CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 08986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con ordinanza del 7 settembre 2021, la Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta del 23.6.2021 di restituzione nel termine ex art.175 c.p.p., formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], al fine di interporre appello avverso la sentenza del locale Tribunale n. 2264/10 R.G. del 4 maggio 2010. 2. Avverso la predetta ordinanza con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA], lamentando i vizi di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) e di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che il deducente avesse avuto conoscenza della sentenza di condanna del 4.5.2010, già con la comunicazione del Ministero dell'Interno del 6 maggio 2021; quest'ultima, invece, risulta essere la data di emissione della predetta comunicazione della quale, tuttavia, aveva contezza soltanto il 24 maggio successivo, quando accedeva al sistema informatico del Ministero, come dimostrato dalla difesa, mediante la produzione della successiva mail al difensore; in definitiva la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali abbia ritenuto inattendibile tale prova della successiva conoscenza, travisando i fatti relativi alla data di avvenuta contezza della sentenza resa in assenza, così incorrendo nei vizi sopra indicati. 3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Ed invero, la Corte territoriale ha rilevato l'intempestività della richiesta di restituzione nel termine da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], presentata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre i trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, ex comma 2 bis dell'art. 175 c.p.p., nella formulazione applicabile ratione temporis, sulla base del fatto che del processo celebrato in contumacia del condannato, definito con la sentenza di condanna del 4.5.2010 del Tribunale di Torino, l'imputato ha avuto contezza già dal 6.5.2021, data della comunicazione del Ministero dell'Interno in atti, inviata all'imputato in relazione al procedimento di concessione della cittadinanza italiana. In tale comunicazione, infatti, vi è la chiara indicazione dei precedenti penali a suo carico e tra essi l'indicazione della sentenza del Tribunale n. 2264/10 R.G. del 4 maggio 2010, oggetto della richiesta di restituzione in termini per l'appello. 2. Il ricorrente obietta che in realtà, pur recando la comunicazione suddetta la data del 6.5.2021, tuttavia, l'effettiva conoscenza di tale nota è avvenuta in data 24.5.2021, quando accedeva al sito del Ministero per verificare l'esito della sua richiesta di cittadinanza ed a comprova di ciò adduce la presenza di una e-mail del 24.5.2021 di trasmissione al suo difensore della comunicazione del Ministero. 3. Orbene tale e-mail non può ritenersi univocamente idonea a dar conto dell'effettiva conoscenza della comunicazione del Ministero da parte dell'imputato in una data diversa e successiva rispetto a quella recata dalla comunicazione stessa, afferendo essa ad una interlocuzione tra la difesa e il condannato che ben può essere avvenuta successivamente alla comunicazione una volta valutato il da farsi, anzi in tal senso avvalorando il dato di una precedente acquisita conoscenza della comunicazione. Diversamente . il ricorrente ben avrébbe potuto attestare l'avvenuta interro gazione del sito del Ministero nella data dallo stesso indicata, tenuto conto dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui è onere di chi, rimasto contumace nel processo, chieda la restituzione nel termine per impu gnare la sentenza, dare dimostrazione, della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto (Sez. 4, n. 39103 del 08/07/2016, Rv. 267607). Proprio tale fatto positivo non è stato provato dall'istante, non avendo corredato il proprio assunto di una documentazione o di elementi dimostrativi idonei a dar conto della tempestività della domanda rispetto al momento di conoscenza dell'atto (Sez.5, 28 gennaio 2014 n.18979, rv.263166; Sez.4, 7 gennaio 2014 n.4106, Rv.258440), laddove agli atti, come detto vi è un elemento specifico, ossia la comunicazione del 6.5.2021, dalla quale si ricava, invece, l'intempestività della richiesta di restituzione nel termine. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]