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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 10969/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1881/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 28/S ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] ‘[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’, in persona del curatore fallimentare avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], autorizzato dal giudice delegato, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso la sentenza n. 2024/2022 della Corte d’appello di Catania, depositata il 29-10-2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10-4- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Catania con sentenza n. 4811/2021 pubblicata in data 1-12-2021 ha rigettato la domanda del curatore del Fallimento OGGETTO: spese del decreto di trasferimento R.G.1881/2023 C.C. 10-4-2024 “La RosaGiovanni titolare della F armacia Risorgimento dott. [OSCURATO:PERSONA]” volta a ottenere da [OSCURATO:PERSONA], quale aggiudicataria della farmacia in forza di decreto di trasferimento 30-12-2011 nella procedura fallimentare, il pagamento di Euro 81.536,25 a titolo di imposta per la registrazione del decreto di trasferimento anticipata dal Fallimento quale coobbligato in solido. 2.La Corte d’appello di Catania con sentenza n. 2024/2022 pubblicata il 29-10-2022 ha parzialmente accolto l’appello proposto dal curatore del Fallimento e ha condannato l’appellata [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favoredel Fallimento di Euro 62.700,00 con gli interessi legali dal 26-3-2018 al soddisfo; ha compensato per la quota di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi e ha condannato l’appellata alla rifusione a favore dell’appellante dei residui due terzi.

La sentenza ha dichiarato che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’ordinanza di vendita comprende sse nel prezzo di aggiudicazione anche le spese dell’imposta diregistrazione.

Ha rilevato che tale interpretazione non trovava riscontro nel contenuto dell’ordinanza di vendita, che il verbale di vendita e aggiudicazione prevedevano che l’aggiudicatario era tenuto a versare il prezzo oltre imposte e spese tutte, che la previsione era conforme all’art. 1475 cod. civ. e se l’aggiudicataria avesse voluto contestarla avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., che le previsioni del verbale del 27-12-2011 e del decreto di trasferimento in ordine al fatto che era stato pagato il prezzo non significavano che l’aggiudicataria non fosse tenuta al pagamento anche dell’imposta di registro.

La sentenza ha altresì rigettato l’eccezione di decadenza quinquennale ex art. 76 d.P.R. 131/1986 della pretesa impositiva, in quanto il curatore con lettera 25-10-2016 aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] che l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato l’avviso di liquidazione e la stessa aveva risposto alla comunicazione; quindi risultava che nel corso del 2016 il curatore fallimentare aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate l’atto impositivo dell’imposta e della sanzione, a fronte di decreto di trasferimento depositato il 30-12-2011.

Ha dichiarato che era stata interrotta anche la prescrizione decennale e, accogliendo l’eccezione dell’appellata in ordine alla non imputabilità a lei delle sanzioni irrogate per la tardivaregistrazione, ha escluso che l’aggiudicataria fosse tenuta a pagare tali sanzioni, per cui ha accolto la domanda del Fallimento limitatamente all’importo dell’imposta di registro pari a Euro 62.700,00. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sei motivi.

Il curatore del Fallimento “[OSCURATO:PERSONA] titolare della [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA]” ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consigli o la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a .

All’esito della camera di consiglio del 10 - 4 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato “ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. –mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello – sentenza fondata su motivi nuovi”,la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello da lei formulata e abbia fondato la decisione impugnata su motivi nuovi svolti dalFallimento appellante per la prima volta in appello.

Evidenzia che la domanda di pagamento proposta dal Fallimento era fondata unicamente sull’interpretazione da attribuire all’ordinanza di vendita, al verbale di vendita e al verbale di consegna, sulla scorta dei quali secondo la parte attrice non poteva dedursi che le spese dell’imposta di trasferimento fossero comprese nel pagamento della cauzione.

