CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03742/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 17818-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via della [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] FONTANELLA che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE; - intimata - Avverso la sentenza n. 9601/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/07/2020; 25322, udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] I. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 9601, del 3 luglio 2020, del Tribunale di Roma, che - accogliendone il gravame avverso la sentenza n. 19870/19, del Giudice di pace di Roma - ha liquidato le spese di primo grado di giudizio, in favore della stessa, nella misura di C 530,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di avere proposto opposizione all'esecuzione avverso plurime cartelle di pagamento ad essa, asseritamente, notificate ad istanza di diverse pubbliche amministrazioni creditrici. Deduceva, in particolare, l'allora opponente di aver appreso, casualmente, dell'esistenza di estratti di ruolo per un importo di C 5.933,81, relativi a sanzioni amministrative, eccependo la prescrizione dei crediti, essendo decorso il quinquennio tra il supposto accertamento e la pretesa notifica delle cartelle. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che insistevano per il rigetto della opposizione, rimanendo, invece, contumace il Comune di Acquasanta. Il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito, con pronuncia gravata dalla Bramini con appello, per lamentare l'esiguità della liquidazione delle spese di lite, in relazione allo scaglione di riferimento. All'esito della costituzione della sola parte appellata [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma accoglieva il gravame, liquidando le spese di primo grado nella misura suddetta, riducendo, comunque, le somme in relazione alla fase istruttoria e decisoria, sul rilievo della modestia della causa e delle questioni giuridiche trattate. 3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione la Bra mini, sulla base - come detto - di un unico motivo, con la precisazione che l'impugnazione è diretta esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ex art. 332 cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata correttamente liquidato le spese processuali del primo grado di giudizio, in relazione al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "violazione o falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55 del Ministero della Giustizia, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, oltre che dell'art. 91 cod. proc. civ., dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. alt cod. proc. civ. con riferimento alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. Si censura la sentenza impugnata per avere il giudice di appello liquidato le spese processuali in violazione dei parametri medi e minimi della tabella compensi, in specie riguardo alla riduzione delle somme operata per la fase introduttiva e quella decisoria. La ricorrente deduce che, in base al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornato dal successivo d.m. 37 del 2018, per le cause di valore da C 1.100,00 ad €5.200,00, la somma da liquidare risultava pari a C 726,00, di cui C 203,00 per studio, C 168,00 per la fase introduttiva ed C 355,00 per la decisione, precisando, altresì, come, in relazione alla fattispecie dedotta in lite, fosse applicabile il principio della assoluta inderogabilità dei minimi tariffari. 4. È rimasta solo intimata l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso va rigettato, risultando il solo motivo di ricorso non fondato. 5.1. Invero, i parametri per la liquidazione dei compensi, in relazione alle spese del primo grado di giudizio, non risultano violati, se si tiene conto della riduzione, per assenza di peculiarità della questione trattata in fatto e in diritto, alla quale ha comunque inteso riferirsi, sia pure sommariamente, la sentenza di appello. Difatti, per i giudizi innanzi al Giudice di pace (di valore compreso tra C 5.201 a C 26.000), i minimi risultano i seguenti: fase di studio della controversia, C 203,00; fase introduttiva del giudizio, C 168,00; fase decisionale, C 355,00. Il tutto, quindi, per un compenso complessivo di C 726,00, suscettibile di riduzione fino al 30% (ex art. 4, comma 4, del d.m. 5 aprile 2014, n. 55), con liquidazione, quindi, di C 508,20. La somma liquidata per compensi (C 530,00) si è posta, dunque, al di sopra dei minimi tariffari, donde l'infondatezza del motivo di ricorso, anche alla luce del principio secondo cui, in tema di spese di lite, "l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19989, Rv. 661839-03). 6. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo rimasta solo intimata l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. 7. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della