CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo - irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dalla stessa Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] 1'11 agosto 2000, irrevocabile il 25 febbraio 2002 - con quella di anni trenta di reclusione, presentata sul presupposto della violazione degli artt. 6 e 7 CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia. A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha in primo luogo osservato che si trattava di istanza identica ad altra presentata dallo stesso Galati e dichiarata inammissibile con provvedimento della stessa Corte di assise di appello in data 6 ottobre 2017, irrevocabile il 10 dicembre 2017. Ha, poi, valutato il merito dell'istanza, avversando con articolata motivazione la tesi difensiva secondo la quale la giurisprudenza successiva di merito e di legittimità avrebbe, in casi sovrapponibili a quello dell'istante, deciso in sccondo- a questi favorevole. Osservato, dunque, che Galati, nell'ambito del procedimento definito con sentenza della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] 1'11 agosto 2000, irrevocabile il 25 febbraio 2002, aveva avanzato in data 19 febbraio 2000 - nel secondo grado di giudizio, a fase istruttoria già conclusa - richiesta di rito abbreviato, che era stata rigettata perché intempestiva (art. 4-ter, d.l. 7 aprile 2000, n. 82), ha ribadito come il caso dell'istante non fosse sovrapponibile a quello valutato nel procedimento Scoppola contro Italia. 2. Avverso tale decisione ricorre Galati per cassazione e deduce vizio di motivazione, evidenziando la necessità di applicare la giurisprudenza comunitaria sopra richiamata e censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui affermava che la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione non era consentita nel caso di specie. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi manifestamente infondati. 2. Sui profili ermeneutici sollevati dal ricorrente sono intervenute due fondamentali decisioni delle Sezioni unite, che hanno affrontato in modo esaustivo le diverse questioni sottese al ricorso e, segnatamente, la sentenza n. 34472 del 24/10/2013, Ercolano, Rv. 252933 e quella n. 34233 del 19/04/2012, Giannone, Rv. 252932. Secondo quanto affermato nella citata sentenza Ercolano, le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che evidenziano «una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronuncia della predetta Corte» (cfr. Sez. U, n. 34472 del 24/10/2013, cit.). Deve, inoltre, evidenziarsi che l'adeguamento concreto a tali principi nel diritto interno può essere ricondotto solo ai casi che si trovino in una situazione sovrapponibile a quella esaminata dalla Corte EDU nel caso Scoppola contro 2 Italia. Infatti, l'applicazione della disciplina del giudizio abbreviato al caso di specie costituisce una fattispecie complessa integrata, nella quale la natura sostanziale del trattamento sanzionatorio applicato deve essere necessariamente collegata alle modalità e ai tempi del rito speciale, così come si è articolato nella vicenda processuale in esame. In questi termini, deve affermarsi l'inapplicabilità del principio discendente dalla sentenza della Corte EDU intervenuta il 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia a tutte quelle ipotesi - come quella in esame - che non sono sovrapponibili, nei loro elementi essenziali, alla situazione valutata dalla stessa Corte sovranazionale. Ne deriva che la conversione della pena dell'ergastolo in quella degli anni trenta di reclusione è possibile solo quando il rito abbreviato sia stato chiesto e ammesso nel periodo compreso tra il 02 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000, nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b), della legge 16 dicembre 1979, n. 479, secondo cui, in esito al rito speciale, all'ergastolo si sostituiva la pena di anni trenta di reclusione; mentre, la decisione definitiva sia stata pronunciata dopo il 24 novembre 2000, con applicazione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, che ripristinava l'ergastolo senza isolamento diurno, con l'applicazione di un trattamento sanzionatorio sfavorevole al reo in violazione dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 34233 del 19/04/2012, Giannone, cit.).3. Ciò premesso, come già correttamente osservato dal giudice dell'esecuzione, l'istanza formulata nell'interesse di' Galati è meramente reiterativa di altra già esaminata e dichiarata inammissibile (è del tutto inconferente il riferimento a Sez. V, 23 febbraio 2021, n. 15493, relativa ad un imputato che era stato ammesso al rito abbreviato). Il ricorso è, comunque, manifestamente infondato in quanto si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, come già ritenuto nella precedente decisione d'inammissibilità di questa Corte riguardante l'odierno ricorrente (Sez. I, n. 57056 del 01/12/2017, n.m.), nelle \ qua lesi è osservato che Galati non è mai stato ammesso a giudizio abbreviato ed è stato giudicato secondo il rito ordinario, per l'effetto che difetta il presupposto principale per ritenere allo stesso applicabili le norme sostanziali più favorevoli in tema di pena. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e- per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così