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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 23756/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 5 cod. pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due autonomi motivi di censura; - che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza impugnata, dove si esplicitano i numerosi precedenti, tutti specifici, che impediscono l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità); - che il secondo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto non proposto in appello; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] sialre estenso e Il Presidente 'L P C) S [OSCURATO:PERSONA] C 20 1U)202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 5 cod. pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due autonomi motivi di censura; - che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza impugnata, dove si esplicitano i numerosi precedenti, tutti specifici, che impediscono l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità); - che il secondo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto non proposto in appello; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] sialre estenso e Il Presidente 'L P C) S [OSCURATO:PERSONA] C 20 1U)202
Sentenza Cassazione n. 23756/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris