CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], comein atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 511/19 della Commissione TributariaRegionale della Puglia, pubblicata in data 27 febbraio 2019, ela sentenza n. 2742/19 della Commissione Tributaria RegionaleNumero registro generale 34879/2019Numero sezionale 3772/2026Numero di raccolta generale 17090/2026Data pubblicazione 31/05/2026della Puglia, pubblicata in data 9 ottobre 2019 (emessa adefinizione del giudizio di revocazione instaurato in relazionealla prima).Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con sentenza n. 511/19, pubblicata in data 27 febbraio2019, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia harigettato gli appelli della [OSCURATO:SOCIETA]. -separatamente proposti e poi riuniti- averso le sentenze n.1043/17, n. 1044/17, n. 1045/17 e n. 1046/17 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Lecce, con le quali eranostati rigettati i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento TOSAP2012, 2013, 2014 e 2015, con i quali la [OSCURATO:SOCIETA]., societàconcessionaria per il Comune di Lecce, aveva contestatol’occupazione temporanea -ai fini dell’esercizio di attivitàedilizia- di 160 metri quadrati, con impalcatura e recinzione,nei pressi di un edificio adibito ad ufficio giudiziario, e di 106metri quadrati, con recinzione, tra le vie [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito in revocazione, essendo,a suo dire, affetta -la suddetta sentenza- da un errore di fattorevocatorio, ai sensi dell’art. 395, num. 4, c.p.c., e laCommissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n.2742/19, pubblicata in data 9 ottobre 2019, ha dichiaratoinammissibile l’azione.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione avverso entrambe le sentenze, quella d’appello equella resa all’esito del giudizio di revocazione, affidandonel’accoglimento a tre complessivi motivi di impugnazione (duearticolati con riferimento alla sentenza n. 2742/19 ed unoNumero registro generale 34879/2019Numero sezionale 3772/2026Numero di raccolta generale 17090/2026Data pubblicazione 31/05/2026articolato con riferimento alla sentenza n. 511/19) edillustrando ulteriormente le sue difese con memoria.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito, depositando controricorso edinvocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste, mentre il Comune di Lecce è rimasto intimato.4. La Procura Generale -nella persona del SostitutoProcuratore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]- ha concluso perorandoil rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. È opportuno rilevare, innanzi tutto, l’ammissibilità di unricorso con il quale siano cumulativamente censurate unasentenza impugnata per revocazione e quella che definisca ilrelativo giudizio (cfr. Cass. n. 16851/13, Cass. n. 19470/14,Cass. n. 33895/19, Cass. n. 21783/22 e Cass. n. 11949/23).L’esigenza della trattazione congiunta, d’altronde, ha indottoquesta Corte ad affermare che i ricorsi per cassazione contro ladecisione d’appello e contro quella che abbia deciso il giudiziodi revocazione devono essere riuniti, nonostante si tratti diimpugnazioni inerenti a distinti provvedimenti, perché laconnessione esistente tra le due pronunce giustifical’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo incideresul ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello l’esitodi quello avente ad oggetto la sentenza di revocazione (cfr.Cass., sez. un., n. 10933/97, Cass. n. 25376/06, Cass. n.10534/15, Cass. n. 16435/16, Cass. n. 7328/20 e Cass. n.21315/22).Il carattere pregiudiziale delle questioni inerenti allarevocazione, peraltro, comporta che il loro esame abbia laprecedenza su quello del ricorso avverso la sentenza d’appelloNumero registro generale 34879/2019Numero sezionale 3772/2026Numero di raccolta generale 17090/2026Data pubblicazione 31/05/2026(cfr. Cass. n. 6878/09, Cass. n. 6456/10, Cass. n. 17484/22 eCass. n. 35153/22).2. E, passando proprio alla disamina del ricorso propostoavverso la sentenza di revocazione (n. 2742/19 dellaCommissione Tributaria Regionale della Puglia, pubblicata indata 9 ottobre 2019), se ne deve rilevare l’infondatezza, chene impone la reiezione.3. Con il secondo motivo -da esaminare preliminarmente,sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., haprospettato la nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c, dell’art. 118,primo comma, disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, num. 4,d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto non erano state, nelladecisione, esplicitate adeguatamente -a causa della naturameramente apparente della motivazione- le ragioni cheavevano indotto la corte regionale pugliese a reputareinsussistente un errore revocatorio.4. Il motivo è infondato.4.1. È denunciabile in cassazione, invero, solo l’anomaliamotivazionale che si atteggi quale violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”Numero registro generale 34879/2019Numero sezionale 3772/2026Numero di raccolta generale 17090/2026Data pubblicazione 31/05/2026della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili lecensure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione,giacché il sindacato di legittimità su di essa non può che esserecircoscritto alla mera verifica della violazione del “minimocostituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr.Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo- allorquando,benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, siccome recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudicante per la formazione del proprioconvincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compitodi integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr.Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18,Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).4.2. Nella vicenda in esame, la Commissione TributariaRegionale della Puglia ha dato conto delle ragioni che l’hannoNumero registro generale 34879/2019Numero sezionale 3772/2026Numero di raccolta generale 17090/2026Data pubblicazione 31/05/2026indotta a reputare insussistente un errore revocatorio, avendoricondotto la decisione -e l’iter logico-valutativo sul qualepoggia- non ad un accertamento di fatto, bensì ad unavalutazione di carattere giuridico.E, al cospetto di una motivazione del genere, sicuramente aldi sopra del minimo costituzionale al quale si è fattoprecedentemente cenno, non ha alcun rilievo -nell’ottica quiriguardata del prospettato vizio motivazionale che inficerebbela sentenza impugnata- la condivisibilità o meno delleargomentazioni addotte a sostegno della decisione.Vale la pena di rammentare, a tal proposito, che, in tanto unvizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, inquanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e, cioè,per ragioni grafiche o, comunque, legate alla obiettivaincomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delleaffermazioni delle quali la motivazione si componga), risultisostanzialmente mancante e non possa dirsi assolto, quindi, ildovere del giudicante di palesare le ragioni della decisione. Nonpuò predicarsi un siffatto vizio, invece, allorquando, a fronte diuna motivazione in sé del tutto comprensibile, se ne intendadiversamente evidenziare un mero disallineamento dalleacquisizioni processuali, di tipo quantitativo o logico (vale adire l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione). Inquesto secondo caso, infatti, il sindacato che si chiede algiudice di legittimità non riguarda la verificadella motivazione in sé, quale fatto processuale consideratonella sua valenza estrinseca di espressione linguistica(significante) diretta a veicolare un contenuto (significato) efrutto dell’adempimento del dovere di motivare (sindacatocertamente consentito a questa Corte quale giudice anche dellaNumero registro generale 34879/2019Numero sezionale 3772/2026Numero di raccolta generale 17090/2026Data pubblicazione 31/05/2026legittimità dello svolgimento del processo), ma investe proprioil suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) inrelazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizionedella quaestio facti. Una motivazione in ipotesi erronea sottotale profilo, invero, non esclude che il dovere di motivare siastato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato diquell’adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sullacorrettezza della motivazione è consentito e, cioè, secondo lavigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia statooggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. n. 2632/25).5. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazionedell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 395, num. 4, c.p.c., inquanto l’azione per revocazione era stata reputatainammissibile sul presupposto dell’insussistenza di un giudiziodi fatto -trattandosi, invece, di un giudizio di diritto- sullapregressa destinazione delle aree a pubblico servizio, chel’autorità giudiziaria adita aveva correlato, interpretandomalamente la sentenza impugnata, alla loro inclusione in unaconvenzione di lottizzazione (in virtù della quale le suddettearee, destinate a parcheggio e verde attrezzato, erano statecedute al Comune di Lecce) e non alla loro situazione di fatto(sulla quale era caduto l’errore revocatorio).6. Il motivo è inammissibile.6.1. In ossequio, infatti, ai principi di specificità edautosufficienza, la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere o,quanto meno, riportare sinteticamente, nei loro passaggiessenziali, le argomentazioni addotte a sostegno dell’azione direvocazione, riepilogando, in maniera compiuta ed esauriente,Numero registro generale 34879/2019Numero sezionale 3772/2026Numero di raccolta generale 17090/2026Data pubblicazione 31/05/2026il motivo o i motivi in illa sede articolati, contenenti, tra l’altro,le ragioni che aveva enunciato al fine di corroborare lasussistenza di un errore di fatto revocatorio, diversamente daquanto è avvenuto, essendosi soffermata, nel motivo in esame,sulla prospettata violazione dell’art. 12 delle preleggi,perpetrata, a suo dire, attraverso una valutazione parziale edincompleta dell’ordito testuale della sentenza impugnata (cfr. ilricorso introduttivo del giudizio, alle pagg. 10, 11, 12, 13, 14 e15).Parimenti, nella parte del ricorso destinata alla descrizionedel “fatto e svolgimento del processo di revocazione”, laricorrente si è limitata a richiami assolutamente generici ecomunque inidonei a permettere di comprendere esattamente,in tutti i suoi risvolti rilevanti, l’errore revocatorio imputato allaCommissione Tributaria Regionale della Puglia -che, oltre aconsistere in un errore di percezione, lungi da qualsivogliavalutazione o interpretazione di fatti o norme, avrebbe dovutoavere i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, non riguardareun punto controverso ed essere decisivo (cfr. Cass. n.12483/03, Cass. n. 2478/06, Cass. n. 9396/07, Cass. n.3365/09, Cass. n. 8180/09, Cass. n. 321/15, Cass. n.1304/16, Cass. n. 8828/17, Cass. n. 442/18, Cass. n.26141/19, Cass. n. 26890/19, Cass. n. 10040/22, Cass. n.36249/22, Cass. n. 7435/23, Cass. n. 25834/23, Cass. n.17940/24, Cass., sez. un., n. 20013/24, Cass. n. 24702/24,Cass. n. 25304/24, Cass. n. 7584/25 e Cass. n. 13085/25)- ele ragioni -di carattere documentale o aliunde desumibili- invirtù delle quali sarebbe stato ravvisabile (cfr. il ricorsointroduttivo del giudizio, alle pagg. 9 e 10, in cui sonorinvenibili cenni alla “pregressa destinazione delle aree aNumero registro generale 34879/2019Numero sezionale 3772/2026Numero di raccolta generale 17090/2026Data pubblicazione 31/05/2026pubblico servizio”, circostanza che sarebbe stata affermata invirtù di “un evidente errore sul fatto smentito dagli attiprocessuali … e dalle sentenze di primo grado”, senza alcunaspecificazione, in termini precisi e dettagliati, della situazionedi fatto che ictu oculi sarebbe stata evincibile dagli atti edocumenti di causa, con riferimento agli elementirappresentativi essenziali, che sarebbe stata pretermessa infavore di una ricostruzione assolutamente difforme econtrastante con la realtà, essendo rinvenibile solamente unaccenno al fatto che una delle due aree non sarebbecoincidente con le vie Brenta e Foscolo e che l’altra areasarebbe stata parte di uno spazio più esteso, che non sarebbestato preso in consegna dall’amministrazione comunale).6.2. Il giudice della revocazione aveva ritenuto, invero, chenon fosse ravvisabile “un nesso eziologico tra l’indicato erroredi fatto … e la decisione”, ancorata ad “una statuizione solo indiritto, che si situa fuori dal perimetro del vizio fatto valere conla revocazione”, per cui la ricorrente avrebbe dovuto illustrareancor più adeguatamente quale errore revocatorio avessededotto, in relazione a quale o quali specifici fatti, sui quali,appunto, l’errore sarebbe caduto, ed in forza di quali elementi(passandoli in rassegna, attraverso un’elencazione completa ecircostanziata, mettendone in evidenza, attraverso unadisamina minuziosa ed approfondita, la portatarappresentativa) il suddetto errore sarebbe stato evincibile, alfine di permettere un’immediata comprensione delle ragioni didoglianza, lungi dalla consultazione degli atti e dei documentiacquisiti al giudizio, dovendo essere sottoposti all’attenzionedel giudice di legittimità tutti gli elementi indispensabili aNumero registro generale 34879/2019Numero sezionale 3772/2026Numero di raccolta generale 17090/2026Data pubblicazione 31/05/2026permettergli un diretto controllo della decisività dei punticontroversi (cfr. Cass. n. 27052/25).6.3. E’ richiesto al ricorrente -come è stato più volterimarcato da questa Corte- di riepilogare, nel ricorso, i fatti dicausa, di illustrare i motivi di impugnazione e di indicare gli attied i documenti sui quali i summenzionati motivi si fondano, inossequio al principio di specificità, ma anche di autosufficienza,che, quale corollario del primo ed in assonanza con il dettatodell’art. 6, par. I, CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenzaunionale (cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altricontro Italia), non può essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanzastessa del diritto azionato, e non può tradursi, pertanto,nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documentiposti a fondamento del ricorso, ma richiede pur sempre unatrascrizione dei profili essenziali di essi o almeno un riassuntodel loro contenuto (cfr. Cass. n. 2573/25).La ratio sottesa a tali principi, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando pur sempre la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico,scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso,corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, siapossibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia dimerito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n.12481/22), per cui è indispensabile che la parte riproduca ilcontenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fondao, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed, ancora, segnaliNumero registro generale 34879/2019Numero sezionale 3772/2026Numero di raccolta generale 17090/2026Data pubblicazione 31/05/2026la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., sez.un., n. 8950/22).6.4. Per di più, le ragioni di doglianza articolate dallaricorrente si attagliano più al risultato interpretativo, ad essanon gradito, che alle deficienze che avrebbero caratterizzatol’attività ermeneutica della corte regionale pugliese, ricondottemeramente ad un’asserita delibazione parziale ed incompletadell’apparato motivazionale della sentenza impugnata, giacchési limitano, lungi dal prendere in considerazione -e confutare- ipassaggi della motivazione che giustificano quel risultatointerpretativo, sulla scorta dei canoni ermeneutici utilizzati dalgiudice di secondo grado, asseritamente violati, a coonestareun’opzione interpretativa alternativa.In realtà, la ricostruzione effettuata dalla CommissioneTributaria Regionale della Puglia, in sede di revocazione, delleragioni della decisione assunta, in grado di appello, con lasentenza n. 511/19 -che, peraltro, prende in considerazione iltema della destinazione ad uso pubblico delle aree, che avevacostituito un punto controverso, nel senso inteso dall’art. 395,num. 4, ultima parte, c.p.c.- non palesa affatto -e ciò deponeanche per l’infondatezza del motivo in esame- errori diinterpretazione, tali da integrare una violazione dell’art. 12delle preleggi, rivelandosi non solo plausibile, ma anchecoerente con il precipuo contenuto del provvedimentointerpretato.I giudici di secondo grado, infatti, hanno ritenuto -comeevidenziato nella sentenza n. 2742/19- che l’ascrivibilità dellearee de quibus al patrimonio indisponibile fosse desumibiledalla “pregressa destinazione delle stesse a pubblico servizio”,che, nella prospettiva ermeneutica qui riguardata, ben puòNumero registro generale 34879/2019Numero sezionale 3772/2026Numero di raccolta generale 17090/2026Data pubblicazione 31/05/2026essere ricondotta alla stipula della convenzione, in quantoeffettivamente -come rilevato in sede di revocazione- lasentenza impugnata non fa alcun riferimento ad un loro usogeneralizzato.6.5. Le enunciazioni contenute, nella suddetta sentenza,dopo la locuzione testé riportata, invero, sono volte, più che adaffermare un siffatto uso generalizzato, a contrastarel’argomentazione della ricorrente secondo la quale, senza ilcompletamento delle opere di urbanizzazione, non sarebbestato configurabile il presupposto impositivo, riportando ilconvincimento dei giudici di primo grado, i quali -“non smentitida alcuna contraria argomentazione critica”- avevano“icasticamente precisato che oggetto della ripresa atassazione” erano “le aree sottratte all’uso pubblico e non leopere di urbanizzazione da realizzare” (cfr. la sentenza n.511/19, a pag. 6).Ed il richiamo alla decisione di primo grado, contenuto inquella impugnata per revocazione, è vieppiù indicativo dellacondivisione degli assunti in essa esposti, con la quale laCommissione Tributaria Provinciale di Lecce aveva reputatolegittima la “ripresa a tassazione” di spazi pubblici cedutiall’amministrazione comunale “nell’immediatezza dellasottoscrizione della convenzione”.Invero, con riferimento all’area ubicata alle vie Brenta erevocazione, che la sottrazione aveva riguardato parti di“strade pubbliche”, ma con la precisazione che le strade,quando destinate a pubblico servizio, “anche in via di merofatto” e, quindi, non esclusivamente per tale via, dovevanoreputarsi soggette, in caso di appartenenza agli enti comunali,Numero registro generale 34879/2019Numero sezionale 3772/2026Numero di raccolta generale 17090/2026Data pubblicazione 31/05/2026al regime del demanio pubblico, mentre, con riferimentoall’area destinata a parcheggio, è specificato, ad ulterioreriprova dell’impossibilità di ricondurre la decisione assuntadalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, in sede diappello, alla situazione di fatto delle suddette aree, che nonaveva alcuna rilevanza la “presa in consegna” da partedell’amministrazione comunale, essendo riconducibilel’assoggettabilità a tassazione, evidentemente, proprio allaconvenzione ed all’appartenenza di tali areeall’amministrazione comunale e non alla loro situazione di fatto(cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 6 e 7).7. Il ricorso proposto avverso la sentenza d’appello (n.511/19 della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia,pubblicata in data 27 febbraio 2019) è inammissibile.8. Con la notificazione del ricorso per revocazione, avvenutain data 1° aprile 2019, con consegna in data 3 aprile 2019, ècominciata, infatti, la decorrenza del termine breve per laproposizione del ricorso per cassazione, che è stato notificatoin data 18 novembre 2019, con consegna in data 29 novembre2019, e, quindi, oltre il suddetto termine, a nulla rilevando che,con il ricorso per revocazione, fosse stata invocata lasospensione dei termini ad impugnandum, essendo stato resoil provvedimento di accoglimento in data 19 giugno 2019 ecomunicato in data 21 giugno 2019 e, cioè, quando il termineprevisto dall’art. 325 c.p.c. era già spirato.8.1. La notificazione dell’atto introduttivo finalizzato allarevocazione di una sentenza d’appello equivale, sia per la partenotificante, che per la parte destinataria, alla notificazione dellasentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve perproporre ricorso per cassazione, onde la tempestività delNumero registro generale 34879/2019Numero sezionale 3772/2026Numero di raccolta generale 17090/2026Data pubblicazione 31/05/2026successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto conriguardo al termine lungo dal deposito della pronunciaimpugnata, ma anche con riferimento a quello di sessantagiorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione direvocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguitodi istanza di parte, non abbia sospeso il termine per ricorrereper cassazione, ai sensi dell’art. 398, quarto comma, c.p.c.,con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento disospensione (cfr. Cass. n. 14267/07, Cass. n. 10053/09, Cass.n. 309/12, Cass. n. 7261/13, Cass. n. 22220/19 e Cass. n.15926/24).E’ stato evidenziato che l’art. 398, quarto comma, c.p.c.deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte delgiudice della revocazione, dell’istanza di sospensione deltermine per proporre ricorso per cassazione determina l’effettosospensivo (come, del resto, l’eventuale sospensione del corsodel giudizio di cassazione, se nel frattempo introdotto) soltantodal momento della comunicazione del relativo provvedimento,non avendo la proposizione dell’istanza alcun effettosospensivo immediato, (cfr. Cass., sez. un., n. 21874/19 e,nello stesso senso, Cass. n. 18913/20).La disciplina del concorso tra l’istanza di revocazione dellasentenza d’appello ed il ricorso per cassazione, infatti, ècaratterizzata, in linea generale, dall’insussistenza di un effettosospensivo automatico, conseguente all’istanza di revocazione,del termine per proporre il ricorso per cassazione: ciò comportache, in caso di accoglimento dell’istanza di sospensione daparte del giudice della revocazione, il termine iniziale didecorrenza del periodo di sospensione non coincide con la datadi presentazione dell’istanza, ma con quella di emanazione delNumero registro generale 34879/2019Numero sezionale 3772/2026Numero di raccolta generale 17090/2026Data pubblicazione 31/05/2026provvedimento previsto dall’art. 398, quarto comma, c.p.c.,senza che ciò pregiudichi il diritto dell’istante di agire ingiudizio, atteso che egli dispone comunque per intero deltermine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere percassazione, qualunque sia l’esito dell’istanza di sospensione,mentre gli effetti della scelta di attendere la decisionesull’istanza di sospensione non possono che imputarsi allastessa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di compiere(cfr. Cass. n. 12701/14).8.2. Oltre tutto, l’onere della prova dell’osservanza deltermine per impugnare e, quindi, della sua tempestività edammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di causeostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parteimpugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onerecomporta che il gravame debba essere dichiarato -anched’ufficio- inammissibile, come nell’ipotesi di un ricorso percassazione avverso una sentenza d’appello, già impugnata perrevocazione dallo stesso ricorrente, il quale abbia omesso diindicare e di provare la data di notifica dell’atto introduttivo delgiudizio per revocazione, equivalente alla notificazione dellasentenza ai fini della decorrenza del termine breve perl’impugnazione (cfr. Cass. n. 20054/23).9. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso proposto avverso la sentenza n. 2742/19 dellaCommissione Tributaria Regionale della Puglia deve essererigettato, mentre quello proposto avverso la sentenza n.511/19 della [OSCURATO:PERSONA] della Pugliadeve essere dichiarato inammissibile.10. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.Numero registro generale 34879/2019Numero sezionale 3772/2026Numero di raccolta generale 17090/2026Data pubblicazione 31/05/202611. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del2012, come integrato dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, deve darsidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariall’ammontare già versato, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza n.2742/19 della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia;dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenzan. 511/19 della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia;condanna la ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro11.000,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%ed altri accessori di legge; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, ai fini del versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per la proposta impugnazione, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]