Quindi rileva che il contraddittorio tra le parti si era instaurato solo in relazione a questioni di portata meramente interpretativa degli atti della procedura di vendita e lamenta che la Corte d’appello abbia fondato la decisione su motivi nuovi, irritualmente introdotti dalla Curatela con il proprio atto di appello. 2.Con il secondo motivo, rubricato “art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1366 c.c.e 2 della Costituzione – valore vincolante contenuto dell’ordinanza di vendita – interpretazione non conforme a buona fede”, la ricorrente evidenzia che l’ordinanza di vendita testualmente prevedeva che l’ammontare della cauzione era “pari al 15% del prezzo base d’asta, misura questa comprensiva anche delle spese di trasferimento e di procedura”; sostiene che erano quelle le condizioni cristallizzate nell’ordinanza di vendita, sulla base di quelle condizioni la dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di presentare l’offerta di acquisto e quindi rileva che non può essere condivisa l’interpretazione della Corte d’appello, totalmente antiletterale, pena la violazione del principio di buona fede nell’interpretazione del contratto, del principio di affidamento del terzo e della regola secondo la quale l’ordinanza di vendita costituisce la lex specialis dello specifico subprocedimento. 3.Con il terzo motivo, rubricato “art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, la ricorrente evidenzia di avere eccepito già in fase di costituzione l’inammissibilità dell’appello per essere stati introdotti nuovi motivi e nuove domande; sostiene che, se la Corte d’appello avesse esaminato nel merito tale eccezione, sarebbe giunta a conclusione del tutto diversa e, in particolare, non avrebbe potuto dichiarare che il provvedimento di aggiudicazione era divenuto definitivo.4.Con il quarto motivo, rubricato “art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, la ricorrente richiama il contenuto delle sue conclusioni, nelle quali aveva eccepito la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. commessa dall’appellante e lamenta l’omissione di pronuncia. 5.Con il quinto motivo, rubricato “art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. 131/1986 e dell’art. 2697 c.c. comma 2 – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di esaminare l’effettiva notifica dell’atto impositivo con il quale è stato chiesto il pagamento dell’imposta, al fine di decidere sulla fondatezza della sua eccezione secondo la quale la Curatela aveva pagato quando si era già verificata la decadenza. 6.Con il sestomotivo, rubricato “art. 360, comma 1. n. 4 c.p.c.: violazione dell’art. 115 c.p.c. stante il divieto di fondare decisioni su prove reputate esistenti ma invero mai offerte – travisamento della prova in relazione all’art. 2697 c.c. comma 2 fondato sulla violazione dell’applicabilità dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. 131/1986”, la ricorrente lamenta che la sentenza abbia escluso la decadenza della pretesa impositiva assumendo che fosse stato notificato un atto impositivo prima del 31-12-2016; ciò in quanto l’unico atto impositivo offerto come prova era il doc.9, dal quale risultava che la notifica al curatore era stata eseguita solo in data 9-2-2017e perciò allorch é la decadenza si era già verificata. 7.Devono essere esaminati congiuntamente il primo, il terzo e il quarto motivo, stante la stretta connessione determinata dal fatto che tali motivi sono tutti finalizzati a lamentare l’accoglimento della domanda della Curatela fallimentare da parte della Corte d’appello sulla base di deduzioni nuove svolte per la prima volta in appello in modo inammissibile. 7.1.Il primo motivo è infondato, perché non è stata formulata in appello alcuna domanda nuova in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. che comportasse inammissibilità dell’appello.

Costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa a un diritto cd. eterodeterminato allorchéi fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell’azione vengano sostituiti da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame (Cass. Sez. 3 15-9-2020 n. 19186 Rv. 658987-01, Cass. Sez. 6-L 27-9-2018 n. 23415 Rv. 650924- 01); allorchéi fatti dedotti in primo grado siano i medesimi fatti dedotti in appello non si configura domanda nuova ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., in quanto è rimesso al giudice di merito, se investito dal gravame, il potere-dovere di qualificazione delle domande delle parti, con l’unico limite che resti invariato il bene della vita domandato (Cass. Sez. 2 25-9-2008 n. 24055 Rv. 605101-01, Cass. Sez. 2 4-10-2004 n. 19812 Rv. 577501-01).

