CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26612/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
data 13/05/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 13/05/2025 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza delTribunale di Trani di condanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione inconcorso commesso in Andria il 22/08/2015.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato,affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133, 311 cod.pen., 585 cod. proc. pen. per la ritenuta non valutabilità, in quanto considerata tardiva (propostacon i motivi aggiunti), della richiesta di concessione dell’attenuante della minima offensività dellacondotta prevista dall’art. 311 cod. pen., riconosciuta dalla Corte Cost. con sentenza n. 120/23;mancata valutazione positiva degli indici individuati dalla giurisprudenza costituzionale al fine diriconoscere l'attenuante della particolare tenuità del fatto estorsivo. In particolare, in ordine allatardività, si osserva che la richiesta di applicazione dell'attenuante è stata formulata dalla difesa,subentrante al precedente difensore, solo al momento del deposito dei motivi aggiunti ai sensidell’art. 585 cod. proc. pen. e che tali motivi non erano altro che un’estensione della valutazionesul trattamento sanzionatorio già avanzata con l’atto di appello dal precedente difensore (con ilquale ero stato chiesto il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanticontestate). Aggiunge la difesa che l'intervento della Corte costituzionale, con il quale è stataestesa la possibilità di applicare l'attenuante della lieve entità del fatto anche ai reati diestorsione, è avvenuto successivamente al termine per il deposito dell'atto di appello, effettuatoin data 15/10/2020 dal precedente difensore. Si assume, inoltre, che la motivazione dellasentenza risulta apparente, apodittica e priva di correlazione logica con i dati fattuali, in quantosi sarebbe limitata a valorizzare la natura del reato e la presenza di più correi, senza confrontarsicon la minima entità del profitto e con la modestia della minaccia esercitata e, quindi, con lascarsa offensività complessiva della condotta contestata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Va preliminarmente rilevato come l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art.311 cod. pen. sia applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Cortecostituzionale n. 120 del 2023, intervenuta successivamente al termine di deposito dell’atto diappello, presentato in data 15/10/2020 dal precedente difensore dell’imputato. La difesa hacorrettamente evidenziato come il primo momento utile per invocare l’applicazione di dettatale facoltà è stata esercitata - e come detta richiesta non fosse altro che un’estensione deimotivi relativi al trattamento sanzionatorio, già oggetto dell’originario atto di appello. Mette contorimarcare come questa Corte si sia pronunciata sul punto, chiarendo che “in tema diimpugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice diappello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto diestorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, giàproponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero insede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, 2 -, sent. n. 19543 del 27/03/2024 Ud.,dep. 16/05/2024, Rv. 286536 – 01); cosa che, come detto, nella specie è avvenuta, con laconseguenza che la Corte di merito ha errato nel ritenere tardiva la relativa richiesta diapplicazione dell’attenuante in argomento.1.2. Con la richiamata decisione, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledell'art. 629 cod. pen. - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - nella parte in cuinon prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzoquando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per laparticolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Per tale via risulta allostato applicabile anche all'estorsione la diminuente della lieve entità del fatto, mutuata dall'art.311 cod. pen. («quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione,ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»), i cuiindici qualificanti vanno individuati - sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale -nell'estemporaneità della condotta, nella modestia dell'offesa personale alla vittima, nell'esiguitàdelle somme estorte e nell'assenza di profili organizzativi.Questa Corte ha già chiarito che l'attenuante prevista dall'art. 311 ha natura oggettiva (Sez. 1,n. 28468 del 23/04/2013, Rv. 256117 - 01) e che postula una valutazione del fatto nel suocomplesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in séconsiderato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dellacondotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato. Insostanza, occorre che, alla stregua di tutti gli elementi che connotano la vicenda, si versi in uncaso di offensività minima (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 - 01; conriguardo al delitto di rapina, Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Ciznnic, Rv. 287359 – 01; Sez. 5,n. 18981 del 22/02/2017 Rv. 269933 - 01).1.2.1 La Corte di merito, al di là dell’affermata inammissibilità della richiesta reputata tardiva,ha comunque escluso la fondatezza della stessa “sia perché l'attenuante di specie riguarda idelitti contro lo Stato sia perché in ogni caso l'illecito profitto estorsivo di euro 250,00 non èespressione di speciale tenuità patrimoniale” (p. 4 della sentenza impugnata). Ebbene, al nettodel riferimento ai delitti contro lo Stato, del tutto inconferente, va rilevato come la Corte di meritoabbia erroneamente limitato la propria valutazione esclusivamente profilo patrimoniale dellacondotta. Spetterà, dunque, alla Corte territoriale, cui si rinvia, valutare, alla stregua deiparametri di riferimento dettati dalla Consulta e alla stregua delle coordinate ermeneutichericordate, la sussistenza nel caso di specie dell’attenuante in argomento.2. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata perla valutazione inerente alla eventuale lieve entità del fatto contestato, con rinvio ad altra sezionedella Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui alla sentenza n.120 del 2023 della Corte costituzionale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di Bari.Così è deciso, Roma 16 Aprile 2026il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]