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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 12721/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 52-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura - avverso la sentenza n. 341/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/11/2022 R.G.N. 158/2020; [OSCURATO:PERSONA] contributi R.G.N.52/2023 Cron.

Rep.

Ud.18/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Ancona, decidendo su rinvio da Cass. n. 6296 del 2020, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la pronuncia di primo grado che, pur dichiarando prescritto il maggior credito per contributi fatto valere dall’INPS per il mese di dicembre 2002, aveva nel resto rigettato la sua opposizione avverso il verbale di accertamento notificatole il 15.2.2008 con il quale l’Istituto medesimo, revocandole il beneficio degli sgravi ex art. 44, l. n. 448/2001, di cui si essa era avvalsa per il periodo gennaio 2002-maggio 2003, le aveva richiesto il pagamento dei contributi dovuti; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito considerato che gli sgravi relativi al periodo gennaio-novembre 2002, il cui pagamento le era stato richiesto dall’INPS, erano stati conguagliati nel mese di gennaio 2003 a causa del ritardo con cui l’ente previdenziale aveva comunicato i codici necessari per fruirne, di talché anch’essi, avuto riguardo alla data di notifica del verbale di accertamento, dovevanoreputarsi prescritti; che, al riguardo, va premesso che Cass. n. 6296 del 2020, in accoglimento del motivo di censura con cui l’odierna ricorrente si doleva di violazione delle norme dettate in materia di prescrizione dei crediti per contributi per avere i giudici territoriali ritenuto che essa avrebbe confuso il proprio diritto a fruire degli sgravi con quello dell’INPS di ottenere il pagamento della contribuzione dovuta, ha cassato la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, demandando al giudice del rinvio di esaminare “l’incidenza della prescrizione sul diritto dell’INPS al recupero degli sgravi eventualmente portati a conguaglio anche con riferimento al periodo anteriore al dicembre 2002, id est al versamento integrale della contribuzione dovuta per tale periodo, in luogo di quella ridotta eventualmente versata in virtù della fruizione degli sgravi stessi”; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio di diritto secondo cui il giudice di rinvio, benché sia vincolato al principio di diritto affermato da questa Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, non potendo rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva, tuttavia, il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti, oltre che di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (così Cass.

S.U. n. 17779 del 2013); che, ciò premesso, la sentenza impugnata, dopo aver affermato che il termine prescrizionale dei contributi relativi al periodo gennaio 2002-novembre 2002 non poteva che decorrere dalla data in cui essi erano stati conguagliati (gennaio 2003), ha aggiunto che, “pur accedendo alla tesi attorea secondo cui il dies a quo[dovrebbe] essere fissato con riguardo al periodo contributivo in cui il diritto agli sgravi è riferibile (periodo gennaio-novembre 2002), e non a quello in cui in concreto gli sgravi sono stati conguagliati (gennaio 2003), […] l’eccezione di prescrizione sarebbe comunque infondata, atteso che, con riguardo ai contributi del periodo gennaio-novembre 2002, la prescrizione risulterebbe comunque validamente interrotta dapprima con la presentazione del Mod.

DM 10 del mese di gennaio 2003 e, successivamente, con la notifica del verbale di accertamento del 15.02.2008” (così la sentenza impugnata, pag. 4); che, risultando per tabulas che il fatto di cui l’odierna ricorrente lamenta l’omesso esame è stato in realtà debitamente esaminato, si può solo aggiungere, ad abundantiam, che la valutazione compiuta da giudici territoriali è affatto coerente con il principio di diritto secondo cui il datore di lavoro che, presentando il Mod. 10/M, deduca, nell’ambito di un conguaglio, lo sgravio contributivo relativo ad un pregresso periodo del rapporto di lavoro, riconosce, attraverso la deduzione dello sgravio, l’esistenza del debito contributivo che dello sgravio è necessario presupposto, per modo che tale riconoscimento è idoneo ad interrompere il corso della prescrizione del credito stesso (così Cass. n. 6807 del 2003); che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla pronunciandosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto alcuna apprezzabile difesa al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 52-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura - avverso la sentenza n. 341/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/11/2022 R.G.N. 158/2020; [OSCURATO:PERSONA] contributi R.G.N.52/2023 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Ancona, decidendo su rinvio da Cass. n. 6296 del 2020, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la pronuncia di primo grado che, pur dichiarando prescritto il maggior credito per contributi fatto valere dall’INPS per il mese di dicembre 2002, aveva nel resto rigettato la sua opposizione avverso il verbale di accertamento notificatole il 15.2.2008 con il quale l’Istituto medesimo, revocandole il beneficio degli sgravi ex art. 44, l. n. 448/2001, di cui si essa era avvalsa per il periodo gennaio 2002-maggio 2003, le aveva richiesto il pagamento dei contributi dovuti; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito considerato che gli sgravi relativi al periodo gennaio-novembre 2002, il cui pagamento le era stato richiesto dall’INPS, erano stati conguagliati nel mese di gennaio 2003 a causa del ritardo con cui l’ente previdenziale aveva comunicato i codici necessari per fruirne, di talché anch’essi, avuto riguardo alla data di notifica del verbale di accertamento, dovevanoreputarsi prescritti; che, al riguardo, va premesso che Cass. n. 6296 del 2020, in accoglimento del motivo di censura con cui l’odierna ricorrente si doleva di violazione delle norme dettate in materia di prescrizione dei crediti per contributi per avere i giudici territoriali ritenuto che essa avrebbe confuso il proprio diritto a fruire degli sgravi con quello dell’INPS di ottenere il pagamento della contribuzione dovuta, ha cassato la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, demandando al giudice del rinvio di esaminare “l’incidenza della prescrizione sul diritto dell’INPS al recupero degli sgravi eventualmente portati a conguaglio anche con riferimento al periodo anteriore al dicembre 2002, id est al versamento integrale della contribuzione dovuta per tale periodo, in luogo di quella ridotta eventualmente versata in virtù della fruizione degli sgravi stessi”; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio di diritto secondo cui il giudice di rinvio, benché sia vincolato al principio di diritto affermato da questa Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, non potendo rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva, tuttavia, il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti, oltre che di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (così Cass. S.U. n. 17779 del 2013); che, ciò premesso, la sentenza impugnata, dopo aver affermato che il termine prescrizionale dei contributi relativi al periodo gennaio 2002-novembre 2002 non poteva che decorrere dalla data in cui essi erano stati conguagliati (gennaio 2003), ha aggiunto che, “pur accedendo alla tesi attorea secondo cui il dies a quo[dovrebbe] essere fissato con riguardo al periodo contributivo in cui il diritto agli sgravi è riferibile (periodo gennaio-novembre 2002), e non a quello in cui in concreto gli sgravi sono stati conguagliati (gennaio 2003), […] l’eccezione di prescrizione sarebbe comunque infondata, atteso che, con riguardo ai contributi del periodo gennaio-novembre 2002, la prescrizione risulterebbe comunque validamente interrotta dapprima con la presentazione del Mod. DM 10 del mese di gennaio 2003 e, successivamente, con la notifica del verbale di accertamento del 15.02.2008” (così la sentenza impugnata, pag. 4); che, risultando per tabulas che il fatto di cui l’odierna ricorrente lamenta l’omesso esame è stato in realtà debitamente esaminato, si può solo aggiungere, ad abundantiam, che la valutazione compiuta da giudici territoriali è affatto coerente con il principio di diritto secondo cui il datore di lavoro che, presentando il Mod. 10/M, deduca, nell’ambito di un conguaglio, lo sgravio contributivo relativo ad un pregresso periodo del rapporto di lavoro, riconosce, attraverso la deduzione dello sgravio, l’esistenza del debito contributivo che dello sgravio è necessario presupposto, per modo che tale riconoscimento è idoneo ad interrompere il corso della prescrizione del credito stesso (così Cass. n. 6807 del 2003); che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla pronunciandosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto alcuna apprezzabile difesa al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, o
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