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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26000/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28470-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 141, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricaffente - avverso la sentenza n. 821/23/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. di BRESCIA, depositata il 25/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata de208/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 28470 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- Premessa 1.Con il ricorso proposto per la cassazione della sentenza in epigrafe, il Comune di Curno ha investito la Corte della questione della debenza dell'IMU su aree di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], gravate, per contratto stipulato dal Comune e dalla società in data 20.3.2006, di servitù di uso pubblico, in proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] commissione regionale della Lombardia ha deciso per la non debenza dell'imposta pretesa dal Comune con due avvisi di accertamento relativi all'anno 2012, richiamando l'art.4 del d.lgs. 504/92 (secondo il quale l'imposta comunale sugli immobili non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero su cui il comune ha un diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie) e affermando che la servitù in oggetto è un diritto reale riconducibile all'art.825 c.c.

3. Con i tre motivi del ricorso per cassazione, il Comune sostiene che la commissione, affermando quanto sopra, ha falsamente applicato gli artt. 3 e 4 d.lgs. 504/92, gli artt. 825 e 1021 c.c. e ha "omesso di individuare la ratio del prelievo tributario".

4. [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

5.1. [OSCURATO:PERSONA] srl, nella propria memoria, ha fatto valere il giudicato esterno formatosi sulla sentenza della CTP di Bergamo n.172 del 2020, prodotta in copia come allegato VI della medesima memoria, concernente l'imposizione di IMU e TASI per le medesime aree, per l'anno d'imposta 2014.

Con tale sentenza è stato dichiarato che gli immobili in questione sono gravati da "servitù di uso pubblico" ovvero da "diritto di uso pubblico" che, "il possesso degli immobili in oggetto" è stato "trasferito dal 20.3.2006 al Comune di Curno", che il Comune di Curno ha "il possesso esclusivo di diritto reale d'uso" ed ha concesso parte degli immobili in godimento a terzi a fronte "del pagamento, in aggiunta alla T.O.S.A.P., di un canone d'uso di bene demaniale", che "al Comune è stato riconosciuto un autonomo diritto di godimento del bene, non come ente rappresentativo della collettività", che "i parcheggi sono fruibili dalla generalità dei cittadini e non dai soli utenti e/o clienti degli esercizi commerciali"; Ragioni della decisione.

1. Rispetto ad ogni altra questione è assorbente il rilievo della sussistenza del giudicato esterno di cui al punto 5.1 della superiore premessa. 2.La sentenza della CTP di Bergamo, passata in giudicato il 16.6.2020, fa stato (art. 2909 c.c.) nel presente giudizio in quanto, pur riferita ad obbligazione tributaria di annualità (2014) successiva a quella (2012) di cui agli avvisi qui impugnati, nella parte in cui riconosce al Comune di Curno il possesso degli immobili fino dal 20.3.2006 ed esclude così il presupposto d'imposta di cui qui si discute (v. art 2 del d.lgs. 23/2011, facente riferimento al possesso dell'immobile da intendersi quale correlato all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale sul bene).

3. Il giudicato è stato ritualmen:e fatto valere con memoria ex 380 bis, c.p.c..

L'eccezione non avrebbe potuto essere formulata prima né la produzione del documento attestante il giudicato avrebbe aver luogo prima atteso che il giudicato si è formato i data successiva anche al deposito del controricorso.

Il giudicato è "un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei :ornandi giuridici" (Cass. 12754/2022) e non opera, per il documento che lo attesta, il divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi r el corso del giudizio di merito;

6. Il ricorso deve essere rigettato. 7.Le spese devono essere compensnte in ragione della sopravvenienza del giudicato rispetto alla proposizione de ricorso per cassazione; -)Qm la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese; dà atto, ai sensi dell'art.13, comma I quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a :itolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma de comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28470-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 141, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricaffente - avverso la sentenza n. 821/23/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. di BRESCIA, depositata il 25/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata de208/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 28470 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Premessa 1.Con il ricorso proposto per la cassazione della sentenza in epigrafe, il Comune di Curno ha investito la Corte della questione della debenza dell'IMU su aree di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], gravate, per contratto stipulato dal Comune e dalla società in data 20.3.2006, di servitù di uso pubblico, in proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] commissione regionale della Lombardia ha deciso per la non debenza dell'imposta pretesa dal Comune con due avvisi di accertamento relativi all'anno 2012, richiamando l'art.4 del d.lgs. 504/92 (secondo il quale l'imposta comunale sugli immobili non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero su cui il comune ha un diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie) e affermando che la servitù in oggetto è un diritto reale riconducibile all'art.825 c.c. 3. Con i tre motivi del ricorso per cassazione, il Comune sostiene che la commissione, affermando quanto sopra, ha falsamente applicato gli artt. 3 e 4 d.lgs. 504/92, gli artt. 825 e 1021 c.c. e ha "omesso di individuare la ratio del prelievo tributario". 4. [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 5.1. [OSCURATO:PERSONA] srl, nella propria memoria, ha fatto valere il giudicato esterno formatosi sulla sentenza della CTP di Bergamo n.172 del 2020, prodotta in copia come allegato VI della medesima memoria, concernente l'imposizione di IMU e TASI per le medesime aree, per l'anno d'imposta 2014. Con tale sentenza è stato dichiarato che gli immobili in questione sono gravati da "servitù di uso pubblico" ovvero da "diritto di uso pubblico" che, "il possesso degli immobili in oggetto" è stato "trasferito dal 20.3.2006 al Comune di Curno", che il Comune di Curno ha "il possesso esclusivo di diritto reale d'uso" ed ha concesso parte degli immobili in godimento a terzi a fronte "del pagamento, in aggiunta alla T.O.S.A.P., di un canone d'uso di bene demaniale", che "al Comune è stato riconosciuto un autonomo diritto di godimento del bene, non come ente rappresentativo della collettività", che "i parcheggi sono fruibili dalla generalità dei cittadini e non dai soli utenti e/o clienti degli esercizi commerciali"; Ragioni della decisione. 1. Rispetto ad ogni altra questione è assorbente il rilievo della sussistenza del giudicato esterno di cui al punto 5.1 della superiore premessa. 2.La sentenza della CTP di Bergamo, passata in giudicato il 16.6.2020, fa stato (art. 2909 c.c.) nel presente giudizio in quanto, pur riferita ad obbligazione tributaria di annualità (2014) successiva a quella (2012) di cui agli avvisi qui impugnati, nella parte in cui riconosce al Comune di Curno il possesso degli immobili fino dal 20.3.2006 ed esclude così il presupposto d'imposta di cui qui si discute (v. art 2 del d.lgs. 23/2011, facente riferimento al possesso dell'immobile da intendersi quale correlato all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale sul bene). 3. Il giudicato è stato ritualmen:e fatto valere con memoria ex 380 bis, c.p.c.. L'eccezione non avrebbe potuto essere formulata prima né la produzione del documento attestante il giudicato avrebbe aver luogo prima atteso che il giudicato si è formato i data successiva anche al deposito del controricorso. Il giudicato è "un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei :ornandi giuridici" (Cass. 12754/2022) e non opera, per il documento che lo attesta, il divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi r el corso del giudizio di merito; 6. Il ricorso deve essere rigettato. 7.Le spese devono essere compensnte in ragione della sopravvenienza del giudicato rispetto alla proposizione de ricorso per cassazione; -)Qm la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese; dà atto, ai sensi dell'art.13, comma I quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a :itolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma de comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma,
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