CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08084/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 230-19 n. 157/[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di impugnata per delitti in materia di stupefacenti da difensore non abilitato al patrocinio dinnanzi alla Corte di cassazione. 2. In tema di ricorso per cassazione in materia penale, la carenza di abilitazione del difensore al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione determina la necessità di dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, in relazione all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. La qualificazione del mezzo di impugnazione come ricorso per cassazione non consente di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma ritenuta equa in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il