Nella fattispecie la domanda proposta dalla Curatela f alliment are ha avuto a oggetto il pagamento delle somme relative all’imposta di registro sul decreto di trasferimento della [OSCURATO:PERSONA] pagate dalla Curatelafallimentare; né l’oggetto né il titolo, ma neppure i fatti allegati sono stati modificati in secondo grado, perché il Fallimento ha agito sostenendo che obbligata al pagamento fosse l’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA] e, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata (pag.2), se nza che la ricorre nte dimostri alcunch é di diverso, già in primo grado il Fallimento aveva dedotto che dal testo del verbale di vendita e di aggiudicazione a favore di [OSCURATO:PERSONA] risultava che le imposte e le spese erano poste a carico dell’acquirente, erano oneri ulteriori rispetto al prezzo di acquisto e non potevano essere ricompresi nello stesso.

A fronte del contenuto della sentenza di primo grado, che aveva interpretato l’ordinanza di vendita come rivolta a comprendere nel prezzo di aggiudicazione anche le spese di registrazione, la Corte d’appello in primo luogo ha rilevato che l’interpretazione non trovava riscontro nel contenuto della stessa ordinanza di vendita, e di seguito ha interpretato il verbale di vendita e di aggiudicazione come contenenti la previsione dell’obbligo per l’aggiudicatario di versare il prezzo oltre imposte e tasse; ha evidenziato che tale verbale non solo rispondeva alla medesima ratio dell’art. 1475 cod. civ., ma aveva anche espressamente previsto che il curatore incamerasse la cauzione già versata e l’aggiudicatario versasse il residuo prezzo “come sopra determinato”.

In questo modo la sentenza si è limitata a esaminare i medesimi fatti già dedotti in primo grado dalla Curatela attricee non allegazioni di fatto nuove.

Evidentemente non era fatto nuovo il rilievo che al momento dell’ordinanza di vendita le spese di trasferimento e procedura non fossero determinabili, perché si trattava di dato necessariamente conseguente al fatto che al momento dell’ordinanza di vendita il prezzo di aggiudicazione non era ancora stato determinato.

Neppure la circostanza chela sentenza abbia di seguito aggiunto che il verbale di aggiudicazione era divenuto definitivo in mancanza di impugnazione aveva comportato la deduzione di fatti nuovi, perché non era la definitività del verbale in quanto tale a comportare l’obbligo dell’aggiudicataria e perciò a individuare il titolo della sua obbligazione secondo la tesi della Curatela, ma il dato già addotto nel ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. in ordine al contenuto delleprevisioni del verbale di verbale di vendita e di aggiudicazione.

Invece, il riferimento all’art.1475 cod. civ. e gli altri argomenti dei quali si duole la ricorrente evidentemente non rientrano nel divieto di ius novorum in appello, in quanto si è rimasti nell’ambito della deduzione di ulteriori argomentazioni giuridiche che, laddove addotte a fondamento di domanda rimasta immutata per petitum e causa petendi, non sono soggette a preclusione. 7.2.L’infondatezza del primo motivo comporta l’evidente infondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, in quanto l’esclusione della violazione del divieto di ius novorum nei motivi di appello della Curatela fallimentare comporta che non sia rinvenibile alcun vizio nella sentenza impugnata per avere esaminato nel merito tali motivi. 8.Il secondo motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha dichiarato di non condividere la decisione di primo grado laddove aveva ritenuto che l’ordinanza di vendita doveva essere interpretata come rivolta a ricomprendere nel prezzo di aggiudicazione pure le spese di registrazione.

Ha dichiarato che tale interpretazione non trovava riscontro nel contenuto dell’ordinanza di vendita, che prevedeva il versamento della cauzione comprensiva delle spese di trasferimento e di procedura, che in quel momento non erano ancora determinabili, e stabiliva altresì che il prezzo di aggiudicazione doveva essere versato entro sessanta giorni della vendita, senza prevedere, come aveva inteso il primo giudice, che l’aggiudicatario doveva versare solo l’85% del prezzo di vendita (a fronte del dato che il 15% era l’importo della cauzione).

A fronte di questo contenuto della pronuncia, evidentemente non sono pertinenti le deduzioni svolte con il terzo motivo in ordine al fatto che l’interpretazione eseguita dalla Corte d’appello sarebbe stata antiletterale e non conforme a buona fede , perché la ricorrente in questo modo silimita a propugnare l’interpretazione che e ll a sostiene corretta, senza individuare alcun errore nella pronuncia censurata, che avrebbe richiesto la proposizione di motivo ai sensi del n.5 e non del n.3 dell’art. 360 co.1 cod. proc. civ.Infatti, è già stato posto il principio secondo il quale l’interpretazione del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione, al fine di individuare gli obblighi posti a carico degli assegnatari, costituisce attività riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti previsti dall’attuale art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2 6-6-2018 n. 14481 Rv. 649067-03).

Posto il dato che la sentenza impugnataha escluso che l’ordinanza di vendita prevedesse che il prezzo di aggiudicazione comprendesse le spese di registrazione, non sono pertinenti le deduzioni della ricorrente secondo la quale la Corte d’appello non avrebbe fatto applicazione del principio secondo la quale l’ordinanza di vendita costituisce la lex specialis del subprocedimento; ciò in quantola Corte d’appello non ha emesso alcuna statuizione in violazione di tale principio. 9.Devono essere esaminati unitariamente il quinto e il sesto motivo di ricorso, in quanto entrambi relativi all’eccezione di decadenza e di prescrizione quinquennale della pretesa impositiva, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] per opporsi alla domanda e rigettata dalla sentenza impugnata.

La sentenza impugnata ha espressamente dichiarato che risultava pacifico e non contestato che il curatore fallimentare con raccomandata del 25-10-2016, regolarmente ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], aveva comunicato all’aggiudicataria che la [OSCURATO:PERSONA] di Catania dell’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il precedente avviso di liquidazione allo stesso notificato che comprendeva anche l'irrogazione della sanzione pari al 30% dell’imposta dovuta di Euro 62.700,00; ha aggiunto che era documentalmente provato che [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo legale aveva risposto alla comunicazione con lettera del 27-12-2016.

Da tali documenti la Corte territoriale ha tratto il convincimento non solo che il curatore aveva provveduto alla richiesta di registrazioneoltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 13 co.1 d.P.R. 131/1986, ma anche che nel corso del 2016 il curatore del fallimento aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate l’atto di imposizione dell’imposta; sulla base di questo dato la sentenza impugnata ha concluso che la decadenza, decorrente ex art. 76 co.1 d.P.R. 131/1986 dal giorno in cui doveva essere richiesta la registrazione dell’atto giudiziario, era stata formalmente e tempestivamente impedita con la notifica dell’atto impositivoeseguita prima del 30-12-2016 al curatore coobbligato al pagamento dell’imposta, considerato che il decreto di trasferimento era stato depositato il 30-12-2011.

A fronte di questo contenuto della pronuncia, entrambi i motivi sono inammissibili.

Non sussiste violazione dell’art.76 d.P.R. 131/1986, perché la Corte d’appello ha fatto applicazione del disposto dell’art. 76, secondo il quale l’imposta deve essere richiesta entro il termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione.

Non sussiste omesso esame di fatto decisivo, perché la circostanza che l’avviso di pagamento fosse stato notificato al curatore fallimentare il febbraio 2017non era fatto decisivo, nel senso richiesto dall’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. e cioè non era fatto che, se esaminato, avrebbe comportato diversa decisione: la circostanza che fosse stato notificato avviso di liquidazione dell’imposta a febbraio 2017 non era in sé incompatibile con il fatto accertato dalla sentenza sulla base dei documenti acquisiti, relativo all’avvenuta intimazione d i pagamentoda parte dell’Agenzia delle Entrate al curatore fallimentare già nel 2006.

Per la medesima ragione, in ordine all’assenza di incompatibilità in sé tra la notifica di avviso di liquidazione dell’imposta nel 2017 e di precedente intimazione di pagamento, non si pone questione né di travisamento della prova, né di violazione dell’art. 2697 cod. civ., prospettabile nel diverso caso in cui vi sia stato un’erronea inversione dell’onere della prova.

Si rimane nell’ambito dell’accertamento di fatto, riservato al giudice di merito edestraneo al sindacato di legittimità, in quanto svolto dalla Corte d’appello con pronunciaimmune da qualsiasi vizi o logic o e giuridic o . 10.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e le spese seguono la soccombenza.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro5.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1881/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 28/S ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] ‘[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’, in persona del curatore fallimentare avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], autorizzato dal giudice delegato, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso la sentenza n. 2024/2022 della Corte d’appello di Catania, depositata il 29-10-2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10-4- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Catania con sentenza n. 4811/2021 pubblicata in data 1-12-2021 ha rigettato la domanda del curatore del Fallimento OGGETTO: spese del decreto di trasferimento R.G.1881/2023 C.C. 10-4-2024 “La RosaGiovanni titolare della F armacia Risorgimento dott. [OSCURATO:PERSONA]” volta a ottenere da [OSCURATO:PERSONA], quale aggiudicataria della farmacia in forza di decreto di trasferimento 30-12-2011 nella procedura fallimentare, il pagamento di Euro 81.536,25 a titolo di imposta per la registrazione del decreto di trasferimento anticipata dal Fallimento quale coobbligato in solido. 2.La Corte d’appello di Catania con sentenza n. 2024/2022 pubblicata il 29-10-2022 ha parzialmente accolto l’appello proposto dal curatore del Fallimento e ha condannato l’appellata [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favoredel Fallimento di Euro 62.700,00 con gli interessi legali dal 26-3-2018 al soddisfo; ha compensato per la quota di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi e ha condannato l’appellata alla rifusione a favore dell’appellante dei residui due terzi. La sentenza ha dichiarato che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’ordinanza di vendita comprende sse nel prezzo di aggiudicazione anche le spese dell’imposta diregistrazione. Ha rilevato che tale interpretazione non trovava riscontro nel contenuto dell’ordinanza di vendita, che il verbale di vendita e aggiudicazione prevedevano che l’aggiudicatario era tenuto a versare il prezzo oltre imposte e spese tutte, che la previsione era conforme all’art. 1475 cod. civ. e se l’aggiudicataria avesse voluto contestarla avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., che le previsioni del verbale del 27-12-2011 e del decreto di trasferimento in ordine al fatto che era stato pagato il prezzo non significavano che l’aggiudicataria non fosse tenuta al pagamento anche dell’imposta di registro. La sentenza ha altresì rigettato l’eccezione di decadenza quinquennale ex art. 76 d.P.R. 131/1986 della pretesa impositiva, in quanto il curatore con lettera 25-10-2016 aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] che l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato l’avviso di liquidazione e la stessa aveva risposto alla comunicazione; quindi risultava che nel corso del 2016 il curatore fallimentare aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate l’atto impositivo dell’imposta e della sanzione, a fronte di decreto di trasferimento depositato il 30-12-2011. Ha dichiarato che era stata interrotta anche la prescrizione decennale e, accogliendo l’eccezione dell’appellata in ordine alla non imputabilità a lei delle sanzioni irrogate per la tardivaregistrazione, ha escluso che l’aggiudicataria fosse tenuta a pagare tali sanzioni, per cui ha accolto la domanda del Fallimento limitatamente all’importo dell’imposta di registro pari a Euro 62.700,00. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sei motivi. Il curatore del Fallimento “[OSCURATO:PERSONA] titolare della [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA]” ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consigli o la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 10 - 4 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato “ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. –mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello – sentenza fondata su motivi nuovi”,la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello da lei formulata e abbia fondato la decisione impugnata su motivi nuovi svolti dalFallimento appellante per la prima volta in appello. Evidenzia che la domanda di pagamento proposta dal Fallimento era fondata unicamente sull’interpretazione da attribuire all’ordinanza di vendita, al verbale di vendita e al verbale di consegna, sulla scorta dei quali secondo la parte attrice non poteva dedursi che le spese dell’imposta di trasferimento fossero comprese nel pagamento della cauzione. Quindi rileva che il contraddittorio tra le parti si era instaurato solo in relazione a questioni di portata meramente interpretativa degli atti della procedura di vendita e lamenta che la Corte d’appello abbia fondato la decisione su motivi nuovi, irritualmente introdotti dalla Curatela con il proprio atto di appello. 2.Con il secondo motivo, rubricato “art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1366 c.c.e 2 della Costituzione – valore vincolante contenuto dell’ordinanza di vendita – interpretazione non conforme a buona fede”, la ricorrente evidenzia che l’ordinanza di vendita testualmente prevedeva che l’ammontare della cauzione era “pari al 15% del prezzo base d’asta, misura questa comprensiva anche delle spese di trasferimento e di procedura”; sostiene che erano quelle le condizioni cristallizzate nell’ordinanza di vendita, sulla base di quelle condizioni la dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di presentare l’offerta di acquisto e quindi rileva che non può essere condivisa l’interpretazione della Corte d’appello, totalmente antiletterale, pena la violazione del principio di buona fede nell’interpretazione del contratto, del principio di affidamento del terzo e della regola secondo la quale l’ordinanza di vendita costituisce la lex specialis dello specifico subprocedimento. 3.Con il terzo motivo, rubricato “art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, la ricorrente evidenzia di avere eccepito già in fase di costituzione l’inammissibilità dell’appello per essere stati introdotti nuovi motivi e nuove domande; sostiene che, se la Corte d’appello avesse esaminato nel merito tale eccezione, sarebbe giunta a conclusione del tutto diversa e, in particolare, non avrebbe potuto dichiarare che il provvedimento di aggiudicazione era divenuto definitivo.4.Con il quarto motivo, rubricato “art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, la ricorrente richiama il contenuto delle sue conclusioni, nelle quali aveva eccepito la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. commessa dall’appellante e lamenta l’omissione di pronuncia. 5.Con il quinto motivo, rubricato “art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. 131/1986 e dell’art. 2697 c.c. comma 2 – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di esaminare l’effettiva notifica dell’atto impositivo con il quale è stato chiesto il pagamento dell’imposta, al fine di decidere sulla fondatezza della sua eccezione secondo la quale la Curatela aveva pagato quando si era già verificata la decadenza. 6.Con il sestomotivo, rubricato “art. 360, comma 1. n. 4 c.p.c.: violazione dell’art. 115 c.p.c. stante il divieto di fondare decisioni su prove reputate esistenti ma invero mai offerte – travisamento della prova in relazione all’art. 2697 c.c. comma 2 fondato sulla violazione dell’applicabilità dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. 131/1986”, la ricorrente lamenta che la sentenza abbia escluso la decadenza della pretesa impositiva assumendo che fosse stato notificato un atto impositivo prima del 31-12-2016; ciò in quanto l’unico atto impositivo offerto come prova era il doc.9, dal quale risultava che la notifica al curatore era stata eseguita solo in data 9-2-2017e perciò allorch é la decadenza si era già verificata. 7.Devono essere esaminati congiuntamente il primo, il terzo e il quarto motivo, stante la stretta connessione determinata dal fatto che tali motivi sono tutti finalizzati a lamentare l’accoglimento della domanda della Curatela fallimentare da parte della Corte d’appello sulla base di deduzioni nuove svolte per la prima volta in appello in modo inammissibile. 7.1.Il primo motivo è infondato, perché non è stata formulata in appello alcuna domanda nuova in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. che comportasse inammissibilità dell’appello. Costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa a un diritto cd. eterodeterminato allorchéi fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell’azione vengano sostituiti da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame (Cass. Sez. 3 15-9-2020 n. 19186 Rv. 658987-01, Cass. Sez. 6-L 27-9-2018 n. 23415 Rv. 650924- 01); allorchéi fatti dedotti in primo grado siano i medesimi fatti dedotti in appello non si configura domanda nuova ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., in quanto è rimesso al giudice di merito, se investito dal gravame, il potere-dovere di qualificazione delle domande delle parti, con l’unico limite che resti invariato il bene della vita domandato (Cass. Sez. 2 25-9-2008 n. 24055 Rv. 605101-01, Cass. Sez. 2 4-10-2004 n. 19812 Rv. 577501-01). Nella fattispecie la domanda proposta dalla Curatela f alliment are ha avuto a oggetto il pagamento delle somme relative all’imposta di registro sul decreto di trasferimento della [OSCURATO:PERSONA] pagate dalla Curatelafallimentare; né l’oggetto né il titolo, ma neppure i fatti allegati sono stati modificati in secondo grado, perché il Fallimento ha agito sostenendo che obbligata al pagamento fosse l’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA] e, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata (pag.2), se nza che la ricorre nte dimostri alcunch é di diverso, già in primo grado il Fallimento aveva dedotto che dal testo del verbale di vendita e di aggiudicazione a favore di [OSCURATO:PERSONA] risultava che le imposte e le spese erano poste a carico dell’acquirente, erano oneri ulteriori rispetto al prezzo di acquisto e non potevano essere ricompresi nello stesso. A fronte del contenuto della sentenza di primo grado, che aveva interpretato l’ordinanza di vendita come rivolta a comprendere nel prezzo di aggiudicazione anche le spese di registrazione, la Corte d’appello in primo luogo ha rilevato che l’interpretazione non trovava riscontro nel contenuto della stessa ordinanza di vendita, e di seguito ha interpretato il verbale di vendita e di aggiudicazione come contenenti la previsione dell’obbligo per l’aggiudicatario di versare il prezzo oltre imposte e tasse; ha evidenziato che tale verbale non solo rispondeva alla medesima ratio dell’art. 1475 cod. civ., ma aveva anche espressamente previsto che il curatore incamerasse la cauzione già versata e l’aggiudicatario versasse il residuo prezzo “come sopra determinato”. In questo modo la sentenza si è limitata a esaminare i medesimi fatti già dedotti in primo grado dalla Curatela attricee non allegazioni di fatto nuove. Evidentemente non era fatto nuovo il rilievo che al momento dell’ordinanza di vendita le spese di trasferimento e procedura non fossero determinabili, perché si trattava di dato necessariamente conseguente al fatto che al momento dell’ordinanza di vendita il prezzo di aggiudicazione non era ancora stato determinato. Neppure la circostanza chela sentenza abbia di seguito aggiunto che il verbale di aggiudicazione era divenuto definitivo in mancanza di impugnazione aveva comportato la deduzione di fatti nuovi, perché non era la definitività del verbale in quanto tale a comportare l’obbligo dell’aggiudicataria e perciò a individuare il titolo della sua obbligazione secondo la tesi della Curatela, ma il dato già addotto nel ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. in ordine al contenuto delleprevisioni del verbale di verbale di vendita e di aggiudicazione. Invece, il riferimento all’art.1475 cod. civ. e gli altri argomenti dei quali si duole la ricorrente evidentemente non rientrano nel divieto di ius novorum in appello, in quanto si è rimasti nell’ambito della deduzione di ulteriori argomentazioni giuridiche che, laddove addotte a fondamento di domanda rimasta immutata per petitum e causa petendi, non sono soggette a preclusione. 7.2.L’infondatezza del primo motivo comporta l’evidente infondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, in quanto l’esclusione della violazione del divieto di ius novorum nei motivi di appello della Curatela fallimentare comporta che non sia rinvenibile alcun vizio nella sentenza impugnata per avere esaminato nel merito tali motivi. 8.Il secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha dichiarato di non condividere la decisione di primo grado laddove aveva ritenuto che l’ordinanza di vendita doveva essere interpretata come rivolta a ricomprendere nel prezzo di aggiudicazione pure le spese di registrazione. Ha dichiarato che tale interpretazione non trovava riscontro nel contenuto dell’ordinanza di vendita, che prevedeva il versamento della cauzione comprensiva delle spese di trasferimento e di procedura, che in quel momento non erano ancora determinabili, e stabiliva altresì che il prezzo di aggiudicazione doveva essere versato entro sessanta giorni della vendita, senza prevedere, come aveva inteso il primo giudice, che l’aggiudicatario doveva versare solo l’85% del prezzo di vendita (a fronte del dato che il 15% era l’importo della cauzione). A fronte di questo contenuto della pronuncia, evidentemente non sono pertinenti le deduzioni svolte con il terzo motivo in ordine al fatto che l’interpretazione eseguita dalla Corte d’appello sarebbe stata antiletterale e non conforme a buona fede , perché la ricorrente in questo modo silimita a propugnare l’interpretazione che e ll a sostiene corretta, senza individuare alcun errore nella pronuncia censurata, che avrebbe richiesto la proposizione di motivo ai sensi del n.5 e non del n.3 dell’art. 360 co.1 cod. proc. civ.Infatti, è già stato posto il principio secondo il quale l’interpretazione del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione, al fine di individuare gli obblighi posti a carico degli assegnatari, costituisce attività riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti previsti dall’attuale art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2 6-6-2018 n. 14481 Rv. 649067-03). Posto il dato che la sentenza impugnataha escluso che l’ordinanza di vendita prevedesse che il prezzo di aggiudicazione comprendesse le spese di registrazione, non sono pertinenti le deduzioni della ricorrente secondo la quale la Corte d’appello non avrebbe fatto applicazione del principio secondo la quale l’ordinanza di vendita costituisce la lex specialis del subprocedimento; ciò in quantola Corte d’appello non ha emesso alcuna statuizione in violazione di tale principio. 9.Devono essere esaminati unitariamente il quinto e il sesto motivo di ricorso, in quanto entrambi relativi all’eccezione di decadenza e di prescrizione quinquennale della pretesa impositiva, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] per opporsi alla domanda e rigettata dalla sentenza impugnata. La sentenza impugnata ha espressamente dichiarato che risultava pacifico e non contestato che il curatore fallimentare con raccomandata del 25-10-2016, regolarmente ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], aveva comunicato all’aggiudicataria che la [OSCURATO:PERSONA] di Catania dell’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il precedente avviso di liquidazione allo stesso notificato che comprendeva anche l'irrogazione della sanzione pari al 30% dell’imposta dovuta di Euro 62.700,00; ha aggiunto che era documentalmente provato che [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo legale aveva risposto alla comunicazione con lettera del 27-12-2016. Da tali documenti la Corte territoriale ha tratto il convincimento non solo che il curatore aveva provveduto alla richiesta di registrazioneoltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 13 co.1 d.P.R. 131/1986, ma anche che nel corso del 2016 il curatore del fallimento aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate l’atto di imposizione dell’imposta; sulla base di questo dato la sentenza impugnata ha concluso che la decadenza, decorrente ex art. 76 co.1 d.P.R. 131/1986 dal giorno in cui doveva essere richiesta la registrazione dell’atto giudiziario, era stata formalmente e tempestivamente impedita con la notifica dell’atto impositivoeseguita prima del 30-12-2016 al curatore coobbligato al pagamento dell’imposta, considerato che il decreto di trasferimento era stato depositato il 30-12-2011. A fronte di questo contenuto della pronuncia, entrambi i motivi sono inammissibili. Non sussiste violazione dell’art.76 d.P.R. 131/1986, perché la Corte d’appello ha fatto applicazione del disposto dell’art. 76, secondo il quale l’imposta deve essere richiesta entro il termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione. Non sussiste omesso esame di fatto decisivo, perché la circostanza che l’avviso di pagamento fosse stato notificato al curatore fallimentare il febbraio 2017non era fatto decisivo, nel senso richiesto dall’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. e cioè non era fatto che, se esaminato, avrebbe comportato diversa decisione: la circostanza che fosse stato notificato avviso di liquidazione dell’imposta a febbraio 2017 non era in sé incompatibile con il fatto accertato dalla sentenza sulla base dei documenti acquisiti, relativo all’avvenuta intimazione d i pagamentoda parte dell’Agenzia delle Entrate al curatore fallimentare già nel 2006. Per la medesima ragione, in ordine all’assenza di incompatibilità in sé tra la notifica di avviso di liquidazione dell’imposta nel 2017 e di precedente intimazione di pagamento, non si pone questione né di travisamento della prova, né di violazione dell’art. 2697 cod. civ., prospettabile nel diverso caso in cui vi sia stato un’erronea inversione dell’onere della prova. Si rimane nell’ambito dell’accertamento di fatto, riservato al giudice di merito edestraneo al sindacato di legittimità, in quanto svolto dalla Corte d’appello con pronunciaimmune da qualsiasi vizi o logic o e giuridic o . 10.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e le spese seguono la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro5.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il
Decreto Cassazione n. 10969/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris