CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 20004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso28414-2021 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiEMANUELE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1455/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione e confisca definitiva ex art. 2 ter, L. n. 575/1965, giusta decreto del Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, del 30 giugno 1995, ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 9 settembre 2021, n. 1455/2021, resa dalla Corte d’appello di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. La Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, società sottoposta a confisca definitiva, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5556 del 14 dicembre 2018. Tale sentenza, pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., aveva revocato il provvedimento monitorio, sul presupposto che la legittimazione ad agire spettava all’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il decreto ingiuntivo n. 3619/2015, oggetto di opposizione, era stato emesso dal Tribunale di Palermo il 31 agosto 2015, su domanda della predetta società, ed intimava il pagamento della somma di € 18.709,88, oltre interessi, a titolo di rimborso delle spese di gestione delle parti e degli impianti comuni dell’edificio sito in Palermo, Viale dei Picciotti, n. 49, in cui ricade l’unità immobiliare detenuta dall’ingiunto in forza di preliminare di compravendita. Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 2-ter, 2-sexies, 2-nonies, 2- undecies della legge n. 575 del 1965, nonché degli artt. 2487 e 2489 c.c., ed ancora degli artt. 81 e 100 c.p.c., per aver la Corte di Palermo ritenuto che la confisca di prevenzione abbia trasferito la legittimazione ad causam per l’esercizio delle azioni relative al patrimonio sociale all’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza nella parte in cui dichiara la carenza di legittimazione ad causam della ricorrente, per aver negato l’accesso alla tutela giudiziariaex artt. 24 e 111 Cost e art. 6 CEDU, con violazione e falsa applicazione degli artt. 117 Cost., 81 e 100 c.p.c., 2487 e 2489 c.c., 2-ter, 2-sexies, 2-nonies, 2-undecies della legge n. 575 del 1965. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. La ricorrente ha presentatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, siano manifestamente fondati. Come da questa Corte già chiarito (indicativamente, si vedano Cass. Sez. 1, 05/01/2022, n. 191; Cass. Sez. L, 11/06/2018, n. 15085 ; Cass. Sez. 6- 2 , 18/05/2017, n. 12586 ), allorché si verta in tema di beni mobili, immobili ed aziende confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. n. 575 del 1965, opera, a seguito della definitività dei provvedimenti ablatori, il trasferimento allo Stato delle competenze relative alla gestione ed utilizzazione degli stessi. Tale disciplina attribuisce allo Stato a titolo originario la titolarità dei beni, avvenga essa per sequestro e confisca di prevenzione, o per confisca quale misura di sicurezza reale dopo la sentenza definitiva di condanna. In virtù della natura pubblicistica della confisca, per la cui adozione è negata qualsiasi discrezionalità, lo Stato succede ex lege nella titolarità dei beni dopo l'accertamento del reato. Si opera, mediante la confisca, la perdita in capo al condannato non solo dell'amministrazione e della disponibilità della partecipazione sociale, ma della proprietà di questa. Il bene confiscato nella confisca antimafia passa dunque, per legge, in proprietà dello Stato e viene, del pari in forza di norme imperative di legge, gestito mediante l'ANADC, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con compiti specifici. Tale ente, istituito dal d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 31 marzo 2010, n. 50, ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolgela funzione di ausilio nella gestione dei beni, di gestione temporanea e di gestione definitiva di essi, con il compito di curarne la destinazione finale (art. 110 d.lgs. n. 159 del 2011). Come tuttavia evidenza la ricorrente in memoria, rilevano nel caso in esame gli articoli 2-novies, comma 2, e 2-undecies, comma 3, lettera c) della legge n. 575 del 1965, a norma dei quali, ferma la devoluzione allo Stato dei beni confiscati, “[D]opo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia”, e “[I] beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative …. alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b)”. Nella specie, è stata prodotta l’autorizzazione (prot. 2294/2015) rilasciata dall’ANADC ai liquidatori della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ad agire per il recupero del credito oggetto di causa. Deve invero affermarsi che, nel caso di confisca, disposta in base alla legislazione antimafia, avente ad oggetto, come nella specie, una società, l'amministratore giudiziario dei beni confiscati può proseguire la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia (ANADC) e può promuovere, con l’autorizzazione della stessa, le azioni necessarie al compimento delle operazioni di liquidazione, ivi comprese quelle volte al recupero di crediti (cfr. Cass. Sez. 1, 14/10/2011, n. 21240). Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi al principio enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione. Così deciso