CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 28149/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 031SQRE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari — Sezione distaccata di Sassari, che, dichiarando di non doversi procedere per il delitto di cui al capo B), perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato e del delitto aggravato di resistenza a un pubblico ufficiale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, già ritenute infondate dalla Corte di merito con motivazione corretta sul piano giuridico e aderente alle emergenze fattuali; ritenuto che le conclusioni prospettate dall'imputato siano, altresì, manifestamente infondate, posto che è ius receptum che il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta ma alle complessive connotazioni del fatto (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Rv. 275950 - 01), laddove la Corte di merito ha ben chiarito come l'imputato fosse dedito a commettere attività criminose, traendo da quest'ultime il proprio sostentamento e senza avere maturato alcun segno di resipiscenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]