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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16057/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di CATANIA, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il provvedimento del GIP del Tribunale di Catania del 21.11.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Catania ha confermato il provvedimento con il quale, in data 10.10.2023, decidendo sulla richiesta di archiviazione presentata in data 5.10.2023, aveva disposto la restituzione degli atti al PM per l'integrazione della notifica ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis cod. proc. pen. all'indagato [OSCURATO:PERSONA];

2. ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Catania deducendo inosservanza di norme processuali - con riguardo all'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. - nonché abnormità del provvedimento: rileva, infatti, che, in data 18.9.2023 era stata presentata richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto nell'ambito del procedimento nel quale, il 27.1.2023, l'indagato aveva dichiarato domicilio presso il luogo di abituale dimora, con avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti la fissazione dell'udienza preliminare, la citazione a giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552, e 601 cod. proc. pen. ed il decreto penale di condanna, sarebbero state eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio; aggiunge che, in data 27.2.2023, 1"indagato aveva nominato un difensore di fiducia presso il quale era stata perciò notificata la richiesta di archiviazione; in tal senso il PM aveva provveduto anche a séguito della restituzione degli atti disposta dal GIP in data 10.10.2023 per cui il nuovo provvedimento risulta viziato in maniera così radicale da renderlo extra ordinem e, pertanto, immediatamente impugnabile in sede di legittimità ed in grado di determinare una stasi processuale avendo il GIP declinato la propria competenza a provvedere sulia richiesta di archiviazione imponendo al PM un adempimento non previsto dalla legge;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. concludendo per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con atto del 18.9.2023 il PM aveva chiesto l'archiviazione - per particolare tenuità del fatto - del procedimento iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] avendo contestualmente disposto l'avviso all'indagato con notifica al difensore anche nell'interesse del predetto.

2. In data 10.10.2023 il GIP di Catania, decidendo sulla richiesta di archiviazione, aveva tuttavia fatto presente che, trattandosi di richiesta formulata per particolare tenuità del fatto, ed ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 411, comma 2-bis cod. proc. pen., occorreva darne avviso alla persona sottoposta alle indagini (oltre che alla persona offesa).

3. Il PM, in data 4.11.2023, aveva allora restituito gli atti al GIP "... avendo eseguito la nuova notifica nell'interesse dell'indagato al difensore ex art. 161 cpp, trattandosi di notifica prevista ex lege da farsi al difensore non rientrando nelle ipotesi in cui occorre procedere alla notifica di persona".

4. Il GIP, con provvedimento del 21.11.2023, ha tuttavia confermato il proprio provvedimento del 10.10.2023 osservando, in primo luogo, che il PM non può "restituire" gli atti ed evidenziando, nel contempo, che "... l'indagato ha espressamente eletto domicilio in questo procedimento e che quindi non viene in rilievo l'art. 161 cpp".

5. Tanto premesso, il collegio deve rilevare la tardività del ricorso rispetto al provvedimento del 10.10.2023 unicamente impugnabile essendo quello del 21.11.2023 meramente confermativo del primo.

Il diritto amministrativo conosce la distinzione tra "atti meramente confermativi" e "atti di conferma": il primo, infatti, si limita a ribadire una decisione o posizione precedentemente assunta dell'amministrazione, senza apportare nuove valutazioni o considerazioni; non nasce da una nuova istruttoria e, pertanto, non porta con sé una nuova motivazione.

È proprio questa natura per così dire "ripetitiva" che ha importanti conseguenze, in particolare riguardo alla sua impugnabilità poiché, in quanto esercizio di sostanziale diniego di riesame dell'affare, lo rende privo di spessore provvedimentale e, pertanto, intrinsecamente insuscettibile di essere autonomamente impugnato In tal caso, infatti, il secondo atto amministrativo non consegue ad una rinnovata istruttoria, ad una rivalutazione funditus della questione, ad una nuova ponderazione dell'interesse pubblico primario in comparazione con i contestuali e concorrenti interessi privati: al contrario, in tale atto l'Amministrazione procedente, sostanzialmente, ribadisce le valutazioni già svolte in precedenza, integrate da ulteriori e aggiuntive considerazioni che impingono su aspetti diversi, relativi alle doglianze articolate dalle parti (cfr., Cons.

Stato, IV, 3 giugno 2021, n. 4237; 29 marzo 2021, n. 2622).L'atto di conferma viene invece adottato dopo un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, e quale conseguente dell'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fase considerata; in tal caso, quindi, la PA non si limita a ripetere ciò che è stato affermato o disposto in precedenza, ma porta con sé una nuova motivazione, frutto di una riflessione aggiornata suscettibile, per questa ragione, di autonoma impugnazione.

6. Le considerazioni svolte in precedenza, riguardando la natura ed il contenuti degli atti decisori e la loro impugnabilità, non sono state tuttavia limitate al terreno del diritto amministrativo ma, avendo portata generale, hanno trovato cittadinanza anche nel diritto processuale penale nel cui ambito la giurisprudenza ha applicato i medesimi principi affermando che non è suscettibile di autonoma impugnazione il provvedimento che abbia contenuto meramente confermativo di altro non gravato (cfr., Sez. 3, Ord. n. 1464 del 24/10/2012 (dep. 11/01/2013), Abram, Rv. 254258 - 01; Sez. 1, n. 5648 del 17/11/1998 (dep. 18/01/1999), Conte, Rv. 212094 - 01; Sez. 6, Ord. n. 250 del 14/01/2000, Giannantonio, Rv. 216334 - 01).

L'ordinanza 1464 del 2012, invero, ha affermato tale principio in una fattispecie per qualche verso non dissimile da quella che ci occupa: era accaduto che con provvedimento del 21 settembre 2011, il Tribunale di Milano aveva dichiarato nullo il decreto di citazione emesso a giudizio a carico degli imputati, per omessa indicazione della data e dell'ora dell'udienza, nonché della competente autorità di fronte alla quale questi dovevano comparire; il 30 settembre 2011, il pubblico ministero aveva tuttavia nuovamente trasmesso gli atti al giudice, sostenendo che spettasse a quest'ultimo la rinnovazione della notifica della citazione completa in originale, in ogni sua parte; con il provvedimento impugnato, reso il 18 ottobre 2011, il Tribunale aveva (ri)trasmesso gli atti al pubblico ministero perché notificasse l'atto di citazione secondo quanto disposto con la precedente ordinanza: la Corte ha spiegato che "... l'ordinanza qui impugnata ha, dunque, un contenuto meramente confermativo e risulta, perciò, non suscettibile di autonoma impugnazione; secondo quanto costantemente affermato la giurisprudenza di questa Corte, infatti: consentire l'impugnazione di un provvedimento meramente confermativo di altro non gravato si risolverebbe in una elusione della disciplina concernente la perentorietà dei termini d'impugnazione".7.

Nel caso di specie non par dubbio, sin'anche dall'incipit del provvedimento del 21.11.2023, che il GIP, ricevuti in "restituzione" gli atti, ha ribadito quanto già - legittimamente o erroneamente - stabilito nel provvedimento del 10.10.2023 senza procedere ad alcun ulteriore e diversa valutazione o appro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di CATANIA, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il provvedimento del GIP del Tribunale di Catania del 21.11.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Catania ha confermato il provvedimento con il quale, in data 10.10.2023, decidendo sulla richiesta di archiviazione presentata in data 5.10.2023, aveva disposto la restituzione degli atti al PM per l'integrazione della notifica ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis cod. proc. pen. all'indagato [OSCURATO:PERSONA]; 2. ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Catania deducendo inosservanza di norme processuali - con riguardo all'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. - nonché abnormità del provvedimento: rileva, infatti, che, in data 18.9.2023 era stata presentata richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto nell'ambito del procedimento nel quale, il 27.1.2023, l'indagato aveva dichiarato domicilio presso il luogo di abituale dimora, con avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti la fissazione dell'udienza preliminare, la citazione a giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552, e 601 cod. proc. pen. ed il decreto penale di condanna, sarebbero state eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio; aggiunge che, in data 27.2.2023, 1"indagato aveva nominato un difensore di fiducia presso il quale era stata perciò notificata la richiesta di archiviazione; in tal senso il PM aveva provveduto anche a séguito della restituzione degli atti disposta dal GIP in data 10.10.2023 per cui il nuovo provvedimento risulta viziato in maniera così radicale da renderlo extra ordinem e, pertanto, immediatamente impugnabile in sede di legittimità ed in grado di determinare una stasi processuale avendo il GIP declinato la propria competenza a provvedere sulia richiesta di archiviazione imponendo al PM un adempimento non previsto dalla legge; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. concludendo per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con atto del 18.9.2023 il PM aveva chiesto l'archiviazione - per particolare tenuità del fatto - del procedimento iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] avendo contestualmente disposto l'avviso all'indagato con notifica al difensore anche nell'interesse del predetto. 2. In data 10.10.2023 il GIP di Catania, decidendo sulla richiesta di archiviazione, aveva tuttavia fatto presente che, trattandosi di richiesta formulata per particolare tenuità del fatto, ed ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 411, comma 2-bis cod. proc. pen., occorreva darne avviso alla persona sottoposta alle indagini (oltre che alla persona offesa). 3. Il PM, in data 4.11.2023, aveva allora restituito gli atti al GIP "... avendo eseguito la nuova notifica nell'interesse dell'indagato al difensore ex art. 161 cpp, trattandosi di notifica prevista ex lege da farsi al difensore non rientrando nelle ipotesi in cui occorre procedere alla notifica di persona". 4. Il GIP, con provvedimento del 21.11.2023, ha tuttavia confermato il proprio provvedimento del 10.10.2023 osservando, in primo luogo, che il PM non può "restituire" gli atti ed evidenziando, nel contempo, che "... l'indagato ha espressamente eletto domicilio in questo procedimento e che quindi non viene in rilievo l'art. 161 cpp". 5. Tanto premesso, il collegio deve rilevare la tardività del ricorso rispetto al provvedimento del 10.10.2023 unicamente impugnabile essendo quello del 21.11.2023 meramente confermativo del primo. Il diritto amministrativo conosce la distinzione tra "atti meramente confermativi" e "atti di conferma": il primo, infatti, si limita a ribadire una decisione o posizione precedentemente assunta dell'amministrazione, senza apportare nuove valutazioni o considerazioni; non nasce da una nuova istruttoria e, pertanto, non porta con sé una nuova motivazione. È proprio questa natura per così dire "ripetitiva" che ha importanti conseguenze, in particolare riguardo alla sua impugnabilità poiché, in quanto esercizio di sostanziale diniego di riesame dell'affare, lo rende privo di spessore provvedimentale e, pertanto, intrinsecamente insuscettibile di essere autonomamente impugnato In tal caso, infatti, il secondo atto amministrativo non consegue ad una rinnovata istruttoria, ad una rivalutazione funditus della questione, ad una nuova ponderazione dell'interesse pubblico primario in comparazione con i contestuali e concorrenti interessi privati: al contrario, in tale atto l'Amministrazione procedente, sostanzialmente, ribadisce le valutazioni già svolte in precedenza, integrate da ulteriori e aggiuntive considerazioni che impingono su aspetti diversi, relativi alle doglianze articolate dalle parti (cfr., Cons. Stato, IV, 3 giugno 2021, n. 4237; 29 marzo 2021, n. 2622).L'atto di conferma viene invece adottato dopo un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, e quale conseguente dell'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fase considerata; in tal caso, quindi, la PA non si limita a ripetere ciò che è stato affermato o disposto in precedenza, ma porta con sé una nuova motivazione, frutto di una riflessione aggiornata suscettibile, per questa ragione, di autonoma impugnazione. 6. Le considerazioni svolte in precedenza, riguardando la natura ed il contenuti degli atti decisori e la loro impugnabilità, non sono state tuttavia limitate al terreno del diritto amministrativo ma, avendo portata generale, hanno trovato cittadinanza anche nel diritto processuale penale nel cui ambito la giurisprudenza ha applicato i medesimi principi affermando che non è suscettibile di autonoma impugnazione il provvedimento che abbia contenuto meramente confermativo di altro non gravato (cfr., Sez. 3, Ord. n. 1464 del 24/10/2012 (dep. 11/01/2013), Abram, Rv. 254258 - 01; Sez. 1, n. 5648 del 17/11/1998 (dep. 18/01/1999), Conte, Rv. 212094 - 01; Sez. 6, Ord. n. 250 del 14/01/2000, Giannantonio, Rv. 216334 - 01). L'ordinanza 1464 del 2012, invero, ha affermato tale principio in una fattispecie per qualche verso non dissimile da quella che ci occupa: era accaduto che con provvedimento del 21 settembre 2011, il Tribunale di Milano aveva dichiarato nullo il decreto di citazione emesso a giudizio a carico degli imputati, per omessa indicazione della data e dell'ora dell'udienza, nonché della competente autorità di fronte alla quale questi dovevano comparire; il 30 settembre 2011, il pubblico ministero aveva tuttavia nuovamente trasmesso gli atti al giudice, sostenendo che spettasse a quest'ultimo la rinnovazione della notifica della citazione completa in originale, in ogni sua parte; con il provvedimento impugnato, reso il 18 ottobre 2011, il Tribunale aveva (ri)trasmesso gli atti al pubblico ministero perché notificasse l'atto di citazione secondo quanto disposto con la precedente ordinanza: la Corte ha spiegato che "... l'ordinanza qui impugnata ha, dunque, un contenuto meramente confermativo e risulta, perciò, non suscettibile di autonoma impugnazione; secondo quanto costantemente affermato la giurisprudenza di questa Corte, infatti: consentire l'impugnazione di un provvedimento meramente confermativo di altro non gravato si risolverebbe in una elusione della disciplina concernente la perentorietà dei termini d'impugnazione".7. Nel caso di specie non par dubbio, sin'anche dall'incipit del provvedimento del 21.11.2023, che il GIP, ricevuti in "restituzione" gli atti, ha ribadito quanto già - legittimamente o erroneamente - stabilito nel provvedimento del 10.10.2023 senza procedere ad alcun ulteriore e diversa valutazione o appro
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