CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39333/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto i reati erano stati commessi in relazione alla condizione del reo, soggetto straniero presente sul territorio nazionale in violazione della normativa in materia; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito e non si confronta con le specifiche ragioni della decisione che ha evidenziato come non vi possa essere stato un comune momento deliberativo tra il tentato omicidio, commesso il 21 gennaio 2018, e i reati commessi nel successivo mese di marzo all'atto dell'arresto per il precedente fatto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibi ità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 20