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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 32386/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c.

E Ritenuto che l'unico motivo, comune ai ricorsi separatamente proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce il difetto di legittimazione del querelante, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv„ 275342); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. ti.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c. E Ritenuto che l'unico motivo, comune ai ricorsi separatamente proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce il difetto di legittimazione del querelante, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv„ 275342); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. ti. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32386/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris