CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2024
Cassazione n. 27986/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14416/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione , domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] Sudsrl in liquidazione, elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; controricorrente- avverso sentenza di Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dist. di Taranto n. 2/2021 depositata il 14/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione (di seguito denominato per brevità “Fallimento” o “[OSCURATO:PERSONA]”) convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] (breviter “Ineco”) chiedendo fosse dichiarato inefficace nei confronti della procedura l’atto per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui [OSCURATO:PERSONA] cedette alla convenuta il ramo d’azienda sito in [OSCURATO:PERSONA] nr. 2 e il ramo d’azienda sito in Taranto alla S.S. 7 KM 3 al prezzo complessivo di € 10.600.000. 2 Il Tribunale di Taranto rigettò la domanda revocatoria, ritenendo non provata la conoscenza da parte della società acquirente del pregiudizio arrecato dalla società cedente ai suoi creditori. 3 Sull’impugnazione del Fallimento, la Corte d’Appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, accoglieva l’appello e, per l’effetto, dichiarava inefficace nei confronti del Fallimento l’atto di cessione dei rami d’azienda sopra indicati. 3.1 La Corte così ricostruiva la vicenda negoziale: [OSCURATO:PERSONA], che, come risultava dall’atto di cessione, versava in “situazione debitoria” importante, tanto da aver sottoscritto un accordo di moratoria con i suoi creditori, cedeva i due rami aziendali a Ineco verso il complessivo corrispettivo di € 10.600.000; la cessionaria si procurava la provvista di € 9.000.000 contraendo un mutuo con [OSCURATO:SOCIETA], garantito da iscrizione di ipoteca su tutti i beni immobili facenti parte dei complessi aziendali di Napoli e Taranto ed oggetto di cessione; l’istituto di credito mutuante, in virtù di delegazione di pagamento della cedente, provvedeva al pagamento dei creditori [OSCURATO:PERSONA] ad eccezione di Agenzia delle Entrate ed Eni. Così delineati i passaggi dell’operazione , giudici di secondo grado, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di primo grado, ritenevano sussistente il requisito della “scientia fraudis” desumibile dai seguenti elementi: i) l’evidente singolarità e anomalia del comportamento serbato da [OSCURATO:PERSONA] che, avendo necessità di reperire denaro per pagare i creditori e continuare l’attività aziendale, invece di chiedere direttamente alla Banca un finanziamento garantendolo con i propri beni aziendali ha seguito, per raggiungere lo stesso risultato pratico, il ben più impervio ed incomprensibile percorso negoziale di cedere alla Ineco l’intero compendio patrimoniale, dato poi in garanzia dal cessionario con il coevo mutuo erogato dall’istituto bancario, che, quindi, forniva al cessionario, coinvolto in tale operazione di risanamento, la provvista necessaria per estinguere i debiti della cedente: ii) [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe dovuto proseguire l’attività proprio grazie alla estinzione del debiti, subito dopo la cessione dei rami di azienda, che aveva sostanzialmente svuotato il patrimonio societario, veniva posta in liquidazione; iii) il pagamento di una parte rilevante del prezzo della cessione, dell’importo di € 1.600.000, era stato effettuato a mezzo di assegni circolari emessi, tra il 2002 e il 2007, e,quindi, ben prima della operazione oggetto di revocatoria; alcuni degli titoli di credito erano stati emessi in favore di un terzo soggetto; iii) i legali rappresentanti delle società cedente e cessionaria avevano un legame di stretta parentela ([OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] era il padre di [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante di Ineco). La Corte di merito, infine, disattendeva l’eccezione di esenzione della revocatoria, prevista dall’art. 2901 comma 3 c.c., difettando la “strumentalitànecessaria” tra la cessione dei rami di azienda e il pagamento dei debiti pregressi. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a otto motivi, il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo deduce violazione degli artt. 132 nr. 4 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 4 c.p.c.: la sentenza sarebbe affetta da nullità in quanto, nel rigettare l’eccezione ex art. 2901, comma 3 c.c., avrebbe enunciato una astratta e apodittica motivazione senza dar conto degli elementi per sostenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di accedere al finanziamento bancario sugli immobili di sua proprietà. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 Il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 33961 /2022; 27501/2022; 26199/ 2021; 1522 /2021; 395/2021; 23684/2020; 20042/2020; 9105 /2017; 9113 / 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961/2022;27501/2022; 395/2021;26893/2020;22598/2018 e 23940/2017). È noto, poi, che giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956/ 2023; 33961/ 2022; 29860 / 2022; 3126/2021 e 25509/2014). 1.3 Nel caso in esame la motivazione resa dall’impugnata sentenza sulla eccezione di esenzione della revocatoria ordinaria risulta dotata della concisa esposizione sia delle ragioni di fatto, sia delle ragioni di diritto poste e di una esposizione logica che consente di coglierne il percorso argomentativo, per come ha portato il collegio decidente a rigettare le tesi dell'odierno ricorrente. 1.4 La Corte, infatti, dopo avere puntualizzato l’ambito di operatività della esenzione della revocatoria, secondo l’interpretazione che questa Corte ha fornito dell’art. 2901, comma 3, c.c., ha argomentato, sulla base del ragionamento logico sviluppato nella prima parte della motivazione in diritto, l’esclusione dell’applicabilità dell’invocata causa di esonero ritenendo che il finanziamento sarebbe potuto essere chiesto alla Banca direttamente dalla società cedente mediante concessione di ipoteca sugli stessi beni senza necessità di cederli ai terzi. 2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, comma 3 c.c. e 66 l.fall., in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 c.p.c.: la ricorrente, dopo aver richiamato il principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, della irrevocabilità degli atti dispositivi posti in essere per reperire liquidità necessaria per l’adempimento di debiti scaduti, sostiene che la Corte distrettuale lo abbia disatteso per aver escluso la strumentalità tra la vendita, oggetto di revocatoria, e il pagamento dei debiti scaduti sulla base di una ipotesi astratta e teorica di condotta alternativa (ricorso al finanziamento diretto garantito da ipoteca sui beni di cessione) senza che fosse stata verificata la concreta praticabilità ed attualità di tale diversa operazione. 2.1 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell’art.2901, comma 3 c.c. e 66 l.fall., 2697 c.c. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nr.3 c.p.c. per avere la Corte ipotizzato che la società debitrice avrebbe potuto chiedere ed ottenere un finanziamento bancario, concedendo ipoteca sui beni immobili alienati per trovare risorse necessarie per il pagamento dei debiti scaduti senza che tale circostanza fosse stata provata dalla curatela. 2.2 I due motivi, scrutinabili congiuntamente trattando questioni giuridiche sovrapponibili, sono destituiti di fondamento. 2.3 Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte «L'adempimento di un debito scaduto non è, ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma 3, c.c.,soggetto a revocazione e tale esenzione trova la sua ragione giustificatrice nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora di cui all'art. 1209 c.c. Questa esclusione trova applicazione anche con riferimento all'azione revocatoria esercitata avverso l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, atteso che, in tale ipotesi, la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nel riguardi del soddisfacimento di debiti scaduti, che è da sola sufficiente ad impedire la revocabilità dell'atto di disposizione, a condizione, però, che venga accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva restando la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposte della somma residua» (cfr. Cass.14420/2013; 7747/2016, 9816/2018 e 8992/2021). È stato, inoltre, precisato che «nel caso di azione revocatoria avente ad oggetto la vendita di un immobile, incombe sull'acquirente, il quale ne deduca l'irrevocabilità a norma dell'art.2901 c.c., comma 3, l'onere di provare che l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un debito scaduto e il suddetto onere ha ad oggetto evidentemente anche la prova che la vendita sia necessaria per l’adempimento del debito scaduto» (Cass. 17766/ 2016, richiamata da 10194/2021). Il principio che precede si giustifica con la considerazione che la finalizzazione del pagamento all'estinzione di un debito scaduto - e di qui, quale atto dovuto, anche la vendita strumentale a detto pagamento - si colloca dal versante dei fatti impeditivi all'accoglimento della revocatoria, con l'ulteriore conseguenza che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., comma 2 la relativa prova, una volta provato dall'attore il fatto costitutivo, grava sul convenuto in revocatoria. 2.4 La sentenza impugnata, in ossequio a tale principio e ai suoi corollari in tema di ripartizione dell’onere probatorio, non solo ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova della necessità della vendita di tutti i beni aziendali quale unico mezzo per procurarsi il denaro necessario al soddisfacimento di detti debiti, ma, all’esito di un accurato esame dell’operazione finanziaria posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua complessità (cessione di rami di azienda, contrazione da parte della cessionaria di un mutuo garantito da ipoteca sugli stessi beni aziendali per pagare i creditori pregressi della cedente), ha accertato, attraverso un percorso motivazionale logicoe giuridico ineccepibile, che lo stesso risultato pratico (pagamento dei creditori mediante erogazione di finanziamento) ben poteva essere raggiunto, senza ricorrere alla vendita dei beni e senza coinvolgere terzi soggetti, mediante il ricorso ad un mutuo con garanzia ipotecaria con delegazione della banca mutuataria al pagamento dei debiti. 2.5 Si tratta di un accertamento in fatto sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione. 3 Il quarto motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 nr. 5 c.p.c.: la Corte non avrebbe valutato la circostanza che il finanziamento erogato da [OSCURATO:SOCIETA] risultava accompagnato, oltre che dall’ipoteca sui beni immobili oggetto di cessione, anche da altre garanzie reali e personali prestate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non avrebbe tenuto conto della situazione patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] gravemente compromessa (patrimonio netto negativo, presenza vincoli pregiudizievoli sui beni immobili) che escludeva la possibilità che il ceto bancario le potesse erogare credito. 3.1 Il motivoè inammissibile. 3.2 I fatti storici, asseritamente pretermessi, mancano del requisito della decisività in quanto ragionevolmente inidonei a fondare un giudizio di impossibilità della concessione del mutuo in favore della società poi fallita e quindi di percorribilità dello scenario alternativo ipotizzato in sentenza. 3.3 La ricorrente non ha né provato né allegato che Ineco versasse in una situazione economico-patrimoniale e finanziaria di equilibrio tanto da meritare, a differenza della [OSCURATO:PERSONA], l’erogazione del mutuo per l’operazione di salvataggio della società cedente. 3.4 Il fatto che Ineco non abbia praticamente versato, al momento della stipula del contratto di cessione di azienda, nulla del prezzo dell’operazione e la circostanza che la Banca abbia preteso garanzie esterne, reali e personali, offerte da soggetti che,essendo collegati ad entrambe le società in virtù degli stretti legami parentali, ben potevano rendersi garanti anche di un mutuo concesso alla [OSCURATO:PERSONA], rendeva pressochéomogenea di fronte al ceto bancario la posizione delle due società. L’alternativa della concessione del mutuo direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] accompagnata, oltre che dalle garanzie costituite dai vincoli sui beni immobili ricompresi nei complessi aziendali ceduti, anche da quelle reali e personali offerte dai legali rappresentanti delle due società, legati da vincolo di discendenza diretta e dai parenti, non appariva solo un’ipotesi meramente astratta, come sostiene il ricorrente, ma si presentava, come accertato dalla sentenza, una operazione concretamente realizzabile. 4 Il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2901, comma 3 c.c. e 66 l.fall., 2697 c.c. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 3 c.p.c . : in primo luogo la ricorrente assume che la Corte distrettuale abbia erroneamente individuato l’eventus damni nella alterazione della par condicio creditorum ed in secondo luogo lamenta che i giudici di secondo grado abbiano erroneamente ritenuto raggiunta la prova del pregiudizio subito dai creditori. 4 Il motivo è inammissibile nel suo complesso. 4.1 Secondo l’orientamento di questa Corte, il curatore fallimentare, ove promuova l'azione revocatoria ordinaria ex art.66 l. fall. e art. 2901 c.c. , de ve dimostrare, sotto il profilo dell'eventus damni, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell' atto pregiudizievole e lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; all'esito dell'assolvimento di questo onere probatorio l'eventus damni potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (cfr. Cass.26331/2008 e 4728/2018). In particolare, questa Corte ha pure affermato il principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una modificazione qualitativa di esso; a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita - come nella specie - comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. 1896/2012 e 16221/2019). 4.2 Ora la Corte pugliese, con accertamento che non è stato specificamente confutato dalla ricorrente, ha verificato che l’atto di cessione dei due rami di azienda ha determinato lo svuotamento del patrimonio della società precludendo ad Eni e Equitalia, creditori di rilevanti importi, esclusi dall’operazione di pagamento da parte dalla banca mutuante delegataria, ogni possibilità di soddisfarsi sui beni della società. 5 Il sesto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2901, comma 3 c.c., 66 l.fall. e 2729 c.c.: si argomenta che nessuno degli elementi indiziari evocati nella impugnata sentenza presenta i requisiti di gravità, precisione e concordanza né vi sarebbero collegamenti logici con il fatto da provare vale a dire la conoscenzao la conoscibilità del pregiudizio subito dai due creditori rimasti insoddisfatti dall’operazione. 5.1 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 5.2 L’elemento psicologico, che deve essere provato dal soggetto che lo allega e si identifica con consapevolezza del pregiudizio della diminuzione della garanzia patrimoniale generica, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni. 5.3 La Corte d’Appello ha individuato plurimi e specifici elementi presuntivi dai quali è stata desunta la prova della conoscenza (o anche della conoscibilità) da parte della società debitrice e di quella acquirente del pregiudizio arrecato ai creditori Eni ed Equitalia (diversi da quelli tacitati) e costituiti: a) dalla cessione dei rami di azienda, con modalità che in sé stesse si presentavano anomale e singolari, che ha determinato lo svuotamento del patrimonio della società; b) dalla immediata messa in liquidazione della società; c) dalle modalità anticipate del pagamento dell’importo di € 1.600.000; d) dal legame di stretta parentela tra i legali rappresentanti delle società cedente e di quella cessionaria. 5.4 Le circostanze sopra evidenziate, secondo la Corte, presentavanoi connotati della gravità precisione e concordanza e la censura si traduce in un apprezzamento in fatto operato dai giudici dimerito. 5.5 Giova, infatti, rammentare che il ragionamento presuntivo, fermo il principio che è compito di esclusiva pertinenza del giudice di merito apprezzare la concludenza delle circostanze di fatto rilevanti a tal fine secondo i criteri della gravità, della precisione e, se del caso, della concordanza, è censurabile per cassazione solo quando il giudice di merito affermi che esso può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr.Cass.9054/2022). 6 Il settimo motivo è rubricato «nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione e per motivazione perplessa ed incomprensibile su un riferimento decisivo ai fini della decisione, ai sensi dell’art.132, comma 2 nr. 4 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c . »: la Corte, a dire della ricorrente, non avrebbe spiegato le ragioni dell’affermazione contenuta nella sentenza secondo la quale la dichiarazione nell’atto di cessione della società acquirente della conoscenza della situazione debitoria della società cedente comprendeva anche i debiti di [OSCURATO:PERSONA] ed Eni non menzionati nell’atto. 6.1 Il motivo è ancora una volta inammissibile in quanto non si confronta con il complessivo impianto motivazionale della sentenza che ha tratto il convincimento della sussistenza della scientia fraudis dalla complessiva valutazione di molteplici e convergenti altri elementi indiziari sopra indicati. 7 L’ottavo motivo deduce ancora omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituiti: a) dall’asserito condono tombale chiesto a Pragna, la concessionaria per la riscossione dei tributi, dei debiti erariali e previdenziali per un importo di € 2.300.000; b) dal fatto che il credito di Eni era sub iudice essendo pendente un giudizio di primo grado; c) dalla esistenza di una convenzione di moratoria che [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato con i creditori. 8 La censura è inammissibile in quanto non autosufficiente, non essendo stato specificato quando tali fatti siano stati introdotti e discussi ed in ogni caso non è dato cogliere la decisività di tali circostanze ai fini della esclusione della prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato dall’atto di cessione ai creditori Eni ed Equitalia non soddisfatti dall’operazione negoziale oggetto di revocatoria. Conclusivamente il ricorso è rigettato. 9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessive € 13.700, di cui € 200 per spese, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, ar