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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30717/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11563-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2585/22/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi avverso l'avviso di accertamento con il quale, in relazione all' anno di imposta 2010, l'Ufficio determinava in C 149.130,00 il maggior reddito conseguito, non essendo stato dichiarato il reddito di C 79.561,00 e ritenute pari ad C 15.912,00 corrisposte dalla ASL di Bari, ed effettuava il recupero dell'Irpef.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. Sull'impugnazione della contribuente la [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia accoglieva l'appello rilevando che dalla documentazione risultava che l'imposta era stata versata dall'[OSCURATO:PERSONA] di cui lo stesso Costantini faceva parte nel periodo considerato.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi.

Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Il contribuente ha depositato memoria illustrativa Ric. 2020 n. 11563 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione l'[OSCURATO:PERSONA] denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art.360 10 comma nr 5 cpc ;la CTR non avrebbe preso in considerazione la circostanza di fatto della certificazione (modello 770) rilasciata dalla ASL di Bari di aver corrisposto al Costantini i compensi di C 79.561,00, per prestazioni di lavoro autonomo effettuate dal professionista. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 44 e segg dPR nr. 917/1986 e 2607 cc, in relazione all'art 360 comma 1° nr. 3 cpc, per avere i giudici di secondo grado scorrettamente ritenuto generato dalla Associazione il reddito certificato dalla ASL in capo al Costantini sulla base della semplice dichiarazione dell'Associazione e senza che quest'ultima avesse fornito la prova di aver eseguito le prestazioni per conto dell'azienda sanitaria. 2 I motivi, da esaminarsi congiuntamente essendo intimamente connessi, sono fondati, 2.2 Si discute se gli emolumenti, per l'anno di imposta 2010, fossero corrisposti dalla Asl di Bari in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], secondo quanto sostenuto dal contribuente, o di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto prospettato dall'Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento. 2.3 La CTR ha annullato l'avviso sul presupposto che, avendo l'[OSCURATO:PERSONA] dichiarato ai fini fiscali anche il reddito di C 79.592,00, la pretesa dell'Agenzia si sarebbe tradotta in una illegittima duplicazione di imposta.

Ric. 2020 n. 11563 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -3- 2.4 Tale assunto è destituito di fondamento in quanto l'Ufficio non ha preteso il versamento dell'imposta nei confronti di entrambi i soggetti ma, ritenendo che il titolare esclusivo dell'obbligazione tributaria fosse il Costantini, ha nei suoi confronti indirizzato l'avviso di accertamento. 2.5 E' evidente che tale scelta comporta il sorgere del diritto al rimborso da parte dell'Associazione per il versamento dell'imposta non dovuta, evenienza tuttavia non verificatasi nella fattispecie in esame atteso che l'ente associativo non ha corrisposto all'Erario alcunchè stante il riporto di perdite nella la dichiarazione. 2.6 Ciò premesso, è pacifico che l'ASL di Bari ha attestato, rilasciando il Mod. 770, che gli emolumenti sono stati erogati alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] individuato con il codice fiscale e non all'Associazione professionale. 2.6 A fronte del dato certo ed inconfutabile costituito dalla certificazione del sostituto di imposta, il cui esame è stato omesso, i giudici di seconde cure avrebbero dovuto fondare la decisione di accoglimento dell'appello sulla base di concreti elementi che provassero una diversa imputazione degli importi corrisposti dalla ASL.

I giudici di secondo grado hanno valorizzato il solo dato, di nessuna valenza probatoriag costituito dalla dichiarazione del reddito da parte dell'Associazione; scelta che ben potrebbe giustificarsi con l'ottenimento del risultato di evitare un esborso di imposta per il Costantini dal momento che l'Associazione, di cui il professionista faceva parte, non ha, in ragione delle perdite da dedurre e da riportare a nuovo, effettuato alcun versamento di imposta. 2.7 Nè può attribuirsi apprezzabile rilevanza probatoria alla nota di chiarimento della ASL dove si precisa che << il sistema informatico utilizzato.. .per la predisposizione del Mod. 770 Ric. 2020 n. 11563 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -4- equipara le associazioni tra professionisti ai soggetti individuali». 2.8 Il ricorso va, quindi, accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione della Regione Puglia in diversa composizione per un nuovo esame della controversia, avuto riguardo alla certificazione della ASL e agli altri elementi di prova addotti dalle parti; la CTR dovrà inoltre statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento.

Così deciso nella Camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11563-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2585/22/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi avverso l'avviso di accertamento con il quale, in relazione all' anno di imposta 2010, l'Ufficio determinava in C 149.130,00 il maggior reddito conseguito, non essendo stato dichiarato il reddito di C 79.561,00 e ritenute pari ad C 15.912,00 corrisposte dalla ASL di Bari, ed effettuava il recupero dell'Irpef. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull'impugnazione della contribuente la [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia accoglieva l'appello rilevando che dalla documentazione risultava che l'imposta era stata versata dall'[OSCURATO:PERSONA] di cui lo stesso Costantini faceva parte nel periodo considerato. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa Ric. 2020 n. 11563 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione l'[OSCURATO:PERSONA] denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art.360 10 comma nr 5 cpc ;la CTR non avrebbe preso in considerazione la circostanza di fatto della certificazione (modello 770) rilasciata dalla ASL di Bari di aver corrisposto al Costantini i compensi di C 79.561,00, per prestazioni di lavoro autonomo effettuate dal professionista. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 44 e segg dPR nr. 917/1986 e 2607 cc, in relazione all'art 360 comma 1° nr. 3 cpc, per avere i giudici di secondo grado scorrettamente ritenuto generato dalla Associazione il reddito certificato dalla ASL in capo al Costantini sulla base della semplice dichiarazione dell'Associazione e senza che quest'ultima avesse fornito la prova di aver eseguito le prestazioni per conto dell'azienda sanitaria. 2 I motivi, da esaminarsi congiuntamente essendo intimamente connessi, sono fondati, 2.2 Si discute se gli emolumenti, per l'anno di imposta 2010, fossero corrisposti dalla Asl di Bari in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], secondo quanto sostenuto dal contribuente, o di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto prospettato dall'Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento. 2.3 La CTR ha annullato l'avviso sul presupposto che, avendo l'[OSCURATO:PERSONA] dichiarato ai fini fiscali anche il reddito di C 79.592,00, la pretesa dell'Agenzia si sarebbe tradotta in una illegittima duplicazione di imposta. Ric. 2020 n. 11563 sez. MT - ud. 14-07-2021 -3- 2.4 Tale assunto è destituito di fondamento in quanto l'Ufficio non ha preteso il versamento dell'imposta nei confronti di entrambi i soggetti ma, ritenendo che il titolare esclusivo dell'obbligazione tributaria fosse il Costantini, ha nei suoi confronti indirizzato l'avviso di accertamento. 2.5 E' evidente che tale scelta comporta il sorgere del diritto al rimborso da parte dell'Associazione per il versamento dell'imposta non dovuta, evenienza tuttavia non verificatasi nella fattispecie in esame atteso che l'ente associativo non ha corrisposto all'Erario alcunchè stante il riporto di perdite nella la dichiarazione. 2.6 Ciò premesso, è pacifico che l'ASL di Bari ha attestato, rilasciando il Mod. 770, che gli emolumenti sono stati erogati alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] individuato con il codice fiscale e non all'Associazione professionale. 2.6 A fronte del dato certo ed inconfutabile costituito dalla certificazione del sostituto di imposta, il cui esame è stato omesso, i giudici di seconde cure avrebbero dovuto fondare la decisione di accoglimento dell'appello sulla base di concreti elementi che provassero una diversa imputazione degli importi corrisposti dalla ASL. I giudici di secondo grado hanno valorizzato il solo dato, di nessuna valenza probatoriag costituito dalla dichiarazione del reddito da parte dell'Associazione; scelta che ben potrebbe giustificarsi con l'ottenimento del risultato di evitare un esborso di imposta per il Costantini dal momento che l'Associazione, di cui il professionista faceva parte, non ha, in ragione delle perdite da dedurre e da riportare a nuovo, effettuato alcun versamento di imposta. 2.7 Nè può attribuirsi apprezzabile rilevanza probatoria alla nota di chiarimento della ASL dove si precisa che << il sistema informatico utilizzato.. .per la predisposizione del Mod. 770 Ric. 2020 n. 11563 sez. MT - ud. 14-07-2021 -4- equipara le associazioni tra professionisti ai soggetti individuali». 2.8 Il ricorso va, quindi, accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione della Regione Puglia in diversa composizione per un nuovo esame della controversia, avuto riguardo alla certificazione della ASL e agli altri elementi di prova addotti dalle parti; la CTR dovrà inoltre statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento. Così deciso nella Camera d
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