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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 42908/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Imperia pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 589 bis cod .pen. , applicandogli la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni tre, previa riduzione per il rito applicato, ai sensi dell'ar. 222, comma 2 bis, cds.

2. L'imputato lamenta vizio di motivazione con riferimento alla misura della sanzione accessoria irrogata ( un anno di sospensione della patente di guida)

3. Il ricorrente richiama il principio, affermato da questa Cort di legittimità, secondo cui nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art.133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4 -, n. 4740 del 18/11/2020, Rv. 280393 - 01).

Lamenta inoltre l'assenza di una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito poichè la durata della sanzione è superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 01; Sez.

F - n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635 - 02).

4. Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha argomentato in ordine a tutti i parametri di cui all'art. 218 cds ( gravità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l'ulteriore circolazione dell'imputato può cagionare) richiamando il decesso del conducente dell'auto urtata dall'imputato e le gravi lesioni riportate dalla persona trasportata.

Inoltre, ha richiameto la gravità dell'imprudenza commessa, consistita nell'essersi significativamente discostato dai limiti di velocità consentiti in un centro abitato e nell'aver eseguito una assai imprudente manovra di soprasso, per di più mentendo agli agenti intervenuti e rappresentando loro che la vittima aveva sbandato all'improvviso.

Da tali elementi il Gip ha desunto, in modo non illogico, l' indifferenza dimostrata dall'imputato circa il rispetto delle norme del codice della strada (elemento che, implicitamente, rivela la sussistenza del pericolo per la sicurezza della circolazione che l'imputato può cagionare, ove abilitato alla guida).

Si tratta di motivazione esaustiva, coerente con le risultanze processuali e rispettosa dei parametri normativi sopra riportati.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Imperia pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 589 bis cod .pen. , applicandogli la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni tre, previa riduzione per il rito applicato, ai sensi dell'ar. 222, comma 2 bis, cds. 2. L'imputato lamenta vizio di motivazione con riferimento alla misura della sanzione accessoria irrogata ( un anno di sospensione della patente di guida) 3. Il ricorrente richiama il principio, affermato da questa Cort di legittimità, secondo cui nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art.133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4 -, n. 4740 del 18/11/2020, Rv. 280393 - 01). Lamenta inoltre l'assenza di una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito poichè la durata della sanzione è superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 01; Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635 - 02). 4. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha argomentato in ordine a tutti i parametri di cui all'art. 218 cds ( gravità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l'ulteriore circolazione dell'imputato può cagionare) richiamando il decesso del conducente dell'auto urtata dall'imputato e le gravi lesioni riportate dalla persona trasportata. Inoltre, ha richiameto la gravità dell'imprudenza commessa, consistita nell'essersi significativamente discostato dai limiti di velocità consentiti in un centro abitato e nell'aver eseguito una assai imprudente manovra di soprasso, per di più mentendo agli agenti intervenuti e rappresentando loro che la vittima aveva sbandato all'improvviso. Da tali elementi il Gip ha desunto, in modo non illogico, l' indifferenza dimostrata dall'imputato circa il rispetto delle norme del codice della strada (elemento che, implicitamente, rivela la sussistenza del pericolo per la sicurezza della circolazione che l'imputato può cagionare, ove abilitato alla guida). Si tratta di motivazione esaustiva, coerente con le risultanze processuali e rispettosa dei parametri normativi sopra riportati. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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