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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25371/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6060/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epi- grafe deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, condividendo quanto già ritenuto dal giudice di primo grado, ovvero che il Gaspar avesse dimostrato professionalità criminale, essendo tornato a delinquere nonostante il regime di favore concessogli, nonché per il numero di dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina accertate (pari a 141), ritenuto non minimale.

La Corte territoriale evidenzia anche che dalle analisi chimiche effettuate è risultato che la droga contenuta nei cinque involucri aveva una percentuale di pu- rezza assai elevata, con principio attivo dell 86%, per grammi 21 di cocaina puri (mentre l'altra unica dose, già confezionata in modo utile per l'immediata cessione e verosimilmente già "tagliata", aveva una purezza del 72,1% per equivalenti gr. 0,080 puri).

E ritiene logicamente che tali circostanze impediscano di conferire al mero dato ponderale e di purezza della sostanza stupefacente una rilevanza as- sorbente in termini di tenuità del fatto per il corretto inquadramento della fatti- specie.

Nei caso concreto, come si legge in sentenza, la detenzione a fine di spaccio della droga costituisce manifestazione evidente di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente e conferisce, pertanto, una connotazione univoca di non tenuità al fatto.

Non vi è dubbio, infatti, che il Gaspar, soggetto in stato di restrizione domi- ciliare coatta per il medesimo reato di spaccio di sostanza stupefacente (il richiamo è al verbale di interrogatorio dell'arrestato del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e al certificato dei carichi pendenti), il quale aveva beneficiato di uno speciale permesso per motivi di studio, abbia ampiamente, non solo violato le prescrizioni, ma anche approfittato delle circostanze di tempo e di luogo connesse a detto permesso per continuare a svol- N. 6060/2022 R.G. gere una fiorente attività economica legata agli stupefacenti, così potendosi spie- gare, non solo il suo possesso di una consistente quantità di cocaina, ma anche la disponibilità di una importante somma di danaro in contante.

Tali elementi fanno ritenere ai giudici del merito che il Gaspar, non curante del regime di restrizione e di controllo a cui era sottoposto/ abbia continuato ad avere contatti, oltre che con i clienti, anche con fornitori del mercato degli stupe- facenti, rispetto ai quali è rimasto un soggetto pienamente affidabile.

La complessiva condotta dell'imputato -è la coerente conclusione della Corte territoriale- fornisce motivo di rilevante allarme sociale ed il quantitativo di droga, di per sé solo parzialmente significativo in ordine alla rilevanza del fatto se preso quale unico elemento di valutazione (ma comunque certamente non particolar- mente lieve, tenuto conto della qualità e quantità della sostanza) ) riceve una con- notazione di assoluta gravità alla luce delle altre modalità dell'azione.

3. La sentenza de qua, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

N. 6060/2022 R.G.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6060/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epi- grafe deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, condividendo quanto già ritenuto dal giudice di primo grado, ovvero che il Gaspar avesse dimostrato professionalità criminale, essendo tornato a delinquere nonostante il regime di favore concessogli, nonché per il numero di dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina accertate (pari a 141), ritenuto non minimale. La Corte territoriale evidenzia anche che dalle analisi chimiche effettuate è risultato che la droga contenuta nei cinque involucri aveva una percentuale di pu- rezza assai elevata, con principio attivo dell 86%, per grammi 21 di cocaina puri (mentre l'altra unica dose, già confezionata in modo utile per l'immediata cessione e verosimilmente già "tagliata", aveva una purezza del 72,1% per equivalenti gr. 0,080 puri). E ritiene logicamente che tali circostanze impediscano di conferire al mero dato ponderale e di purezza della sostanza stupefacente una rilevanza as- sorbente in termini di tenuità del fatto per il corretto inquadramento della fatti- specie. Nei caso concreto, come si legge in sentenza, la detenzione a fine di spaccio della droga costituisce manifestazione evidente di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente e conferisce, pertanto, una connotazione univoca di non tenuità al fatto. Non vi è dubbio, infatti, che il Gaspar, soggetto in stato di restrizione domi- ciliare coatta per il medesimo reato di spaccio di sostanza stupefacente (il richiamo è al verbale di interrogatorio dell'arrestato del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e al certificato dei carichi pendenti), il quale aveva beneficiato di uno speciale permesso per motivi di studio, abbia ampiamente, non solo violato le prescrizioni, ma anche approfittato delle circostanze di tempo e di luogo connesse a detto permesso per continuare a svol- N. 6060/2022 R.G. gere una fiorente attività economica legata agli stupefacenti, così potendosi spie- gare, non solo il suo possesso di una consistente quantità di cocaina, ma anche la disponibilità di una importante somma di danaro in contante. Tali elementi fanno ritenere ai giudici del merito che il Gaspar, non curante del regime di restrizione e di controllo a cui era sottoposto/ abbia continuato ad avere contatti, oltre che con i clienti, anche con fornitori del mercato degli stupe- facenti, rispetto ai quali è rimasto un soggetto pienamente affidabile. La complessiva condotta dell'imputato -è la coerente conclusione della Corte territoriale- fornisce motivo di rilevante allarme sociale ed il quantitativo di droga, di per sé solo parzialmente significativo in ordine alla rilevanza del fatto se preso quale unico elemento di valutazione (ma comunque certamente non particolar- mente lieve, tenuto conto della qualità e quantità della sostanza) ) riceve una con- notazione di assoluta gravità alla luce delle altre modalità dell'azione. 3. La sentenza de qua, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). N. 6060/2022 R.G. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- me
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