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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18147/2026

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rte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleVincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 26/09/2025, la Corte di appello di Napoli, in (parziale) riforma dellasentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 24/09/2018,appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputatoin relazione al reato di cui al capo b) per essere il medesimo estinto per prescrizione e, perl’effetto, con la già riconosciuta continuazione tra il delitto di cui al capo a) e quello giàgiudicato con sentenza della Corte di appello d Napoli del 16/10/2014, irrevocabile il12/12/2014, rideterminava la pena complessiva in anni cinque, mesi sei e giorni venti direclusione ed euro 1200 di multa; sostituiva, quindi, la interdizione perpetua dai pubblici ufficicon quella temporanea e revocava la interdizione legale.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vaiano, difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 99cod. pen., nonché mancanza di motivazione sul punto.Al riguardo, rileva come a fondamento della recidiva infraquinquennale siano stateposte due condanne, una in relazione a reato di cui all’art. 485 cod. pen. e l’altra in ordine adelitto di rapina, che non avrebbero potuto fondare la valutazione ex art. 99 cod. pen., attesala depenalizzazione del primo reato e la posteriorità della irrevocabilità della sentenza dicondanna in relazione al secondo.2.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 63, quarto comma, cod. pen., nonchémancanza di motivazione in ordine all’esercizio del potere discrezionale attribuito dallasuindicata norma; deduce, vieppiù, mancanza di motivazione in relazione all’aumentofacoltativo di cui all’art. 63, terzo comma, cod. pen.2.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 20-bis cod.pen., nonché mancanza di motivazione sul punto.Al riguardo, censura la motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha dato rilievoassorbente ai precedenti penali, omettendo di valorizzare gli elementi indicati dalla difesasenza fornire alcuna motivazione.2.4.

Con quarto motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 81 cpv, cod. pen. emancanza di motivazione sul punto.In particolare, il ricorrente censura la motivazione siccome apparente, a fronte dellarichiesta di riconoscimento della continuazione coi fatti giudicati con sentenza del Giudiceper la udienza preliminare del Tribunale di Isernia del 6/12/2011, a sostegno della qualeerano stati dedotte le modalità sovrapponibili con cui erano state commesse le due rapine,indicative della previa comune ideazione e deliberazione, le condizioni di tempo e luogo incui erano stati commessi i reati, la considerazione che già il giudice di primo grado avevaparzialmente riconosciuto i presupposti del vincolo della continuazione tra le due rapinecommesse nel territorio d’Ischia nel maggio 2012 e nel maggio 2013.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Risulta fondato il primo motivo di ricorso.1.1.

La Corte di appello ha disatteso il motivo in punto di recidiva, ritenendo ilriconoscimento, da parte del primo giudice, adeguatamente motivato e giustificato “dallasussistenza dei precedenti penali, specifici, di cui il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato” (vds. quartapagina della sentenza impugnata, priva di numerazione).Nella sentenza di primo grado (a cui quella qui impugnata fa rinvio), la motivazionesulla applicazione della recidiva risulta compendiata nella affermazione secondo cui “leprecedenti condanne annotate nel casellario giudiziale giustificano l’aumento per la recidivacosì come contestata” (vds. pag. 10 della sentenza di primo grado).In entrambe le sentenze di merito non si rinviene, dunque, una motivazione compiuta,coerente e puntuale circa il riconoscimento della recidiva infraquinquennale, di controemergendo, dalla lettura del casellario, come dedotto dal ricorrente, che, nel quinquennioantecedente alla commissione del reato sub iudice (ovvero dal 4 maggio 2007 al 4 maggio2012) risulta divenuta irrevocabile la sentenza di cui al n. 10 del casellario (sentenza dellaCorte di appello di Napoli del 04/07/2007 irrevocabile il 20/03/2008), relativa a condanna perreato di falsità in scrittura privata, depenalizzato in seguito all’entrata in vigore del d.lgs.7/2016.1.2.

Al riguardo deve allora rammentarsi come, secondo la giurisprudenza di questaCorte, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale, il calcolo deicinque anni vada effettuato considerando come dies a quo non già la data di commissionedell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa alpassaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto(Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv. 281860 – 01; Sez. 6, n. 15441 del17/03/2016, Graviano, Rv. 266547 – 01;Sez. 4, n. 36131 del 24/05/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv.237651 – 01).Inoltre, non può assumere rilievo, ai fini della recidiva, la condanna per una fattispeciedi reato oggetto di abrogazione o depenalizzazione, attesa la conseguente eliminazione diogni effetto penale connesso alla condanna medesima (Sez. 6, n. 9259 del 2025, B., nonmass.; Sez. 1, n. 28203 del 30/03/2023, Nastasi, Rv. 284823 – 01).1.3.

Le superiori considerazioni impongono, pertanto, l’annullamento della sentenzaimpugnata in punto di trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Napoli, restando assorbiti i motivi secondo e terzo.1.4.

Risulta invece infondato il quarto motivo di ricorso, in quanto aspecifico emeramente reiterativo delle argomentazioni dedotte con l’appello.Sul punto, di contro, la Corte di appello ha reso motivazione che non risulta meramente apparente e non presenta profili di illogicità manifesta (vds. pagg. quarta equinta della sentenza, priva di numerazione).1.5.

A norma dell'art. 624 cod. proc. pen., all'annullamento parziale, limitatamente altrattamento sanzionatorio, consegue la dichiarazione di irrevocabilità della affermazione dipenale responsabilità.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso edichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilita'.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleVincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26/09/2025, la Corte di appello di Napoli, in (parziale) riforma dellasentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 24/09/2018,appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputatoin relazione al reato di cui al capo b) per essere il medesimo estinto per prescrizione e, perl’effetto, con la già riconosciuta continuazione tra il delitto di cui al capo a) e quello giàgiudicato con sentenza della Corte di appello d Napoli del 16/10/2014, irrevocabile il12/12/2014, rideterminava la pena complessiva in anni cinque, mesi sei e giorni venti direclusione ed euro 1200 di multa; sostituiva, quindi, la interdizione perpetua dai pubblici ufficicon quella temporanea e revocava la interdizione legale.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vaiano, difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 99cod. pen., nonché mancanza di motivazione sul punto.Al riguardo, rileva come a fondamento della recidiva infraquinquennale siano stateposte due condanne, una in relazione a reato di cui all’art. 485 cod. pen. e l’altra in ordine adelitto di rapina, che non avrebbero potuto fondare la valutazione ex art. 99 cod. pen., attesala depenalizzazione del primo reato e la posteriorità della irrevocabilità della sentenza dicondanna in relazione al secondo.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 63, quarto comma, cod. pen., nonchémancanza di motivazione in ordine all’esercizio del potere discrezionale attribuito dallasuindicata norma; deduce, vieppiù, mancanza di motivazione in relazione all’aumentofacoltativo di cui all’art. 63, terzo comma, cod. pen.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 20-bis cod.pen., nonché mancanza di motivazione sul punto.Al riguardo, censura la motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha dato rilievoassorbente ai precedenti penali, omettendo di valorizzare gli elementi indicati dalla difesasenza fornire alcuna motivazione.2.4. Con quarto motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 81 cpv, cod. pen. emancanza di motivazione sul punto.In particolare, il ricorrente censura la motivazione siccome apparente, a fronte dellarichiesta di riconoscimento della continuazione coi fatti giudicati con sentenza del Giudiceper la udienza preliminare del Tribunale di Isernia del 6/12/2011, a sostegno della qualeerano stati dedotte le modalità sovrapponibili con cui erano state commesse le due rapine,indicative della previa comune ideazione e deliberazione, le condizioni di tempo e luogo incui erano stati commessi i reati, la considerazione che già il giudice di primo grado avevaparzialmente riconosciuto i presupposti del vincolo della continuazione tra le due rapinecommesse nel territorio d’Ischia nel maggio 2012 e nel maggio 2013.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Risulta fondato il primo motivo di ricorso.1.1. La Corte di appello ha disatteso il motivo in punto di recidiva, ritenendo ilriconoscimento, da parte del primo giudice, adeguatamente motivato e giustificato “dallasussistenza dei precedenti penali, specifici, di cui il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato” (vds. quartapagina della sentenza impugnata, priva di numerazione).Nella sentenza di primo grado (a cui quella qui impugnata fa rinvio), la motivazionesulla applicazione della recidiva risulta compendiata nella affermazione secondo cui “leprecedenti condanne annotate nel casellario giudiziale giustificano l’aumento per la recidivacosì come contestata” (vds. pag. 10 della sentenza di primo grado).In entrambe le sentenze di merito non si rinviene, dunque, una motivazione compiuta,coerente e puntuale circa il riconoscimento della recidiva infraquinquennale, di controemergendo, dalla lettura del casellario, come dedotto dal ricorrente, che, nel quinquennioantecedente alla commissione del reato sub iudice (ovvero dal 4 maggio 2007 al 4 maggio2012) risulta divenuta irrevocabile la sentenza di cui al n. 10 del casellario (sentenza dellaCorte di appello di Napoli del 04/07/2007 irrevocabile il 20/03/2008), relativa a condanna perreato di falsità in scrittura privata, depenalizzato in seguito all’entrata in vigore del d.lgs.7/2016.1.2. Al riguardo deve allora rammentarsi come, secondo la giurisprudenza di questaCorte, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale, il calcolo deicinque anni vada effettuato considerando come dies a quo non già la data di commissionedell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa alpassaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto(Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv. 281860 – 01; Sez. 6, n. 15441 del17/03/2016, Graviano, Rv. 266547 – 01;Sez. 4, n. 36131 del 24/05/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv.237651 – 01).Inoltre, non può assumere rilievo, ai fini della recidiva, la condanna per una fattispeciedi reato oggetto di abrogazione o depenalizzazione, attesa la conseguente eliminazione diogni effetto penale connesso alla condanna medesima (Sez. 6, n. 9259 del 2025, B., nonmass.; Sez. 1, n. 28203 del 30/03/2023, Nastasi, Rv. 284823 – 01).1.3. Le superiori considerazioni impongono, pertanto, l’annullamento della sentenzaimpugnata in punto di trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Napoli, restando assorbiti i motivi secondo e terzo.1.4. Risulta invece infondato il quarto motivo di ricorso, in quanto aspecifico emeramente reiterativo delle argomentazioni dedotte con l’appello.Sul punto, di contro, la Corte di appello ha reso motivazione che non risulta meramente apparente e non presenta profili di illogicità manifesta (vds. pagg. quarta equinta della sentenza, priva di numerazione).1.5. A norma dell'art. 624 cod. proc. pen., all'annullamento parziale, limitatamente altrattamento sanzionatorio, consegue la dichiarazione di irrevocabilità della affermazione dipenale responsabilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso edichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilita'.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18147/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris