CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19591/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MeconcelliGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MediciAlessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Tarsitanopresso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tortorella, pec: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti-Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Ministro pro tempore,- intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7821/2024 depositatail 11/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13589/2025Numero sezionale 389/2026Numero di raccolta generale 19591/2026Data pubblicazione 13/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] si è costituita tardivamente al solo fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]LINA RUBINO