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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 06282/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 4 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla detenzione dom icilia re.

L'ordinanza ha rilevato che l'istante, detenuto con fine pena in data 13 febbraio 2022, aveva numerosi precedenti penali, aveva sofferto precedenti carcerazioni, ed era stato già ammesso a misure alternative; inoltre, era sottoposto a plurimi procedimenti penali pendenti e le forze dell'ordine avevano riferito di recenti frequentazioni con pregiudicati.

E' stata quindi ritenuta la non idoneità delle misure alternative richieste a conseguire l'obiettivo rieducativo.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Viene denunciato difetto di motivazione della decisione assunta, in quanto non era stato considerato che l'istante era stato assolto da un procedimento pendente per evasione, le informative delle forze dell'ordine erano assai imprecise, il figlio dell'istante era stato assolto da un reato in concorso col padre, il quale era stato prosciolto per remissione di querela.

Il Tribunale, inoltre, non aveva valutato l'istanza subordinata di detenzione domiciliare.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.

A fronte della motivazione del giudizio formulato dal Tribunale - che ha giustificato il rigetto della richiesta di ammissione alle misure alternative sul rilievo della capacità a delinquere del condannato, soggetto con numerosi pregiudizi, già detenuto e in passato già ammesso a misure alternative - il ricorso ha dedotto che il condannato non aveva procedimenti penali pendenti, che le informazioni delle forze dell'ordine erano generiche, che il Ribatti aveva famiglia e stabile lavoro.Si tratta di argomenti di merito che non si confrontano con il fondamentale dato valorizzato dal Tribunale e costituito dalla capacità a delinquere del Ribatti, desumibile dalle plurime condanne riportate per reati commessi nell'arco di venticinque anni, e anche dopo pregresse carcerazioni e periodi di ammissione a misure alternative.

Tale dato, incontestato, è stato valutato dal Tribunale unitamente alla segnalazione di recente frequentazione con soggetti pregiudicati, mentre il ricorso si è concentrato sull'esito favorevole di alcuni procedimenti per fatti recenti e sulla, valutata, condizione familiare e lavorativa.

Il ricorso, dunque, ha prospettato una lettura alternativa dei dati disponibili, sollecitando il collegio ad una, non consentita, rivisitazione del merito.

Si deve aggiungere che l'ordinanza impugnata ha motivato, nei termini riportati, la decisione anche con riguardo alla richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 4 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla detenzione dom icilia re. L'ordinanza ha rilevato che l'istante, detenuto con fine pena in data 13 febbraio 2022, aveva numerosi precedenti penali, aveva sofferto precedenti carcerazioni, ed era stato già ammesso a misure alternative; inoltre, era sottoposto a plurimi procedimenti penali pendenti e le forze dell'ordine avevano riferito di recenti frequentazioni con pregiudicati. E' stata quindi ritenuta la non idoneità delle misure alternative richieste a conseguire l'obiettivo rieducativo. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciato difetto di motivazione della decisione assunta, in quanto non era stato considerato che l'istante era stato assolto da un procedimento pendente per evasione, le informative delle forze dell'ordine erano assai imprecise, il figlio dell'istante era stato assolto da un reato in concorso col padre, il quale era stato prosciolto per remissione di querela. Il Tribunale, inoltre, non aveva valutato l'istanza subordinata di detenzione domiciliare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. A fronte della motivazione del giudizio formulato dal Tribunale - che ha giustificato il rigetto della richiesta di ammissione alle misure alternative sul rilievo della capacità a delinquere del condannato, soggetto con numerosi pregiudizi, già detenuto e in passato già ammesso a misure alternative - il ricorso ha dedotto che il condannato non aveva procedimenti penali pendenti, che le informazioni delle forze dell'ordine erano generiche, che il Ribatti aveva famiglia e stabile lavoro.Si tratta di argomenti di merito che non si confrontano con il fondamentale dato valorizzato dal Tribunale e costituito dalla capacità a delinquere del Ribatti, desumibile dalle plurime condanne riportate per reati commessi nell'arco di venticinque anni, e anche dopo pregresse carcerazioni e periodi di ammissione a misure alternative. Tale dato, incontestato, è stato valutato dal Tribunale unitamente alla segnalazione di recente frequentazione con soggetti pregiudicati, mentre il ricorso si è concentrato sull'esito favorevole di alcuni procedimenti per fatti recenti e sulla, valutata, condizione familiare e lavorativa. Il ricorso, dunque, ha prospettato una lettura alternativa dei dati disponibili, sollecitando il collegio ad una, non consentita, rivisitazione del merito. Si deve aggiungere che l'ordinanza impugnata ha motivato, nei termini riportati, la decisione anche con riguardo alla richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06282/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris