CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 25757/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Bari ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Bari il 13/4/2022 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di P.S. senza obbligo di soggiorno per la durata di anni uno e il versamento di una cauzione di euro 1.000,00; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità e pericolosità sociale del prevenuto; Rilevato che le censure, formulate nei termini della violazione di legge ma che afferiscono esclusivamente alla coerenza e logicità del provvedimento impugnato, sono tese a sollecitare una diversa e alternativa valutazione degli elementi già adeguatamente valutati dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione ai sensi dell'art. 10 D.Lvo 159 del 2011 è ammesso solo per violazione di legge; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte non sono consentite; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così