CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 gennaio 2021
Cassazione n. 41096/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (UD) (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] GAETA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Massimo KARI avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine in data 7 novembre 2019 che lo aveva condannato, con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di mesi 8 di reclusione per il delitto di cui all'articolo 75, comma 2, decreto legislativo n. 159 del 2011. 2. [OSCURATO:PERSONA] KARI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta mancanza di specificità dell'atto di appello. Il difensore assume la sicura ammissibilità dell'atto di appello, sia perché risultavano enunciati tutti i motivi, nel rispetto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., sia in quanto le doglianze sulla motivazione erano tutte aderenti alla sentenza. Assume la difesa che, nei motivi di appello, «rispetto al corpo argomentativo dell'impugnata sentenza, dove si evidenzia l'insussistenza della consapevolezza del ricorrente della violazione della misura di sorveglianza speciale» i giudici di merito non avessero «adeguatamente esaminato tutti gli elementi a loro disposizione né fornito una corretta interpretazione di essi». Si sostiene la specificità del motivo inerente alla mancata riqualificazione del fatto reato, al pari di quello inerente al motivo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale. 2. È importante ribadire che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Tale principio giurisprudenziale è stato fatto proprio dal legislatore nel 2017 (c.d. riforma Orlando).2.1. La Corte di Appello ha precisato che la difesa non si è confrontata con la motivazione della sentenza laddove il G.I.P. di Udine, in sede di abbreviato, aveva adeguatamente motivato proprio sulla consapevolezza della violazione dell'obbligo di soggiorno a fronte di un motivo di appello reiterativo di quanto già affermato in primo grado e che «neppure abbozza una spiegazione di come il mancato preavviso all'Autorità di pubblica sicurezza - che doveva essere dato già prima di uscire dall'abitazione - potesse essere mai compatibile con l'affermata buona fede dell'appellante, tanto più collegata a fatti (come l'essersi attardato nel supermercato) successivi ad una violazione già realizzata», così come non potessero essere di rilievo le rinnovate sollecitazioni sulle capacità cognitive dell'imputato. 2.2. In merito alla richiesta derubricazione (nella contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011), la Corte ha sottolineato come la difesa abbia ignorato il tenore dell'imputazione (violazione delle prescrizioni per chi è sottoposto ad una misura personale di prevenzione), che impedisce la derubricazione stessa, tanto da qualificare il motivo come superficialmente abbozzato. 3. La giurisprudenza di legittimità, proprio muovendo dalla previsione dell'art. 581 cod. proc. pen., «ha chiarito che la ratio della disciplina positiva è quella di perimetrare l'esatto tema devoluto, così da evitare impugnazioni di natura meramente dilatoria, consentendo al giudice di individuare il contenuto e la finalità dei rilievi proposti e al contempo agli eventuali controinteressati di resistere alla portata demolitoria dell'eventuale accoglimento della domanda di gravame, ne deriva che il requisito della specificità debba ritenersi integrato con l'indicazione quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice adito in secondo grado rispetto alle valutazioni del primo giudice che debbono perciò essere espressamente confutate, o sovvertite sul piano logico o giuridico» (Sez. 6, n. 16550 del 19/01/2021). Del resto, le S.U. Galtelli hanno ricordato che l'appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte, occorrendo invece che contrapponga, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice e che quand'anche vengano reiterate le richieste svolte in primo grado le stesse si confrontino con le considerazioni ivi contenute, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili. Il metro per valutare l'ammissibilità dell'appello è costituito dall'indicazione, quantomeno nelle linee essenziali, delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata. Tale specificità non può prescindere dalle valutazioni in fatto del giudice di primo grado, in particolare in quelle materie rispetto alle quali si chiede al giudice dell'appello, in ragione della natura devolutiva del mezzo di gravame, di esprimere un giudizio di valore come accade, ad esempio, in materia di gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato, alla stregua degli elementi conoscitivi enunciati dalla difesa. 3.1. Nel caso in esame, correttamente si è reputato che i motivi posti dalla difesa rivestano il carattere della genericità e della non specificità, avendo il giudice motivato sulle circostanze e modalità del fatto. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve evidenziarsi che le attenuanti generiche, richieste solo in subordine ad un'auspicata assoluzione, non fanno riferimento alcuno alla motivazione della sentenza di primo grado (e la Corte non le considera tra i motivi di appello), tanto da non essere indicati, neppure in ricorso, i motivi per i quali sarebbe stato legittimo concederle all'imputato. 3.2. I giudici di secondo grado, quindi, hanno correttamente valutato l'impugnazione non specifica, avendo essa omesso ogni confronto critico con la motivazione dell'atto impugnato, posto che la censura si è limitata a formulare (ed invocare) una diversa soluzione decisoria, senza neanche prospettarne specifiche ragioni. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.