CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 42139/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17694/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PAGLIA, con domicilio eletto in Roma, via G.G. Porro, n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via del Banco di [OSCURATO:PERSONA] , n. 42, presso lo studio dell’Avv.Francesco PISENTI; controricorrente– letta la rinuncia al ricorso e la accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 30