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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 06848/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28236/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SALERNO n. 3729/2020depositata il 16/07/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Pollica ricorreva, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR Campania aveva rigettato l'appello di esso ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della CTP di Salerno sezione settima che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento per ICI 2013 relativa allo stabilimento balneare di quest'ultima su spiaggia in concessione.

La CTR in particolare aveva ritenuto che non vi era il presupposto impositivo atteso che la concessione, prevedendo che al termine del periodo di riferimento, “la spiaggia senza alcuna opera soprastante torna nella disponibilità dell’ente concedente”, non attribuiva al concessionario un diritto di superficie.

La CTR aveva aggiunto che l’avviso era illegittimo anche perché l’imposta era stata calcolata in riferimento ad una struttura precaria sulla base “di una rendita catastale inesistente trattandosi di immobile non accatastato e non accatastabile”;

2. resisteva parte contribuente con controricorso contenente un motivo di ricorso incidentale condizionato;

3. la contribuente eccepiva la improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza.

L’eccezione è infondata risultando agli atti la copia asseritamente mancante.

La previsione dell’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. è rispettato;

4. con memoria in data 7 maggio 2022, la controricorrente eccepiva che l’avviso era stato duplicato, che essa controricorrente, impugnato l’avviso con il ricorso con cui era stato dato avvio a questo processo, aveva anche impugnato il suo doppio, che la CTP di Salerno, sezione seconda, con sentenza deposita il 10 dicembre 2020, n.2418 (depositata con la suddetta memoria con attestazione di passaggio in giudicato) aveva annullato l’avviso;

5. nel ricorso per cassazione si dice ripetutamente che l’avviso di cui si discute in questo processo è il n.29532 in data 14 dicembre 2017 relativo ad IMU del 2013.

La sentenza della CTP di Salerno, sezione seconda, 10 dicembre 2020, n.2418, prodotta dalla controricorrente, è riferita ad avviso con il medesimo numero, la medesima data e per la medesima imposta (“Imu annualità 2013”);

6. va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per essere stato l’avviso di cui si tratta già annullato con sentenza passata in giudicato;

7. il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; 8.la ragione della decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese del processo;

9. non vi è luogo ad applicazione dell'art.13, comma 1 quater, de l d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.

L’articolo prevede un meccanismo sanzionatorio per l’ipotesi in cui il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata ovvero con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per ragioni (come d’orinario) originarie.

La natura sanzionatoria esclude che il meccanismo possa essere esteso all'ipotesi di declaratoria di inammissibilitàsopravvenuta del ricorso per cessazi one della materia del contendere (v. in senso sostanzialmente conforme tra molte, Cass. 20 luglio 2021, n. 20697); PQM la Corte dichiara cessata la materia del contendere; compe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28236/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 3729/2020depositata il 16/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Pollica ricorreva, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR Campania aveva rigettato l'appello di esso ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della CTP di Salerno sezione settima che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento per ICI 2013 relativa allo stabilimento balneare di quest'ultima su spiaggia in concessione. La CTR in particolare aveva ritenuto che non vi era il presupposto impositivo atteso che la concessione, prevedendo che al termine del periodo di riferimento, “la spiaggia senza alcuna opera soprastante torna nella disponibilità dell’ente concedente”, non attribuiva al concessionario un diritto di superficie. La CTR aveva aggiunto che l’avviso era illegittimo anche perché l’imposta era stata calcolata in riferimento ad una struttura precaria sulla base “di una rendita catastale inesistente trattandosi di immobile non accatastato e non accatastabile”; 2. resisteva parte contribuente con controricorso contenente un motivo di ricorso incidentale condizionato; 3. la contribuente eccepiva la improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza. L’eccezione è infondata risultando agli atti la copia asseritamente mancante. La previsione dell’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. è rispettato; 4. con memoria in data 7 maggio 2022, la controricorrente eccepiva che l’avviso era stato duplicato, che essa controricorrente, impugnato l’avviso con il ricorso con cui era stato dato avvio a questo processo, aveva anche impugnato il suo doppio, che la CTP di Salerno, sezione seconda, con sentenza deposita il 10 dicembre 2020, n.2418 (depositata con la suddetta memoria con attestazione di passaggio in giudicato) aveva annullato l’avviso; 5. nel ricorso per cassazione si dice ripetutamente che l’avviso di cui si discute in questo processo è il n.29532 in data 14 dicembre 2017 relativo ad IMU del 2013. La sentenza della CTP di Salerno, sezione seconda, 10 dicembre 2020, n.2418, prodotta dalla controricorrente, è riferita ad avviso con il medesimo numero, la medesima data e per la medesima imposta (“Imu annualità 2013”); 6. va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per essere stato l’avviso di cui si tratta già annullato con sentenza passata in giudicato; 7. il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; 8.la ragione della decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese del processo; 9. non vi è luogo ad applicazione dell'art.13, comma 1 quater, de l d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. L’articolo prevede un meccanismo sanzionatorio per l’ipotesi in cui il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata ovvero con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per ragioni (come d’orinario) originarie. La natura sanzionatoria esclude che il meccanismo possa essere esteso all'ipotesi di declaratoria di inammissibilitàsopravvenuta del ricorso per cessazi one della materia del contendere (v. in senso sostanzialmente conforme tra molte, Cass. 20 luglio 2021, n. 20697); PQM la Corte dichiara cessata la materia del contendere; compe
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