente la reiezione dei citati motivi.

Va infatti ricordato cheNumero registro generale 20765/2021Numero sezionale 5767/2026Numero di raccolta generale 25660/2026Data pubblicazione 21/09/2026«Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appelloquando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice inordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottatacomporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenereche tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessauna decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzionedel caso concreto.» (Cass., n. 1525/2019).1.3.

Quanto alla critica riferita alla omessa integrale valutazione“degli elementi ed argomenti prospettati dalla parte privata”, si tratta dideduzioni oltremodo sommarie e generiche, che attengono al percorsomotivazionale della sentenza, non riconducibili al vizio di omessapronunzia che deve riguardare una domanda o una eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate, e non anche mere argomentazioni o imprecisati elementi divalutazione.Deve dunque concludersi che nel caso di specie non vi è stataomessa pronuncia sulle questioni indicate, ma rigetto implicito dellestesse, per cui il primo motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360,primo comma, cod. proc. civ., va rigettato (Cass. n. 23217 del 2022).1.4.

Con riguardo alla eccezione di prescrizione, richiamata sologenericamente e senza puntuale indicazione dei relativi contenuti, lastessa avrebbe dovuto necessariamente essere riproposta quale specificomotivo d’appello ai sensi dell’art. 56 d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 346c.p.c. e pertanto non vale rispetto al motivo corrispondente, il principiodell’effetto devolutivo dell’appello.

Va infatti osservato che l’appellante chevoglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterarele domande e le eccezioni non accolte in primo grado, riproponendole inqualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione edi sollecitare la decisione su di esse; tale riproposizione, tuttavia, seppurlibera da forme, dev'essere fatta in modo specifico, non essendo alNumero registro generale 20765/2021Numero sezionale 5767/2026Numero di raccolta generale 25660/2026Data pubblicazione 21/09/2026riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alleconclusioni prese davanti al primo giudice (Cass., n. 22311/2020; Cass.,n. 413/2017; Cass., n. 10797/2009, Rv. 608106 - 01; Cass., n.16360/2004, Rv. 577245 - 01).In ogni caso, l’eccezione appare formulata genericamente ed èdestituita di fondamento citando la stessa, ai fini della maturataprescrizione, un’annualità (2013, ricorso pag. 3) del tutto diversa daquella oggetto dell’avviso di accertamento (2016) rispetto alla quale(ultima) non può dirsi compiuto il termine quinquennale essendo statol’avviso notificato in data 17.5.2018.2.

Con il secondo motivo, in rubrica, «Illegittimità della sentenzaappellata per motivazione apparente sul rigetto delle seguenti eccezioniespressamente riproposte in appello: “violazione degli artt. 36 e 53,comma 1, del D. Lgs. 546/1992 (Censura proposta ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.)», la ricorrente censura la sentenza per averela Commissione tributaria regionale respinto l’appello con affermazioniapodittiche dalle quali non è dato comprendere sulla base di qualielementi abbia formato il proprio convincimento, nonostante chiareevidenze documentali dimostrassero l’effettività dello smaltimento deirifiuti speciali.2.

La censura è destituita di fondamento.2.1.

Per costante orientamento di questa Corte, il viziodi motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, inviolazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrarel'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicaresu quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di qualiargomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modoconsentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato “iuxta alligataNumero registro generale 20765/2021Numero sezionale 5767/2026Numero di raccolta generale 25660/2026Data pubblicazione 21/09/2026et probata”.

La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenzeche siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelleche presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e"una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.Sez.

U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che recanouna motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di"comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logicoseguito per pervenire da essi al risultato enunciato", in tal modo nonassolvendo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo dadeterminate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo",logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla resdecidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 3/11/2016).

Come più volteaffermato da questa Corte, la motivazione è solo apparente - e lasentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo quando,nonostante appaia graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a rendere conoscibile il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez.

U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. ord. n. 14927 del15/6/2017 conf.

Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021).Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di"motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenzaimpugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistentee, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia,essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale danon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248;Numero registro generale 20765/2021Numero sezionale 5767/2026Numero di raccolta generale 25660/2026Data pubblicazione 21/09/2026Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021,n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829del 2021).Va, inoltre, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n.134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione.

Conseguentemente, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione (Cass., Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053).Nel medesimo senso è stato successivamente precisato che ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., che viene violato ove la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 03/03/2022, n. 7090).2.2.

Nel caso di specie la sentenza impugnata, dopo aver richiamatola normativa applicabile trascrivendo il testo delle disposizioni specifiche inNumero registro generale 20765/2021Numero sezionale 5767/2026Numero di raccolta generale 25660/2026Data pubblicazione 21/09/2026tema di rifiuti speciali, ha affermato che la società contribuente non haottemperato ai propri oneri di denunzia e informazione al fine di ottenerel’esclusione delle aree di produzione dei rifiuti speciali, evidenziandoinoltre l’irrilevanza del precedente giurisprudenziale invocato dalla stessasocietà, rispetto al vaglio della fattispecie.

Risultano quindi individuabili glielementi dai quali la Commissione ha tratto il proprio convincimento alfine di reputare legittimo l’atto impositivo impugnato, così da ritenere chela motivazione della sentenza impugnata assolva al minimo costituzionaleex art. 111, comma 6, Cost., cui fa riferimento la giurisprudenza di questaCorte.3.

Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso varigettato.

Nulla per le spese, non avendo il Comune di Pozzuoli svoltodifese.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11 settembre2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentata e difesadagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ClaudioSabbatino e presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, PiazzaMartiri di Belfiore n. 2, elettivamente domiciliata;- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco incarica e pro-tempore;- Intimato –- avverso la sentenza n. 208/23/2021 emessa dalla Commissionetributaria regionale della Campania, sez. 23, depositata in data 12gennaio 2021 e non notificata;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del giorno11 settembre 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 20765/2021Numero sezionale 5767/2026Numero di raccolta generale 25660/2026Data pubblicazione 21/09/20261.Il Comune di Pozzuoli invitava la società ricorrente al pagamentodella somma complessiva di euro 28.862,00, a titolo di maggiore tassa suirifiuti per l’anno di imposta 2016, in relazione alle unità immobiliari dititolarità dell’istante, site in Pozzuoli, e destinate al rimessaggio delleimbarcazioni da diporto.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania rigettava l’appello proposto dalla società avverso lapronuncia n. 4820/2019 della Commissione tributaria provinciale diNapoli, così confermando le statuizioni del giudice di prime cure, cheaveva rigettato il ricorso proposto dall’impresa contribuente avversol’avviso di accertamento n. 1969/2016. In particolare, il Collegio regionaleaffermava che la sentenza impugnata aveva condivisibilmente ritenutonecessaria, ai fini dell’esenzione totale o parziale dal pagamento deltributo, la previa denuncia della contribuente, nella fattispecie del tuttoomessa, relativa ai dati necessari ai fini della diversa tassazione, ed avevacorrettamente rilevato l’infondatezza del richiamo alla sentenza n.11634/2018, che non aveva accolto la tesi della società contribuente ma,più semplicemente, tra due avvisi incongrui per l’anno 2013 avevarideterminato la somma dovuta a titolo di tributo in base all’accertamentoper l’anno 2014, poi utilizzato per gli anni successivi.3. La ricorrente impugna detta pronuncia con ricorso notificato indata 12 luglio 2021, formulando due motivi di impugnazione.4. Il Comune di Pozzuoli è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica,«Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. eomessa pronuncia (Censura proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c.).» per non avere i Giudici di appello esaminato le questioniposte dalla società con riguardo al vizio di notificazione dell’avviso diaccertamento e alla violazione dei principi di trasparenza e buonNumero registro generale 20765/2021Numero sezionale 5767/2026Numero di raccolta generale 25660/2026Data pubblicazione 21/09/2026andamento della [OSCURATO:PERSONA], in palese contrasto con l’art.112 c.p.c. Parte contribuente deduce che la Commissione tributariaregionale “non ha lasciato traccia dell’eventuale valutazione complessivadegli elementi ed argomenti prospettati dalla difesa privata, né ha chiaritoi motivi della sua scelta decisionale”.La ricorrente, inoltre, censura la sentenza della Corte regionale pernon avere analizzato l’eccezione di prescrizione quinquennale, in tal modoviolando il principio dell’effetto devolutivo dell’appello.1.1. La censura è destituita di fondamento sotto ciascuno dei profiliprospettati, e va quindi disattesa.1.2. Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gliestremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza diun'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia statocompletamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile allasoluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisioneadottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anchese manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsiuna statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011,Cass. n. 3756/2013, Cass. n. 29191/2017, Cass, n. 16703/2022).Nel caso di specie, sia il vizio di notificazione dell’avviso diaccertamento nei confronti del legale rappresentante, perché privo diindicazioni sulla persona fisica ai sensi dell’art. 145 c.p.c. ed in quantonon notificato nei confronti della società - vizio peraltro da considerarsicomunque sanato dal raggiungimento dello scopo della notificazione - siala dedotta violazione del principio di trasparenza e di correttezza, sonostati all’evidenza implicitamente rigettati dalla decisione di merito, che harespinto il ricorso esaminando profili di diritto che comportavanonecessariamente la reiezione dei citati motivi. Va infatti ricordato cheNumero registro generale 20765/2021Numero sezionale 5767/2026Numero di raccolta generale 25660/2026Data pubblicazione 21/09/2026«Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appelloquando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice inordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottatacomporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenereche tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessauna decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzionedel caso concreto.» (Cass., n. 1525/2019).1.3. Quanto alla critica riferita alla omessa integrale valutazione“degli elementi ed argomenti prospettati dalla parte privata”, si tratta dideduzioni oltremodo sommarie e generiche, che attengono al percorsomotivazionale della sentenza, non riconducibili al vizio di omessapronunzia che deve riguardare una domanda o una eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate, e non anche mere argomentazioni o imprecisati elementi divalutazione.Deve dunque concludersi che nel caso di specie non vi è stataomessa pronuncia sulle questioni indicate, ma rigetto implicito dellestesse, per cui il primo motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360,primo comma, cod. proc. civ., va rigettato (Cass. n. 23217 del 2022).1.4. Con riguardo alla eccezione di prescrizione, richiamata sologenericamente e senza puntuale indicazione dei relativi contenuti, lastessa avrebbe dovuto necessariamente essere riproposta quale specificomotivo d’appello ai sensi dell’art. 56 d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 346c.p.c. e pertanto non vale rispetto al motivo corrispondente, il principiodell’effetto devolutivo dell’appello. Va infatti osservato che l’appellante chevoglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterarele domande e le eccezioni non accolte in primo grado, riproponendole inqualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione edi sollecitare la decisione su di esse; tale riproposizione, tuttavia, seppurlibera da forme, dev'essere fatta in modo specifico, non essendo alNumero registro generale 20765/2021Numero sezionale 5767/2026Numero di raccolta generale 25660/2026Data pubblicazione 21/09/2026riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alleconclusioni prese davanti al primo giudice (Cass., n. 22311/2020; Cass.,n. 413/2017; Cass., n. 10797/2009, Rv. 608106 - 01; Cass., n.16360/2004, Rv. 577245 - 01).In ogni caso, l’eccezione appare formulata genericamente ed èdestituita di fondamento citando la stessa, ai fini della maturataprescrizione, un’annualità (2013, ricorso pag. 3) del tutto diversa daquella oggetto dell’avviso di accertamento (2016) rispetto alla quale(ultima) non può dirsi compiuto il termine quinquennale essendo statol’avviso notificato in data 17.5.2018.2. Con il secondo motivo, in rubrica, «Illegittimità della sentenzaappellata per motivazione apparente sul rigetto delle seguenti eccezioniespressamente riproposte in appello: “violazione degli artt. 36 e 53,comma 1, del D. Lgs. 546/1992 (Censura proposta ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.)», la ricorrente censura la sentenza per averela Commissione tributaria regionale respinto l’appello con affermazioniapodittiche dalle quali non è dato comprendere sulla base di qualielementi abbia formato il proprio convincimento, nonostante chiareevidenze documentali dimostrassero l’effettività dello smaltimento deirifiuti speciali.2. La censura è destituita di fondamento.2.1. Per costante orientamento di questa Corte, il viziodi motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, inviolazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrarel'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicaresu quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di qualiargomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modoconsentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato “iuxta alligataNumero registro generale 20765/2021Numero sezionale 5767/2026Numero di raccolta generale 25660/2026Data pubblicazione 21/09/2026et probata”. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenzeche siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelleche presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e"una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che recanouna motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di"comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logicoseguito per pervenire da essi al risultato enunciato", in tal modo nonassolvendo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo dadeterminate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo",logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla resdecidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come più volteaffermato da questa Corte, la motivazione è solo apparente - e lasentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo quando,nonostante appaia graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a rendere conoscibile il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. ord. n. 14927 del15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021).Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di"motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenzaimpugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistentee, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia,essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale danon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248;Numero registro generale 20765/2021Numero sezionale 5767/2026Numero di raccolta generale 25660/2026Data pubblicazione 21/09/2026Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021,n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829del 2021).Va, inoltre, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n.134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione. Conseguentemente, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).Nel medesimo senso è stato successivamente precisato che ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., che viene violato ove la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 03/03/2022, n. 7090).2.2. Nel caso di specie la sentenza impugnata, dopo aver richiamatola normativa applicabile trascrivendo il testo delle disposizioni specifiche inNumero registro generale 20765/2021Numero sezionale 5767/2026Numero di raccolta generale 25660/2026Data pubblicazione 21/09/2026tema di rifiuti speciali, ha affermato che la società contribuente non haottemperato ai propri oneri di denunzia e informazione al fine di ottenerel’esclusione delle aree di produzione dei rifiuti speciali, evidenziandoinoltre l’irrilevanza del precedente giurisprudenziale invocato dalla stessasocietà, rispetto al vaglio della fattispecie. Risultano quindi individuabili glielementi dai quali la Commissione ha tratto il proprio convincimento alfine di reputare legittimo l’atto impositivo impugnato, così da ritenere chela motivazione della sentenza impugnata assolva al minimo costituzionaleex art. 111, comma 6, Cost., cui fa riferimento la giurisprudenza di questaCorte.3. Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso varigettato. Nulla per le spese, non avendo il Comune di Pozzuoli svoltodifese. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11 settembre2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25660/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris