Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 44/2006
ECLI:EU:C:2006:787
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]283/05
ASML Netherlands BV
contro
[OSCURATO:PERSONA]H (SEMIS)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA])
«Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione — Art. 34, punto 2 — Decisione contumaciale — Motivo di diniego — Nozione di convenuto contumace che abbia avuto “la possibilità” di impugnare la decisione — Mancata notificazione o comunicazione della decisione»
Conclusioni dell’avvocato generale P. Léger, presentate il 28 settembre 2006
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006
Massime della sentenza
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale — Regolamento n. 44/2001
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 34, punto 2)
L’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un convenuto ha «la possibilità» di
impugnare una decisione contumaciale emessa nei suoi confronti solo se abbia avuto effettivamente conoscenza del contenuto
della decisione, mediante notificazione o comunicazione effettuata in tempo utile per consentirgli di presentare le sue difese
dinanzi al giudice dello Stato di origine.
Infatti, perché il convenuto abbia la possibilità di esperire un ricorso efficace, occorre che egli possa prendere cognizione
della motivazione della decisione contumaciale per poterla contestare utilmente, mentre la semplice conoscenza dell’esistenza
di questa non è a tale riguardo sufficiente.
Tuttavia, la notificazione o la comunicazione regolari della decisione contumaciale, vale a dire il rispetto di tutte le norme
applicabili a queste formalità, non costituisce una condizione necessaria perché si consideri che il convenuto ha avuto la
possibilità di presentare un ricorso. A tale riguardo, la ratio del regolamento n. 44/2001 non impone di assoggettare la notificazione
o la comunicazione di una decisione contumaciale a condizioni più rigide di quelle previste per la notificazione o la comunicazione
di una domanda giudiziale. Infatti, la notificazione o la comunicazione della domanda giudiziale e quella della decisione
contumaciale, avvenute in tempo utile e in modo tale che il convenuto possa presentare le proprie difese, conferiscono nella
stessa misura a quest’ultimo la possibilità di assicurare il rispetto dei suoi diritti dinanzi al giudice dello Stato di origine.
Orbene, per quanto riguarda la domanda giudiziale, l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 sopprime la condizione necessaria
di regolarità formale enunciata nell’art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Pertanto, una mera irregolarità formale,
che non leda i diritti della difesa, non può bastare per escludere l’applicazione dell’eccezione al motivo che giustifica
il mancato riconoscimento o la mancata esecuzione.
(v. punti 34-35, 41, 43-47, 49 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 dicembre 2006 (
*
)
«Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione – Art. 34, punto 2 – Decisione contumaciale – Motivo di diniego – Nozione di convenuto contumace che abbia avuto “la possibilità” di impugnare la decisione – Mancata notificazione o comunicazione della decisione»
Nel procedimento C-283/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 30 giugno 2005, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2005, nella causa
ASML Netherlands BV
contro
[OSCURATO:PERSONA]H (SEMIS),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Lenaerts (relatore), J.N. [OSCURATO:PERSONA], M. Ilešič ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger,
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 luglio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’ASML Netherlands BV, dal sig. J. Leon, Rechtsanwalt;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re H. G. Sevenster e C. ten Dam nonché dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra T. Harris, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra K. Bacon, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud-Joët e dai sigg. W. Bogensberger e M. Wilderspin, in
qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 34, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio
22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra l’ASML Netherlands BV (in prosieguo: l’«ASML»), società
con sede in Veldhoven ([OSCURATO:PERSONA]), e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «SEMIS»), società con sede
in Feistritz-Drau ([OSCURATO:PERSONA]), in ordine all’esecuzione in [OSCURATO:PERSONA] di una sentenza contumaciale pronunciata dal Rechtbank ’s-[OSCURATO:PERSONA]
(Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che condanna la SEMIS a versare all’ASML la somma di EUR 219 918,60 oltre ai relativi
interessi e alle spese processuali.
Contesto normativo
Regolamento n. 44/2001
3 L’art. 26, nn. 1 e 2, del regolamento n. 44/2001 così dispone:
«1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non
compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
2. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità
di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che
è stato fatto tutto il possibile in tal senso».
4 In virtù dell’art. 26, n. 3, del detto regolamento, le disposizioni del n. 2 dello stesso art. 26 sono sostituite da quelle
dell’art. 19 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione
negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37), qualora sia
stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del
detto regolamento.
5 Ai sensi dell’art. 33, n. 1, del regolamento n. 44/2001, «[l]e decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli
altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».
6 Tuttavia, l’art. 34, punto 2, del detto regolamento stabilisce che le decisioni non sono riconosciute «se la domanda giudiziale
od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare
le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».
Regolamento n. 1348/2000
7 L’art. 19, n. 1, del regolamento n. 1348/2000 è del seguente tenore:
«Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la
comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere
alla decisione fintanto che non si abbia la prova:
a) o che l’atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per
la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
b) o che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista
dal presente regolamento;
e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile
perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
8 Con sentenza 16 giugno 2004, il Rechtbank ’s-[OSCURATO:PERSONA] ha condannato in contumacia la SEMIS a pagare all’ASML la somma
di EUR 219 918,60, maggiorata degli interessi e delle spese processuali (in prosieguo: la «sentenza contumaciale»).
9 Dalla decisione di rinvio risulta che l’atto di citazione per l’udienza dinanzi al Rechtbank ’s-[OSCURATO:PERSONA], fissata da
quest’ultimo per il 19 maggio 2004, è stato notificato alla SEMIS solo il 25 maggio 2004 e, inoltre, che la sentenza contumaciale
non è stata né notificata né comunicata alla SEMIS.
10 Su istanza dell’ASML, è stata riconosciuta l’esecutività della sentenza contumaciale con ordinanza 20 dicembre 2004 del [OSCURATO:PERSONA] (Pretore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice adito in primo grado, sulla base di un attestato redatto dal Rechtbank ’s-[OSCURATO:PERSONA]
in data 6 luglio 2004, che ha dichiarato la sentenza «provvisoriamente esecutiva». Lo stesso giudice ha inoltre disposto l’esecuzione
forzata di tale sentenza.
11 Alla SEMIS è stata notificata una copia di tale ordinanza. La sentenza contumaciale non era allegata a tale notifica.
12 Su appello proposto dalla SEMIS contro la suddetta ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])
ha respinto la domanda di esecuzione della sentenza contumaciale in quanto la condizione consistente nella «possibilità di
impugnare» una sentenza contumaciale, ai sensi dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, presuppone la notificazione
o la comunicazione di tale sentenza al convenuto contumace. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’argomento dell’ASML
secondo cui la deroga al diniego di riconoscimento prevista dal suddetto art. 34, punto 2, sarebbe applicabile in quanto la
SEMIS avrebbe preso conoscenza, da un lato, del procedimento avviato contro di essa nei [OSCURATO:PERSONA], mediante la notificazione
o la comunicazione dell’atto di citazione avvenuta il 25 maggio 2004 e, dall’altro, dell’esistenza della sentenza contumaciale,
a seguito della notificazione dell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 2004, che conferiva efficacia esecutiva
a tale sentenza.
13 Pronunciandosi sull’impugnazione («Revision») proposta dall’ASML, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte di cassazione) rileva che,
nella fattispecie, la SEMIS non ha ricevuto comunicazione o notificazione della domanda giudiziale o di un atto equivalente
in tempo utile affinché potesse presentare le proprie difese, giacché la citazione a comparire all’udienza dinanzi al Rechtbank
’s‑[OSCURATO:PERSONA] le è stata notificata solo successivamente alla data di celebrazione di tale udienza. Secondo il giudice
del rinvio, il motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione enunciato all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001
è applicabile al caso di specie, a meno che non ricorrano i presupposti dell’eccezione a tale motivo, vale a dire se si stabilisca,
ai sensi dell’art. 34, punto 2, in fine, che la SEMIS, «pur avendone avuto la possibilità, (…) non [ha] impugnato la decisione».
14 Considerando che la soluzione della causa dinanzi ad esso pendente richiede l’interpretazione dell’art. 34, punto 2, del regolamento
n. 44/2001, l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’espressione “(...) eccetto qualora,
pur avendone avuto la possibilità
, [il convenuto] non abbia impugnato la decisione” di cui all’art. 34, punto 2, del regolamento [n. 44/2001] debba essere
interpretata nel senso che tale “possibilità” presuppone in ogni caso una notificazione al convenuto, conforme alle norme
in materia di notificazione, di una copia di una sentenza in contumacia di accoglimento di un ricorso, emanata in uno Stato
membro.
2) In caso di soluzione negativa alla prima questione:
Se già la notificazione di una copia dell’ordinanza – relativa ad una domanda di accordare l’exequatur per l’[OSCURATO:PERSONA] alla
sentenza in contumacia del Rechtbank ’s-[OSCURATO:PERSONA] 16 giugno 2004 e di accordare quindi l’esecuzione del titolo straniero
per il quale è stato riconosciuto l’exequatur – avrebbe dovuto indurre la controparte e obbligata (…) ad accertare, da un
lato, l’esistenza di tale sentenza, ma, d’altro lato, anche la sussistenza di un rimedio giuridico (eventualmente) esperibile
in base all’ordinamento giuridico dello Stato di origine della sentenza, per prendere in tal modo conoscenza della possibilità
di proporre ricorso quale presupposto essenziale per l’applicabilità dell’eccezione riguardante l’impedimento al riconoscimento
di cui all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001».
Sulle questioni pregiudiziali
15 Con le due questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente,
se l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che la condizione relativa alla «possibilità»,
ai sensi di tale disposizione, di impugnare la decisione contumaciale di cui si chiede l’esecuzione impone che tale decisione
sia stata regolarmente notificata o comunicata al convenuto contumace ovvero se sia sufficiente che questi ne abbia avuto
conoscenza nella fase del procedimento di esecuzione nello Stato richiesto.
16 Al riguardo si deve subito constatare che la formulazione letterale dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 non
consente, da sola, di risolvere le questioni proposte.
17 Infatti, la detta disposizione enuncia una condizione espressa di notificazione o comunicazione al convenuto contumace solamente
in relazione alla domanda giudiziale o ad un atto equivalente e non in relazione alla decisione contumaciale.
18 Si deve poi rilevare che la formulazione letterale dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 differisce notevolmente
dalle equivalenti disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978,
relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304,
pag. 1 e – testo modificato – pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica
(GU L 388, pag. 1), dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese
(GU L 285, pag. 1), nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], della Repubblica
di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»).
19 Infatti, l’art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles prevede che le decisioni non sono riconosciute «se la domanda
giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile
perché questi possa presentare le proprie difese».
20 L’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, invece, non richiede necessariamente la regolarità della notificazione o della
comunicazione della domanda giudiziale, bensì il rispetto effettivo dei diritti della difesa.
21 Infine, il detto art. 34, punto 2, prevede un’eccezione al diniego di riconoscimento e di esecuzione della decisione, nel
caso in cui il convenuto contumace, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la decisione.
22 Occorre pertanto interpretare l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 alla luce degli obiettivi e del sistema dello
stesso regolamento.
23 Per quanto riguarda, in primo luogo, gli obiettivi del detto regolamento, dal secondo, dal sesto, dal sedicesimo e dal diciassettesimo
‘considerando’ risulta che esso è volto a garantire la libera circolazione delle decisioni emesse dagli Stati membri in materia
civile e commerciale semplificando le formalità affinché siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.
24 Tale obiettivo non può tuttavia essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa, come la Corte ha
già dichiarato in relazione all’art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (v., in particolare, sentenze 11 giugno 1985,
causa 49/84, Debaecker e Plouvier, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1779, punto 10; 13 ottobre 2005, causa C‑522/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8639,
punto 15, e 16 febbraio 2006, causa C‑3/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1579, punto 26).
25 La medesima esigenza emerge dal diciottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, in virtù del quale il rispetto dei
diritti della difesa esige che, contro la dichiarazione di esecutività di una decisione, il convenuto possa eventualmente
proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione.
26 Secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali formano infatti parte integrante dei principi generali del diritto
dei quali la Corte garantisce l’osservanza (v., in particolare, parere 28 marzo 1996, 2/94, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1759, punto 33).
A tal fine, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati
internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. [OSCURATO:PERSONA]
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») riveste, a questo
proposito, un particolare significato (v., in particolare, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1651,
punto 18, e 28 marzo 2000, causa C-7/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1935, punto 25).
27 Orbene, dalla CEDU, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, risulta che i diritti della difesa, che derivano
dal diritto a un processo equo sancito dall’art. 6 di tale [OSCURATO:PERSONA], presuppongono una tutela concreta ed effettiva, atta
a garantire l’esercizio effettivo dei diritti del convenuto (v. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 13 maggio
1980, Artico c. Italia, serie A n. 37, punto 33, e 12 ottobre 1992, T. c. Italia, serie A n. 245 C, punto 28).
28 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 105 delle sue conclusioni, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha altresì
dichiarato, seppur in materia penale, che la mancata conoscenza, da parte dell’imputato, della motivazione della sentenza
di una corte d’appello entro il termine fissato per impugnare tale sentenza dinanzi alla Corte di cassazione costituisce una
violazione del combinato disposto delle norme dell’art. 6, nn. 1 e 3, della CEDU, dato che l’interessato non aveva avuto la
possibilità di proporre ricorso in maniera utile ed effettiva (v. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 16 dicembre
1992, Hadjianastassiou c. Grecia, serie A n. 252, punti 29-37).
29 In secondo luogo, per quanto riguarda il sistema istituito dal regolamento n. 44/2001 in materia di riconoscimento e di esecuzione,
è importante rilevare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 112 delle sue conclusioni, che il rispetto dei diritti
del convenuto contumace è garantito da un duplice controllo.
30 Risulta, infatti, dall’applicazione combinata degli artt. 26, n. 2, del regolamento n. 44/2001 e 19, n. 1, del regolamento
n. 1348/2000 che, durante il procedimento iniziale nello Stato di origine, il giudice è tenuto a sospendere il processo fin
quando non si sia accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente
in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.
31 Durante la procedura di riconoscimento e di esecuzione nello Stato richiesto, se il convenuto presenta un ricorso contro la
dichiarazione di esecutività della decisione emanata nello Stato di origine, il giudice che statuisce su tale ricorso può
essere indotto a esaminare un motivo di diniego di riconoscimento o di esecuzione quale quello enunciato all’art. 34, punto
2, del regolamento n. 44/2001.
32 Alla luce di queste considerazioni occorre determinare se, in caso di mancata notificazione o comunicazione della decisione
contumaciale, la semplice conoscenza dell’esistenza di tale decisione nella fase del procedimento di esecuzione da parte della
persona contro la quale l’esecuzione è richiesta basti per stabilire che tale persona aveva la possibilità, ai sensi dell’art. 34,
punto 2, del regolamento n. 44/2001, di impugnare la detta decisione.
33 Nella causa principale è pacifico che la sentenza contumaciale non è stata né notificata né comunicata al convenuto contumace,
cosicché questi non ha avuto conoscenza del contenuto della sentenza.
34 Orbene, come giustamente fatto valere dai governi austriaco, tedesco, dei [OSCURATO:PERSONA] e polacco oltre che dalla Commissione
delle Comunità europee nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte, è possibile esperire un ricorso contro una decisione solo
se l’autore del ricorso abbia avuto la possibilità di conoscere il contenuto della decisione, mentre la semplice conoscenza
dell’esistenza di questa non è a tal fine sufficiente.
35 Infatti, perché il convenuto abbia la possibilità di esperire un ricorso efficace che gli consenta di far valere i propri
diritti, nel senso della giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 27 e 28, occorre che egli possa prendere cognizione
della motivazione della decisione contumaciale per poterla contestare utilmente.
36 Ne consegue che solo se il convenuto contumace abbia conoscenza del contenuto della decisione contumaciale si ha la garanzia,
conformemente al requisito del rispetto dei diritti della difesa e del loro effettivo esercizio, che il convenuto abbia avuto
la possibilità, ai sensi dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, di impugnare tale decisione dinanzi al giudice
dello Stato d’origine.
37 Tale conclusione non rimette in discussione l’effetto utile delle modifiche apportate dall’art. 34, punto 2, del regolamento
n. 44/2001 alle disposizioni equivalenti dell’art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.
38 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 58 e 60 delle sue conclusioni, l’art. 34, punto 2, del regolamento
n. 44/2001 mira, in particolare, ad impedire al convenuto contumace di attendere la procedura di riconoscimento e di esecuzione
nello Stato richiesto per far valere la violazione dei diritti della difesa nel caso in cui abbia avuto la possibilità di
tutelare i propri diritti proponendo un ricorso contro la decisione di cui trattasi nello Stato d’origine.
39 L’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 non implica, tuttavia, che il convenuto sia tenuto ad attivarsi oltre la misura
della normale diligenza nella tutela dei propri diritti, per esempio informandosi del contenuto di una decisione adottata
in un altro Stato membro.
40 Di conseguenza, per considerare che il convenuto contumace ha avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 34, punto 2, del regolamento
n. 44/2001, di impugnare una decisione contumaciale emessa contro di lui, egli deve aver avuto conoscenza del contenuto di
tale decisione, il che presuppone che questa gli sia stata notificata o comunicata.
41 Tuttavia, si deve precisare, come fanno osservare i governi austriaco, tedesco e del [OSCURATO:PERSONA] nelle osservazioni presentate
dinanzi alla Corte, che la notificazione o la comunicazione regolari della decisione contumaciale, vale a dire il rispetto
di tutte le norme applicabili a queste formalità, non costituisce una condizione necessaria perché si consideri che il convenuto
ha avuto la possibilità di presentare un ricorso.
42 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001
conduce a stabilire sotto questo profilo un parallelo tra la domanda giudiziale e la decisione contumaciale.
43 Infatti, la notificazione o la comunicazione della domanda giudiziale e quella della decisione contumaciale, avvenute in tempo
utile e in modo tale che il convenuto possa presentare le proprie difese, conferiscono nella stessa misura a quest’ultimo
la possibilità di assicurasi il rispetto dei suoi diritti dinanzi al giudice dello Stato di origine.
44 Conseguentemente, la ratio del regolamento n. 44/2001 non impone di assoggettare la notificazione o la comunicazione di una
decisione contumaciale a condizioni più rigide di quelle previste all’art. 34, punto 2, di tale regolamento in relazione alla
notificazione o alla comunicazione di una domanda giudiziale.
45 Orbene, per quanto riguarda la domanda giudiziale o un atto equivalente, l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 sopprime
la condizione necessaria di regolarità formale enunciata all’art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, come ricordato
al precedente punto 20.
46 La condizione per l’esclusione del motivo che giustifica il mancato riconoscimento o la mancata esecuzione enunciata da quella
norma non è dunque necessariamente costituita da una notificazione o da una comunicazione regolare su tutti i profili, ma,
almeno, da una conoscenza del contenuto della decisione in tempo utile per presentare le proprie difese.
47 Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, i requisiti formali di tale notificazione
o comunicazione devono essere equiparabili a quelli previsti dal legislatore comunitario all’art. 34, punto 2, del regolamento
n. 44/2001 per le domande giudiziali, cosicché una mera irregolarità formale, che non leda i diritti della difesa, non può
bastare per escludere l’applicazione dell’eccezione al motivo che giustifica il mancato riconoscimento o la mancata esecuzione.
48 Conseguentemente, per considerare che il convenuto ha avuto «la possibilità», ai sensi dell’art. 34, punto 2, del regolamento
n. 44/2001, di impugnare una decisione contumaciale emessa nei suoi confronti, egli deve aver avuto conoscenza del suo contenuto,
cosicché abbia potuto far valere in tempo utile i suoi diritti in maniera efficace dinanzi al giudice dello Stato di origine.
49 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni proposte dichiarando che l’art. 34, punto 2,
del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un convenuto ha «la possibilità» di impugnare una decisione
contumaciale emessa nei suoi confronti solo se abbia avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione, mediante
notificazione o comunicazione effettuata in tempo utile per consentirgli di presentare le sue difese dinanzi al giudice dello
Stato di origine.
Sulle spese
50 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 34, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un
convenuto ha «la possibilità» di impugnare una decisione contumaciale emessa nei suoi confronti solo se abbia avuto effettivamente
conoscenza del contenuto della decisione, mediante notificazione o comunicazione effettuata in tempo utile per consentirgli
di presentare le sue difese dinanzi al giudice dello Stato di origine.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.