CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 35229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19276-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, 2022 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3639 BECCARIA 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10743/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/08/2015 R.G.N. 8570/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19276/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 7.8.2015 n. 10743, la Corte d'appello di Roma respingeva l'appello proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Velletri che aveva respinto la domanda di quest'ultimo volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ai benefici previdenziali per il periodo lavorativo di esposizione all'amianto, superiore ai dieci anni dal 1989 al 2006, avendo accertato il CTU una esposizione qualificata ad amianto solo per il periodo dall'agosto 1989 al dicembre 1992. A supporto delle ragioni di rigetto del gravame, la Corte territoriale rilevava essersi verificata la decadenza, ex art. 47 del DPR n. 639/70, rilevabile d'ufficio: infatti, la Corte territoriale ha accertato che la domanda amministrativa fu presentata dall'appellante all'Inps (e all'Inail) in data 26 maggio 1997, mentre il ricorso introduttivo del giudizio fu presentato in data 27 maggio 2009, ben oltre il termine dei tre anni e trecento giorni dalla data della predetta domanda. Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, mentre l'Inps resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di norme di legge, in particolare dell'art.47 del DPR 639/70 e dell'art. 38 comma 2 Cost., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché ad avviso del ricorrente, il diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali dovrebbe essere trattato alla stregua del diritto alla pensione, garantendo che la prestazione pensionistica sia adeguata alle esigenze di vita e inoltre la stretta correlazione con la prestazione pensionistica globalmente considerata, ne farebbe emergere l'imprescrittibilità (e la sua non sottoponibilità a decadenza). Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente prospetta il vizio di violazione di norme di legge, in particolare, dell'art. 47 del DPR n. 639/70, così come modificato dall'art. 38 del D.L. n. 69/09 (rectius 98/11), in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché le sezioni unite della cassazione n. 12720/09 avevano statuito che la decadenza non trovava applicazione in quei casi in cui la domanda giudiziale fosse volta al conseguimento dell'adeguamento della prestazione già riconosciuta. E se pure con l'art. 38 del DL n. 98/11, la decadenza è stata estesa anche alle domande di riliquidazione del trattamento pensionistico, tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 69/14 ha escluso che l'istituto possa trovare applicazione per i giudizi pendenti in primo grado, al momento dell'entrata in vigore della novella. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/70, come successivamente interpretato autenticamente, integrato e modificato dall'art. 6 e dall'art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito nella legge 438/92 e delle circolari Inps nn. 304/95 e 129/94 e dell'art. 3 comma 10 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] (emanato in attuazione dell'art. 47 del DL n. 269/2003) e lamenta anche l'erronea individuazione del dies a quo del termine decadenziale, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto maturata la decadenza triennale, mentre la stessa non era ancora maturata, perché la domanda presentata dal ricorrente all'Inps non poteva avviare il decorso del termine di decadenza triennale, previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/70, non avendo il ricorrente ancora maturato il periodo di esposizione decennale e avendo solo chiesto che gli fosse comunicata l'anzianità contributiva e di maggiorazione della pensione. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente censura il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 47 comma 5 del D.P.R. n. 639/70, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché siccome l'Inps non aveva comunicato alcuna risposta alla domanda presentata dal ricorrente che gli venisse comunicata l'anzianità contributiva complessiva e la maggiorazione spettantegli per i periodi di esposizione all'amianto, ciò costituiva un fatto impeditivo del perfezionarsi della decadenza, nel senso che non poteva decorrere nessun termine a suo sfavore. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/70, così come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 103/91, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale non aveva considerato che ai sensi della normativa di cui alla rubrica, la decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali, ma non il diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata. Il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono infondati. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "La decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 4, del d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla I. n. 438 del 1992, trova applicazione alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, anche se promosse da pensionati, avendo ad oggetto il diritto a un beneficio che, seppure intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico; l'art. 47 citato, infatti, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione, ovvero la determinazione della sua misura, incluso quelle relative alla consistenza dell'anzianità contributiva, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, della I. n. 257 del 1992" (Cass. n. 41886/21). Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non riporta dove e quando abbia proposto analoga censura davanti ai giudici del merito, relativamente alla circostanza che la decadenza non poteva maturare prima che il ricorrente avesse maturato il diritto ad ottenere i benefici pensionistici per l'esposizione qualificata all'amianto, cosi da far presumere che la censura sia stata proposta per la prima volta — ma inammissibilmente - in questa sede di legittimità. Il quarto motivo è infondato secondo la normativa vigente in materia, infatti, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533/73, la domanda rivolta all'istituto previdenziale si intende respinta a tutti gli effetti di legge quando lo stesso istituto non si sia pronunciato entro 120 gg. dalla data di presentazione, mentre, secondo l'art. 47 del DPR n. 639/1970, si prevede che la decadenza matura entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto ovvero dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, cosicché non era necessario avere un provvedimento espresso da parte dell'Inps per poter proporre un'azione giudiziaria(,, 5 c 53 Il quinto motivo è, in via preliminare, inammissibile, perché nello sviluppo della censura, il ricorrente solleva critiche alla consulenza d'ufficio espletata in primo grado che non aveva riconosciuto l'esposizione decennale all'amianto (pp. 19 e ss. del ricorso in cassazione) ma tali doglianze attengono al merito della decisione che è incensurabile in cassazione, se congruamente motivata, come nella specie. In ogni caso e nel merito della censura, la decadenza dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47 del DPR n. 639/70, trova applicazione alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, avendo ad oggetto il diritto a un beneficio che, seppure intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (Cass. nn. 41886/21, 12087/17) Il ricorso va conclusivamente rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che liquida nell'importo di C 3.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello