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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19491/2026

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o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Siracusa del 14 marzo 2019, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, con cui il ricorrente censura la mancanza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., oltre ad essere inammissibili in quanto reiterativi di doglianze già proposte in appello e rigettate dalla Corte di merito, sono altresì non consentiti dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione al riconoscimento della sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella valutazione del giudice di merito che, nel caso di specie, ha adempiuto all'onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Siracusa del 14 marzo 2019, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, con cui il ricorrente censura la mancanza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., oltre ad essere inammissibili in quanto reiterativi di doglianze già proposte in appello e rigettate dalla Corte di merito, sono altresì non consentiti dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione al riconoscimento della sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella valutazione del giudice di merito che, nel caso di specie, ha adempiuto all'onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19491/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris