Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:465
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0702
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 14 giugno 2022 (
1
)
Cause riunite C‑702/20 e C‑17/21
SIA «[OSCURATO:PERSONA]» (C‑702/20)
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (C‑17/21)
con l’intervento di
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija,
Ekonomikas ministrija,
Finanšu ministrija,
SIA «GM»,
Ekonomikas ministrija,
Finanšu ministrija
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia)]
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Obbligo dell’operatore pubblico di approvvigionarsi presso produttori di energie rinnovabili a un prezzo superiore a quello di mercato – Risarcimento del danno per gli importi di aiuti non ricevuti – Aiuto esistente – Nuovo aiuto – Obbligo di notifica – Aiuto de minimis – Cumulo – Imputazione del danno al bilancio di un’autorità che deve essere utilizzato esclusivamente ai fini dell’attività di regolamentazione»
I.
Introduzione
1.
Le domande di pronuncia pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia) vertono sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in relazione a disposizioni del diritto lettone concernenti l’acquisto di energia elettrica da imprese che producono elettricità in centrali idroelettriche.
2.
Tali questioni si inseriscono nel contesto di due controversie che oppongono la SIA «[OSCURATO:PERSONA]» (ricorrente nella causa C‑702/20) e la SIA «GM» (ricorrente nella causa C‑17/21) (in prosieguo: le «ricorrenti») alla Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ([OSCURATO:PERSONA] di regolamentazione dei servizi pubblici, Lettonia; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di regolamentazione») per il motivo che quest’ultima non aveva stabilito, per il periodo compreso tra il 1
o
marzo 2006 e il 1
o
aprile 2010, la tariffa media di vendita dell’energia elettrica sulla base della quale veniva calcolato il prezzo maggiorato al quale un ente pubblico, vale a dire la società AS Latvenergo, riacquistava l’eccedenza di energia elettrica prodotta dalle ricorrenti. Ritenendosi lese dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA] di regolamentazione, le ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno che avrebbero subito a causa della mancata fissazione di tale tariffa.
3.
Le questioni pregiudiziali poste alla Corte dal giudice del rinvio vertono su tre problematiche «classiche» in materia di aiuti di Stato. Tale giudice si interroga, anzitutto, sulla questione se una misura nazionale consistente nell’acquistare la produzione idroelettrica al doppio della tariffa media di vendita dell’energia elettrica implichi «risorse statali» e possa quindi essere qualificata come aiuto di Stato. Inoltre, detto giudice chiede se la concessione del risarcimento dei danni da parte di un giudice nazionale possa essere assimilata ad un «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infine, il medesimo giudice solleva una serie di questioni relative ai criteri da prendere in considerazione per esaminare la compatibilità di tale misura con il diritto dell’Unione nel caso in cui essa sia qualificata come aiuto di Stato.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Regolamento (UE) n. 1407/2013
4.
L’articolo 3, rubricato «Aiuti “de minimis”», del regolamento (UE) n. 1407/2013 (
2
) dispone quanto segue:
«1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE].
2. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.
(...)».
5.
L’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento è così formulato:
«Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA]. (...)».
6.
L’articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento prevede, a titolo di disposizioni transitorie, quanto segue:
«Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore dello stesso purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili».
2.
Regolamento (UE) n. 2015/1589
7.
L’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1589 (
3
) così dispone:
«Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
(…)
b)
“aiuti esistenti”:
i)
fatti salvi (...) il punto 3 e l’appendice dell’allegato IV dell’atto di adesione [della] (...) Lettonia (...), tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del TFUE, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del TFUE e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;
ii)
gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio;
iii)
gli aiuti che si presumono autorizzati a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999
[
(
4
)
]
, o dell’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al [regolamento n. 659/1999], ma secondo la procedura prevista dal presente regolamento;
iv)
gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 17 del presente regolamento;
v)
gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato interno e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto dell’Unione, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;
c)
“nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;
(...)».
8.
L’articolo 2, rubricato «Notifica di nuovi aiuti», del regolamento 2015/1589, è così formulato:
«1. Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell’articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla [OSCURATO:PERSONA] dallo Stato membro interessato. (…)
(…)».
9.
L’articolo 3, rubricato «Clausola di sospensione», di tale regolamento prevede quanto segue:
«Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto».
10.
Ai sensi dell’articolo 17, rubricato «Prescrizione per il recupero degli aiuti»:
«1. I poteri della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni.
2. Il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. (...)
3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il termine di prescrizione è considerato un aiuto esistente».
3.
Direttiva 2002/20/CE
11.
Il considerando 30 della direttiva 2002/20/CE (
5
) è così formulato:
«Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall’autorità nazionale di regolamentazione per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d’uso. (...)».
12.
L’articolo 12 di tale direttiva, rubricato «Diritti amministrativi», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:
«I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:
a)
coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale (...).
(...)».
B.
Diritto lettone
13.
L’articolo 40, paragrafo 1, dell’Enerģētikas likums (legge sull’energia), nella versione in vigore durante il periodo compreso tra il 1
o
giugno 2001 e il 7 giugno 2005, così dispone:
«L’impresa di distribuzione di energia elettrica autorizzata acquista presso le piccole centrali idroelettriche l’eccedenza di energia elettrica prodotta dalle stesse, (...), a un prezzo pari al doppio della tariffa media di vendita dell’energia elettrica. Il prezzo di tale acquisto è successivamente determinato dall’autorità di regolamentazione».
14.
L’articolo 30, paragrafo 1, dell’Elektroenerģijas tirgus likums (legge sul mercato dell’energia elettrica), nella versione in vigore durante il periodo compreso tra l’8 giugno 2005 e il 31 dicembre 2014, enuncia quanto segue:
«I produttori che utilizzano fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia elettrica e hanno iniziato l’attività prima dell’entrata in vigore della presente legge vendono l’energia elettrica all’operatore pubblico conformemente ai (...) prezzi che erano loro applicati al momento dell’entrata in vigore della presente legge».
15.
L’articolo 30, paragrafo 3, di tale legge, nella versione in vigore durante il periodo compreso tra l’8 giugno 2005 e il 14 maggio 2008, prevede quanto segue:
«(...) Il prezzo di tale acquisto è sostenuto da tutti i clienti finali di energia elettrica in Lettonia in proporzione al loro consumo di energia elettrica se una parte dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili è acquistata presso l’operatore pubblico o se il costo sostenuto da quest’ultimo è oggetto di compensazione».
16.
L’articolo 29, paragrafo 1, del likums «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» (legge sulle autorità di regolamentazione dei servizi pubblici) così dispone:
«Il funzionamento dell’autorità di regolamentazione è finanziato con entrate provenienti dalla riscossione della tassa nazionale per la regolamentazione dei servizi pubblici e dai pagamenti per i servizi forniti dall’autorità di regolamentazione e previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari».
III.
Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
17.
Già prima dell’adesione della Repubblica di Lettonia all’Unione europea, il legislatore di tale Stato membro aveva introdotto una normativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, l’articolo 40, paragrafo 1, della legge sull’energia conferiva alle piccole centrali idroelettriche, per un periodo di otto anni a decorrere dall’inizio del loro funzionamento, il diritto di vendere l’eccedenza della loro energia elettrica all’impresa di distribuzione di energia elettrica autorizzata ad una tariffa doppia rispetto alla tariffa media di vendita dell’energia elettrica. Detta tariffa doveva essere stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA] di regolamentazione.
18.
Dopo l’adesione della Repubblica di Lettonia all’Unione, tale vantaggio è stato mantenuto dalla legge sul mercato dell’energia elettrica, entrata in vigore l’8 giugno 2005. Pertanto, nel periodo di cui trattasi, da marzo 2006 a settembre 2008, i produttori di energia idroelettrica (come le ricorrenti) avevano il diritto di vendere l’eccedenza della loro produzione all’operatore pubblico, ossia la società Latvenergo, detenuta al 100% dallo Stato, al prezzo maggiorato. In base al diritto nazionale, la tariffa media di vendita dell’energia elettrica era fissata dalla [OSCURATO:PERSONA] di regolamentazione in veste di autorità di regolamentazione del mercato dell’energia elettrica.
19.
Nel 2010, la [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, Lettonia) ha dichiarato che, tra il 2005 e il 2010, il prezzo maggiorato era stato calcolato in modo erroneo dalla [OSCURATO:PERSONA] di regolamentazione. Di conseguenza, le ricorrenti, che avevano gestito centrali idroelettriche in tale periodo, hanno chiesto a detta autorità il risarcimento del danno per le perdite subite a causa della mancata fissazione della tariffa di cui trattasi (
6
) e hanno successivamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo i dinieghi che essa ha loro opposto.
20.
Con due sentenze del 31 maggio e del 10 luglio 2019, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di regolamentazione a versare loro, rispettivamente, EUR 3406,63 e EUR 662,26. Tuttavia, tenuto conto del parere della [OSCURATO:PERSONA] europea che aveva richiesto nel corso del procedimento, detto organo giurisdizionale ha subordinato il pagamento di tali somme alla condizione sospensiva che le stesse fossero notificate, in quanto aiuti di Stato, a detta istituzione e che quest’ultima desse il suo assenso o si presumesse che l’avesse dato.
21.
[OSCURATO:PERSONA] di regolamentazione ha proposto ricorso per cassazione dinanzi all’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema), il giudice del rinvio, avverso tali sentenze. Detto giudice ha deciso di sospendere i due procedimenti e di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, identiche nelle due cause:
«1)
Se l’obbligo imposto all’operatore pubblico di acquistare energia elettrica ad un prezzo superiore al prezzo di mercato presso i produttori che utilizzano fonti rinnovabili per produrre energia elettrica, traendo risorse dall’obbligo imposto al consumatore finale di un pagamento proporzionale al consumo effettuato, costituisca un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE].
2)
Se il concetto di “liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica” debba essere interpretato nel senso che la liberalizzazione si deve considerare già realizzata quando sono presenti determinati fattori di libero scambio, quali ad esempio i contratti conclusi da un operatore pubblico con fornitori di altri Stati membri. Se la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica possa considerarsi iniziata nel momento in cui la legislazione conferisce ad una parte degli utenti di energia elettrica (ad esempio, gli utenti di energia elettrica collegati al sistema di trasmissione o gli utenti non civili di energia elettrica collegati al sistema di distribuzione) il diritto di cambiare distributore di elettricità. Quale sia l’impatto dell’evoluzione della regolamentazione del mercato dell’energia elettrica in Lettonia, in particolare della situazione precedente al 2007, sulla valutazione degli aiuti concessi ai produttori di energia elettrica ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] (ai fini della risposta alla prima questione).
3)
Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti manifestamente che l’aiuto concesso ai produttori di energia elettrica non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], se il fatto che la ricorrente operi attualmente in un mercato dell’energia elettrica liberalizzato e che il pagamento di un risarcimento le conferisca attualmente un vantaggio rispetto ad altri operatori presenti sul mercato in questione implichi che il risarcimento del danno debba considerarsi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE].
4)
Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti manifestamente che l’aiuto concesso ai produttori di energia elettrica costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], se, nell’ambito del controllo sugli aiuti di Stato previsto da tale disposizione, si debba ritenere che la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’adempimento parziale del diritto di ricevere un pagamento più elevato per l’energia elettrica prodotta costituisca una nuova richiesta di aiuto di Stato oppure una richiesta di pagamento di quella parte di aiuto di Stato non ricevuta precedentemente.
5)
Nel caso in cui la quarta questione pregiudiziale venga risolta nel senso che la richiesta di risarcimento debba essere valutata, nel contesto delle circostanze antecedenti, come una richiesta di pagamento della porzione di aiuto di Stato non ricevuta in precedenza, se si evinca dall’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] che, ad oggi, per pronunciarsi sul pagamento di tale aiuto di Stato occorre analizzare la situazione attuale del mercato e tener conto della normativa vigente (comprese le restrizioni attualmente esistenti per evitare le sovracompensazioni).
6)
Se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], sia rilevante il fatto che le centrali eoliche, a differenza delle centrali idroelettriche, abbiano beneficiato in passato di un aiuto integrale.
7)
Se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], sia rilevante il fatto che solo una parte delle centrali idroelettriche che hanno ricevuto aiuti parziali riceva attualmente un risarcimento.
8)
Se l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, del [regolamento n. 1407/2013] debbano essere interpretati nel senso che, poiché l’importo dell’aiuto controverso nella fattispecie non supera la soglia degli aiuti “de minimis”, occorre ritenere che l’aiuto in questione soddisfi i criteri stabiliti per gli aiuti “de minimis”. Se l’articolo 5, paragrafo 2, [di tale regolamento] debba essere interpretato nel senso che, nel caso di specie, tenuto conto dei criteri per evitare la sovracompensazione indicati nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] SA.43140, il fatto di considerare il pagamento del risarcimento per il danno subito come un aiuto “de minimis” possa dar luogo ad un cumulo inammissibile.
9)
Qualora nella presente causa si ritenga che sia stato concesso/corrisposto un aiuto di Stato, se l’articolo 1, lettere b) e c), del [regolamento 2015/1589] debba essere interpretato nel senso che circostanze come quelle del caso di specie costituiscono un nuovo aiuto di Stato e non un aiuto di Stato esistente.
10)
In caso di risposta affermativa alla nona questione pregiudiziale, se, ai fini della valutazione della compatibilità della situazione della ricorrente con gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto iv), del regolamento 2015/1589, occorra prendere in considerazione unicamente la data in cui è avvenuto il pagamento effettivo dell’aiuto come inizio della decorrenza della prescrizione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, [di tale regolamento].
11)
Nel caso in cui si ritenga che sia stato concesso/corrisposto un aiuto di Stato, se l’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] nonché l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3 del regolamento 2015/1589 debbano essere interpretati nel senso che un procedimento di notifica di un aiuto di Stato come quello di cui trattasi nella presente causa si ritenga idoneo laddove il giudice nazionale accolga la domanda di risarcimento del danno subito a condizione che sia stata ricevuta una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di approvazione dell’aiuto e ordini al Ministero dell’Economia di trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA], entro due mesi dalla pronuncia della sentenza, la corrispondente comunicazione di aiuto all’attività commerciale.
12)
Se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], sia rilevante il fatto che il risarcimento del danno subito sia richiesto a un ente pubblico ([[OSCURATO:PERSONA] per la regolamentazione]) che, storicamente, non ha mai dovuto sostenere tali costi, nonché il fatto che il bilancio di tale ente sia costituito dai diritti statali versati dai prestatori di servizi pubblici appartenenti ai settori regolamentati, diritti che dovrebbero essere destinati esclusivamente all’attività di regolamentazione.
13)
Se un regime di risarcimento come quello controverso nella presente causa sia compatibile con i principi contenuti nel diritto dell’Unione e applicabili ai settori regolamentati, in particolare nell’articolo 12 e nel considerando 30 della [direttiva 2002/20]».
22.
Hanno presentato osservazioni scritte l’autorità di regolamentazione, i governi lettone, tedesco e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA]. Tali parti hanno altresì risposto entro il termine impartito ai quesiti rivolti dalla Corte in applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Le suddette parti nonché le ricorrenti e il governo spagnolo hanno inoltre presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi dinanzi alla Grande Sezione il 29 marzo 2022.
IV.
Analisi giuridica
A.
Sulla prima questione pregiudiziale
23.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un regime che impone agli operatori pubblici di acquistare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato, mediante un obbligo imposto al consumatore finale di finanziare tali pagamenti, debba essere considerato un «intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
24.
Va ricordato che la qualifica di «aiuti di Stato» ai sensi di detta disposizione presuppone la presenza di quattro condizioni, ovvero che sussista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, che tale intervento possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che esso conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e che falsi o minacci di falsare la concorrenza (
7
).
25.
La questione sottoposta alla Corte riguarda solo la prima di tali condizioni, vale a dire la sussistenza di risorse statali. A questo proposito, si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza, una misura può essere qualificata come intervento dello Stato o come aiuto concesso mediante risorse statali se sono soddisfatte due condizioni distinte e cumulative: 1) la misura è imputabile a uno Stato membro e 2) la misura è concessa direttamente o indirettamente mediante risorse statali (
8
).
26.
Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione relativa all’imputabilità, occorre esaminare se lo Stato membro debba essere considerato implicato nell’adozione di tale misura. Si ritiene che detta condizione sia soddisfatta se la misura di cui trattasi è stata istituita per legge o per regolamento (
9
). A tale proposito, è giocoforza constatare che il meccanismo di compensazione di cui trattasi nei procedimenti principali è stato introdotto per via legislativa e deve quindi essere considerato imputabile allo Stato, circostanza che, peraltro, non è stata contestata da nessuna delle parti interessate.
27.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione che il vantaggio venga concesso mediante risorse statali, si deve rilevare che sono riconosciuti come rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali (
10
).
28.
Rilevo anzitutto che le osservazioni scritte presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo a tale secondo criterio hanno indotto il governo tedesco a chiedere che le presenti cause fossero trattate dalla Grande Sezione, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Secondo detto governo, questa trattazione sarebbe giustificata dal fatto che la problematica relativa ai criteri da prendere in considerazione per accertare la sussistenza di «risorse statali» avrebbe una portata di principio per l’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Più precisamente, detto governo ritiene che la natura fiscale di una misura non conferisca, di per sé, carattere statale alle risorse percepite, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] su tale punto. Sarebbe, invece, determinante il fatto che le risorse percepite siano effettivamente a disposizione degli enti pubblici o sotto controllo dello Stato. La natura fiscale costituirebbe, nel contesto di una valutazione globale, solo un indizio dell’esistenza di un controllo pubblico e di un potere di disposizione sulle risorse percepite.
29.
Prima di prendere posizione su tale problematica, occorre accertare se la misura di cui trattasi nei procedimenti principali implichi risorse statali.
1.
Valutazione del regime lettone di cui trattasi alla luce della giurisprudenza della Corte
30.
Rilevo anzitutto che si è sviluppata un’abbondante giurisprudenza in materia di misure di sostegno alle energie rinnovabili messe in atto dalla maggior parte degli Stati membri. Tale giurisprudenza fornisce indicazioni utili per rispondere alla prima questione pregiudiziale.
31.
Così, risulta dalla giurisprudenza della Corte che una misura consistente in un obbligo di acquisto di energia può rientrare nella nozione di «aiuto» pur non comportando un trasferimento di risorse statali (
11
). L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende infatti tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono in concreto usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che tali strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura di aiuto non sono permanentemente in possesso dell’Erario, il fatto che restino costantemente sotto controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come «risorse statali» (
12
).
32.
La Corte ha inoltre dichiarato che fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione, possono essere considerati risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche qualora siano amministrati da entità distinte dall’autorità pubblica (
13
). L’elemento decisivo al riguardo è costituito dal fatto che tali enti siano incaricati dallo Stato di gestire una risorsa statale e non siano semplicemente vincolati ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie (
14
). A questo proposito, deve esistere un nesso tra, da un lato, il vantaggio di cui trattasi e, dall’altro, una riduzione – quanto meno potenziale – del gettito statale (
15
). Detto nesso sussiste in ogni caso quando il legislatore impone agli utilizzatori finali di versare, secondo un criterio oggettivo (ad esempio, il consumo di energia), un contributo all’autorità pubblica. Un contributo di questo tipo è infatti assimilabile ad una tassa. Ciò vale anche laddove il contributo sia riscosso da un ente diverso dall’autorità pubblica, quale un gestore di rete (
16
).
33.
La Corte si è basata in particolare sugli elementi di cui sopra per giudicare che le misure oggetto di una serie di cause che presentano analogie con i procedimenti principali dovevano essere considerate come implicanti risorse statali (
17
).
34.
Oltre ai casi nei quali la Corte ha giudicato che sussisteva un controllo statale sulle risorse in questione, occorre altresì esaminare le circostanze nelle quali la Corte ha dichiarato che un siffatto controllo non sussiste.
35.
Così, nella sentenza PreussenElektra, la Corte ha constatato che non sono implicate risorse statali in misure con le quali lo Stato si limiti a fissare un prezzo minimo o massimo per l’acquisto o la vendita di uno specifico prodotto o servizio (
18
). Ne consegue che lo Stato non controlla né dispone dei fondi allorché il legislatore effettua una regolamentazione dei prezzi e stabilisce, eventualmente, le modalità di ripartizione dell’onere finanziario determinato da tale prezzo tra le entità private interessate, senza per il resto intervenire nella gestione o nella destinazione dei fondi. In tal caso, le entità private gestiscono mezzi finanziari propri, e non risorse statali.
36.
Inoltre, la presenza di risorse statali non è dimostrata quando un prelievo previsto dalla legge presso una categoria di persone predefinita (vale a dire i consumatori) non sia obbligatorio. In tal senso, la Corte ha considerato, nella sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA], che, affinché si possa parlare di risorse statali, il prelievo deve essere obbligatorio de iure, nel senso che il suo carattere obbligatorio deve derivare dal diritto nazionale (
19
). Di conseguenza, se la normativa nazionale se limita, semplicemente, a «permettere» la ripercussione di un prelievo su una determinata categoria di persone, non viene imposto a tale categoria di persone alcun «prelievo obbligatorio» e, pertanto, le risorse tratte da siffatto prelievo non divengono risorse statali.
37.
Occorre ora esaminare la misura lettone di cui trattasi alla luce di quanto precede.
38.
Rilevo, in primo luogo, che il regime istituito dal governo lettone comportava un prelievo obbligatorio che era imposto a tutti i consumatori finali unilateralmente dal legislatore mediante un atto giuridico vincolante e può quindi essere assimilato a una tassa (
20
).
39.
Si deve sottolineare, in secondo luogo, che gli importi riscossi presso consumatori finali e utilizzati per l’acquisto dell’energia elettrica prodotta da risorse rinnovabili erano gestiti da un organismo soggetto a controllo pubblico, vale a dire la società Latvenergo, detenuta al 100% dallo Stato. Detta società gestiva i fondi ricevuti e li ripartiva tra i fornitori di energie rinnovabili secondo i criteri definiti dalla legge lettone. Il fatto che la Latvenergo non disponesse di alcun margine di discrezionalità nella destinazione dei fondi percepiti (che dovevano essere utilizzati unicamente per gli scopi previsti da detto regime) non fa venir meno il fatto che fossero le autorità pubbliche ad adottare tutte le decisioni a tale riguardo (
21
).
40.
È quindi giocoforza constatare che, per l’intero ciclo di vita della distribuzione dei fondi in questione, vale a dire dal momento in cui essi erano raccolti presso i consumatori finali di energia elettrica fino alla loro ripartizione tra le imprese di cui trattasi, tali fondi si trovavano costantemente sotto controllo pubblico in un quadro rigorosamente regolamentato.
41.
Rilevo inoltre che, tenuto conto di tali caratteristiche, il regime lettone è diverso dai regimi in discussione nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze PreussenElektra e Germania/[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nel regime di cui trattasi nei procedimenti principali, gli oneri connessi all’acquisto sono coperti attraverso un atto giuridico vincolante, ossia un prelievo obbligatorio imposto per legge, diversamente dal prelievo in discussione nella causa Germania/[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, a differenza del regime oggetto della causa PreussenElektra, ai sensi del quale il finanziamento delle misure di sostegno alle energie rinnovabili proveniva esclusivamente da fonti private, i fondi utilizzati nell’ambito del regime lettone per compensare i costi collegati all’acquisto di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili al prezzo superiore fissato dallo Stato erano raccolti presso i consumatori finali. Si deve altresì ricordare che l’obbligo di acquisto nel contesto del regime lettone è imposto ad uno specifico operatore, interamente pubblico, e non già ad enti privati.
42.
Alla luce degli elementi che precedono, sono dell’avviso che, nonostante l’approccio adottato riguardo alla problematica che è stata sollevata dal governo tedesco, il regime lettone implichi «risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, da un lato, come spiegato al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, il regime è finanziato mediante un prelievo obbligatorio che è assimilabile a una tassa. Dall’altro, come esposto ai paragrafi 39 e 40 delle presenti conclusioni, le risorse implicate nel finanziamento del regime sono raccolte, gestite e ripartite da una società interamente detenuta dallo Stato e si trovano pertanto sempre sotto il controllo dello Stato.
2.
Presa di posizione sulla problematica sollevata dal governo tedesco
43.
La problematica sollevata dal governo tedesco è indice della complessità posta dall’interpretazione della nozione di «risorse statali», in particolare nel settore delle energie rinnovabili. La Corte è quindi chiamata a trovare un punto di equilibrio tra, da un lato, il «rischio di sottoinclusione», la quale comporterebbe che il diritto dell’Unione ammetta la creazione di regimi complessi che consentano di aggirare le norme relative agli aiuti di Stato, e, dall’altro, il «rischio di sovrainclusione», la quale risulterebbe dalla qualificazione come aiuti di Stato di misure di sostegno alle energie rinnovabili che non implicano l’impiego di risorse statali.
44.
In un contesto di questo tipo la Corte ha esaminato una serie di cause vertenti su regimi di sostegno alle energie rinnovabili istituiti dagli Stati membri. Orbene, l’elemento determinante che emerge da tale giurisprudenza è che, per dimostrare la sussistenza di risorse statali, i fondi implicati devono trovarsi costantemente sotto controllo pubblico ed essere effettivamente a disposizione dello Stato. In altri termini, la sussistenza di risorse statali dipende dal grado di controllo esercitato dallo Stato sui fondi implicati.
45.
Tale elemento consente, in primo luogo, di escludere l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato quando lo Stato non abbia alcun controllo sui fondi implicati. Ciò si verifica, ad esempio, quando un regime di sostegno alle energie rinnovabili preveda che fondi di origine privata siano ripartiti tra imprese senza che detti fondi vengano messi a disposizione dello Stato, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza PreussenElektra.
46.
In secondo luogo, dalla giurisprudenza richiamata ai paragrafi 31 e 32 delle presenti conclusioni risulta che la condizione del controllo delle risorse statali è considerata soddisfatta in due casi, vale a dire, da un lato, quando la misura in questione riguardi fondi alimentati con una tassa o con altri prelievi obbligatori quali contributi o oneri che giovino al bilancio dello Stato e possano quindi essere assimilati ad una tassa e, dall’altro, quando la legislazione nazionale imponga il versamento di un contributo e i fondi che ne derivano siano gestiti e spesi dallo Stato stesso o da un soggetto che agisce per conto e sotto il controllo dello Stato.
47.
Si tratta di due condizioni cumulative? Tale è, in sostanza, la problematica sollevata dal governo tedesco. A mio avviso, la risposta a questa domanda deve essere negativa.
48.
Ritengo che la giurisprudenza della Corte vada interpretata nel senso che, in presenza di fondi alimentati con una tassa o altri prelievi, contributi o oneri imposti a tutti i consumatori finali unilateralmente dal legislatore attraverso un atto giuridico vincolante e che possano quindi essere assimilati ad una tassa, tali risorse presentano sempre un carattere statale – che è evidentemente implicito nella nozione di «tassa» –, cosicché deve considerarsi soddisfatta la condizione relativa al controllo dei fondi da parte dello Stato e alla loro messa a disposizione di quest’ultimo. Tale posizione mi sembra peraltro confermata dalla giurisprudenza della Corte (
22
).
49.
Tuttavia, detta condizione non è l’unica che consenta di qualificare una misura come implicante risorse statali. La sussistenza di risorse statali può infatti essere dimostrata anche attraverso il secondo criterio, il quale permette di attestare che le risorse raccolte in forza di un atto legislativo rientrano effettivamente nel controllo dello Stato (
23
).
50.
A mio avviso, inoltre, il fatto che, in alcune cause, la Corte abbia deciso di procedere all’analisi di questo secondo criterio, pur avendo precedentemente concluso che si trattava di una tassa, non dovrebbe essere interpretato come un riconoscimento implicito del carattere cumulativo delle due condizioni in parola, come sostiene il governo tedesco. Ricordo, a tale proposito, che l’analisi che la Corte è stata chiamata ad effettuare, in particolare nelle cause sopra citate, riguardava misure sensibilmente diverse sotto il profilo della loro complessità tanto giuridica quanto economica. Ne consegue che un’analisi «dell’insieme delle circostanze» di una misura specifica – per riprendere i termini utilizzati dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. – può risultare necessaria nei casi in cui la natura fiscale della misura di cui trattasi non possa essere identificata in modo chiaro e inequivocabile. Inoltre, tale analisi sarà evidentemente necessaria quando la misura di cui trattasi non sia una tassa o un prelievo obbligatorio assimilabile ad una tassa.
51.
Rilevo, inoltre, che il carattere alternativo di queste due «condizioni» è confermato anche dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, secondo la mia interpretazione della sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA] (
24
), la Corte si è ritenuta obbligata a dover verificare gli altri elementi considerati dal Tribunale nella sentenza impugnata come indicanti l’origine statale delle risorse per il motivo che la sovrattassa EEG di cui si trattava in detta sentenza non presentava le stesse caratteristiche del supplemento del prezzo dell’energia elettrica esaminato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (vale a dire le caratteristiche di una tassa) (
25
). Peraltro, nella sentenza Achema e a. (
26
), la Corte ha rilevato che i fondi obbligatoriamente raccolti dai gestori di reti elettriche presso operatori economici e presso i consumatori finali possono essere considerati risorse statali (punti 64 e 65 di tale sentenza) e ha poi constatato, «inoltre», che si deve considerare che detti fondi, ripartiti tra i beneficiari del regime da un organismo sotto controllo pubblico, il quale non dispone di alcun potere discrezionale in merito alla determinazione e alla destinazione di tali fondi, restino sotto controllo pubblico (punti 66 e 67 di detta sentenza).
3.
Risposta alla questione pregiudiziale
52.
Alla luce di quanto precede, ritengo che alla prima questione pregiudiziale si debba rispondere dichiarando che l’obbligo imposto all’operatore pubblico di acquistare energia elettrica ad un prezzo superiore al prezzo di mercato da produttori che utilizzano fonti rinnovabili per produrre energia elettrica, traendo risorse dall’obbligo imposto al consumatore finale di un pagamento proporzionale al consumo effettuato, deve essere considerato come un aiuto concesso mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
B.
Sulla seconda questione pregiudiziale
53.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali fattori consentano di stabilire la data della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica in Lettonia e in che misura la situazione di tale mercato prima del 2007 incida sulla valutazione della sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
54.
Secondo il governo lettone, tale questione dovrebbe essere dichiarata irricevibile dalla Corte in quanto non potrebbe incidere sull’esito della controversia principale, dato che i risarcimenti richiesti dalle ricorrenti risponderebbero ai criteri di un «aiuto di Stato» a prescindere dal momento della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica.
55.
Sebbene spetti al giudice del rinvio, l’unico competente ad accertare e a valutare i fatti di cui alla controversia principale, pronunciarsi su tale questione, ritengo che, con essa, detto giudice si interroghi sulla possibilità che sussista un aiuto di Stato in un mercato non liberalizzato. Potrebbe infatti sorgere la questione se, in assenza di liberalizzazione del mercato dell’energia, possano mancare alcune delle condizioni previste all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ricordo, a tale proposito, che la qualificazione come «aiuto di Stato» presuppone che ricorrano quattro condizioni, tra cui quella secondo cui l’aiuto deve «falsare la concorrenza» e «incidere sugli scambi tra Stati membri».
56.
Si deve rilevare, da un lato, che la Corte ha già dichiarato che un vantaggio accordato a talune imprese, ad esempio sotto forma di sovvenzioni, può incidere negativamente sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza anche prima della liberalizzazione completa del mercato nel settore interessato (
27
). Dall’altro, la Corte ha rilevato che spetta al giudice nazionale valutare se il mercato sia aperto alla concorrenza (
28
). Ebbene, il giudice del rinvio sembra avere risposto in senso affermativo a tale questione, indicando che il mercato dell’energia elettrica lettone era già liberalizzato (e connesso ai mercati dell’energia elettrica di altri Stati membri) prima del 1
o
luglio 2007 e, di conseguenza, prima dell’epoca dei fatti dedotti nelle controversie principali.
57.
In tali circostanze, ritengo che la seconda questione debba essere dichiarata irricevibile dalla Corte in quanto sembra essere ipotetica e priva di incidenza sull’esito delle controversie principali. Ricordo, a questo proposito, che la Corte ha dichiarato di non essere competente a fornire una soluzione al giudice del rinvio laddove le questioni sottopostele non abbiano alcun collegamento con i fatti o con l’oggetto della causa principale e non siano quindi obiettivamente necessarie per la soluzione di detta causa (
29
).
C.
Sulla terza questione pregiudiziale
58.
Alla luce della risposta che propongo di dare alla prima questione pregiudiziale, ritengo che non sia necessario rispondere alla terza questione. Per il caso in cui la Corte ritenesse che occorra rispondere a tale questione, rinvio all’analisi seguente relativa alla quarta questione pregiudiziale.
D.
Sulle questioni pregiudiziali quarta e nona
59.
Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, qualora la misura di cui trattasi debba essere qualificata come «aiuto di Stato», l’accoglimento della domanda di risarcimento costituisca un nuovo aiuto oppure debba essere assimilato al pagamento di una parte dell’aiuto di Stato non ricevuta precedentemente. Con la nona questione, detto giudice si interroga sul punto se un aiuto di Stato concesso a titolo di tale risarcimento debba essere qualificato come «nuovo aiuto» oppure come «aiuto esistente» ai sensi dell’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento 2015/1589. Ritengo che, data la loro connessione, le due questioni debbano essere esaminate congiuntamente.
1.
Sull’incidenza della qualificazione delle domande di risarcimento delle ricorrenti alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato
60.
Si deve rilevare, in primo luogo, che le parti dei procedimenti principali hanno sollevato la questione se la constatazione dell’esistenza di un aiuto di Stato possa dipendere dalla qualificazione delle domande presentate in forza del diritto nazionale.
61.
A tale proposito, le ricorrenti e il governo dei [OSCURATO:PERSONA] considerano che, nei procedimenti principali, il giudice del rinvio debba pronunciarsi su una domanda di risarcimento fondata sulla responsabilità aquiliana dell’autorità di regolamentazione. Infatti, il danno di cui viene chiesto il risarcimento deriverebbe da un errore commesso da tale autorità che è stato peraltro accertato da un giudice nazionale. Così, basandosi sulla giurisprudenza della sentenza del 27 settembre 1988, Asteris e a. (
da 106/87 a 120/87
,
EU:C:1988:457
) descritta al paragrafo 63 delle presenti conclusioni, le ricorrenti sostengono che il fatto che l’azione proposta sia un’azione di risarcimento è sufficiente, di per sé, ad escludere l’esistenza di un aiuto di Stato.
62.
All’opposto, il governo lettone sostiene che il risarcimento chiesto dalle ricorrenti non corrisponde ad un’azione risarcitoria fondata su un danno provocato da un intervento dello Stato – e ciò nonostante la qualificazione di detta azione come tale nel diritto interno –, ma piuttosto all’ottenimento di un vantaggio previsto dall’articolo 30, paragrafo 3, della legge sul mercato dell’energia elettrica (
30
).
63.
Occorre rilevare, in secondo luogo, che la Corte si è già pronunciata su una questione analoga nella sentenza Asteris e a. dichiarando che gli aiuti di Stato hanno una natura giuridica del tutto diversa dal risarcimento che le autorità nazionali siano condannate a corrispondere ai singoli per un danno che abbiano loro causato (
31
). Infatti, versando un risarcimento, lo Stato mira a ripristinare la situazione finanziaria che sarebbe esistita se esso non l’avesse peggiorata con il proprio intervento. Non vi è dubbio che alcune forme di risarcimento concesse alle imprese non costituiscano aiuti di Stato. Per contro, l’obiettivo di un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, consiste nel conferire a determinate imprese un vantaggio che migliori la loro attuale situazione finanziaria e la loro posizione sul mercato rispetto ad altri concorrenti.
64.
Tuttavia, simili azioni risarcitorie non possono condurre ad eludere l’applicazione effettiva delle norme in materia di aiuti di Stato (
32
). Soggetti che non hanno potuto beneficiare di un aiuto non notificato alla [OSCURATO:PERSONA] e da essa non autorizzato non possono reclamare a titolo di «risarcimento» l’equivalente dell’importo dell’aiuto non ricevuto, in quanto ciò equivarrebbe a concedere indirettamente un aiuto illegale (
33
).
65.
Rilevo, in terzo luogo, che il fatto che il pagamento di una somma sia il risultato di una decisione giudiziaria non esclude, di per sé, che esso possa essere qualificato come «aiuto di Stato». Così, nella sentenza Buonotourist/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che l’Italia aveva concesso un aiuto di Stato per mezzo di una sentenza del Consiglio di Stato (Italia) che aveva attribuito a un fornitore di servizi di trasporto con autobus una compensazione per obblighi di servizio pubblico (
34
) Analogamente, nella sentenza DEI e [OSCURATO:PERSONA]/Alouminion tis Ellados, la Corte ha dichiarato che la Grecia aveva accordato un aiuto di Stato mediante un’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di Atene, Grecia) emessa in sede di procedimento sommario che aveva ristabilito per vari mesi una tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica in favore di un produttore di alluminio (
35
).
66.
È vero che, sotto il profilo puramente teorico, considerare che un aiuto di Stato possa essere concesso da un giudice nazionale contrasta con il principio della separazione dei poteri. Infatti, una decisione giudiziaria non crea (di per sé) nuovi diritti che non esistevano in precedenza, ma si limita ad interpretare e ad applicare norme giuridiche esistenti. Tuttavia, tale posizione di principio non può essere applicata pienamente nel settore degli aiuti di Stato, in particolare alla luce del fatto che in quest’ultimo è indifferente quale organismo statale conceda un aiuto di Stato (anche quando si tratti di un giudice).
67.
Per le ragioni di seguito illustrate, ritengo che una decisione giudiziaria che accolga le domande proposte dalle ricorrenti possa costituire un «aiuto di Stato», a prescindere dalla classificazione di tali domande come azioni di risarcimento ai sensi del diritto nazionale.
68.
A mio avviso, ciò discende, anzitutto, sia dalla citata sentenza Buonotourist/[OSCURATO:PERSONA], citata al paragrafo 65 delle presenti conclusioni, sia da una costante giurisprudenza della Corte secondo cui le misure di aiuto di Stato sono definite oggettivamente dai loro effetti e non dalla loro causa o dal loro scopo (
36
). Orbene, escludere automaticamente la sussistenza di un aiuto di Stato quando una decisione verta «formalmente» su una domanda di risarcimento comporterebbe che la nozione di aiuto di Stato non sia definita oggettivamente in funzione degli effetti di detta decisione, bensì soggettivamente a seconda dell’autorità pubblica che l’abbia adottata.
69.
Inoltre, l’adozione di un criterio formale sulla sola base del diritto nazionale per stabilire quali azioni possano dare diritto alla concessione di un aiuto di Stato comporterebbe, a mio avviso, un rischio reale di elusione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Sarebbe infatti sufficiente formulare come domanda di risarcimento una richiesta di aiuto di Stato illegale per sfuggire alle norme sugli aiuti di Stato e al controllo sia della [OSCURATO:PERSONA] che dei giudici nazionali. Orbene, è evidente che una soluzione siffatta comprometterebbe l’effetto utile dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
70.
Infine, le presenti cause illustrano, a mio parere, molto chiaramente tale rischio, in quanto sembra che – sulla base delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare – le azioni di risarcimento porteranno allo stesso risultato dell’applicazione della legge che prevede l’acquisto dell’energia elettrica ad un prezzo maggiorato, che costituisce un aiuto di Stato (come si è constatato in risposta alla prima questione pregiudiziale). Infatti, attraverso le azioni di risarcimento intentate, le ricorrenti chiedono a un giudice nazionale di concedere loro un aiuto di Stato di cui esse non hanno potuto precedentemente beneficiare in base alla legge. Il fatto che le domande delle ricorrenti siano qualificate come domande di risarcimento ai sensi del diritto nazionale non cambia in alcun modo tale constatazione. Di conseguenza, il risarcimento reclamato dalle ricorrenti può essere considerato un «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2.
Sulla qualificazione delle domande di risarcimento come aiuti «nuovi» o «esistenti»
71.
Ritengo che la risposta alla questione se, nel caso di specie, si tratti di un «nuovo aiuto» o di un «aiuto esistente» possa essere dedotta senza grande difficoltà dalla lettura del regolamento 2015/1589.
72.
Rammento, a tale proposito, che l’articolo 1, lettera c), del citato regolamento stabilisce che per «nuovi aiuti» si intendono tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti. Pertanto, dal momento che i risarcimenti accordati alle ricorrenti non rientrano in alcuna categoria di «aiuti esistenti» menzionati al punto b) di tale articolo, essi costituiscono «nuovi aiuti». In particolare, l’aiuto di Stato richiesto dalle ricorrenti non rientra manifestamente nell’ambito di applicazione dei punti ii) e iii) di detta disposizione, poiché non è stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio e non è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA].
73.
Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali quarta e nona dichiarando che una decisione con la quale il giudice nazionale conceda un risarcimento alle ricorrenti può costituire un «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e deve essere qualificata come «nuovo aiuto» ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589 in quanto non rientra in alcuna delle categorie di «aiuti esistenti» di cui all’articolo 1, lettera b), di tale regolamento.
E.
Sulla quinta questione pregiudiziale
74.
Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, qualora le domande di risarcimento di cui trattasi nei procedimenti principali debbano essere considerate come richieste di pagamento dell’aiuto di Stato non ricevuto in precedenza, tale pagamento debba dipendere dalla situazione attuale del mercato dell’energia elettrica e dalla normativa nazionale vigente, comprese le restrizioni attualmente esistenti per evitare le sovracompensazioni.
75.
Tenuto conto della risposta che propongo di dare alla quarta questione, ritengo che non sia necessario rispondere alla quinta questione.
76.
In ogni caso, sono dell’avviso che tale questione sia irricevibile, in quanto sembra riguardare la valutazione della compatibilità con il mercato interno dell’energia elettrica del versamento dei risarcimenti di cui trattasi, ove li si consideri come aiuti di Stato concessi sul fondamento del regime di aiuti di Stato in vigore tra il 2005 e il 2008. Ricordo a tale proposito che, secondo costante giurisprudenza, la valutazione della compatibilità con il mercato interno di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che opera sotto il controllo del giudice dell’Unione (
37
).
F.
Sulle questioni pregiudiziali sesta e settima
77.
Con le questioni sesta e settima, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, siano rilevanti, da un lato, il fatto che le centrali eoliche, a differenza delle centrali idroelettriche, abbiano beneficiato in passato di un aiuto integrale e, dall’altro, il fatto che solo una parte dei produttori di energia idroelettrica riceva un risarcimento.
78.
Al pari della [OSCURATO:PERSONA] e del governo lettone, ritengo che tali circostanze siano irrilevanti per la risoluzione delle controversie principali. Invero, tali fatti costituiscono eventualmente elementi di valutazione della compatibilità con il mercato interno del regime di aiuti in vigore tra il 2005 e il 2008, la quale rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], come rilevato al paragrafo 76 delle presenti conclusioni. Pertanto, a mio avviso, tali questioni devono essere respinte in quanto irricevibili.
G.
Sull’ottava questione pregiudiziale
79.
Con l’ottava questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i criteri previsti per gli aiuti de minimis siano applicabili agli aiuti in discussione nelle presenti cause, in quanto l’importo di tali aiuti non supera la soglia de minimis fissata all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013 (
38
).
80.
Occorre rammentare che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del citato regolamento, il massimale degli aiuti de minimis deve essere valutato tenendo conto degli aiuti già ricevuti dalle ricorrenti sul medesimo fondamento della medesima normativa durante lo stesso periodo.
81.
Rilevo inoltre che, se pure i giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, possono tuttavia essere loro sottoposte controversie nelle quali essi siano tenuti ad interpretare e ad applicare la nozione di aiuto, di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, segnatamente al fine di valutare se un provvedimento statale adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, debba o meno esservi soggetto (
39
).
82.
Pertanto, il giudice del rinvio può essere indotto a valutare se un aiuto di Stato rientri nel regime derogatorio degli aiuti de minimis. Spetta quindi a detto giudice verificare, in ciascuno dei procedimenti principali, se gli aiuti in questione non si cumulino con altri aiuti di Stato già ricevuti dalle ricorrenti in applicazione della legge sul mercato dell’energia elettrica o a titolo di altri regimi di aiuti autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] (
40
).
83.
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere all’ottava questione pregiudiziale dichiarando che spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013, se il cumulo degli aiuti di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali con altri aiuti ricevuti dalle stesse ricorrenti comporti il superamento della soglia fissata all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.
H.
Sulla decima questione pregiudiziale
84.
Con la decima questione, il giudice del rinvio chiede quale sia la decorrenza del termine di prescrizione decennale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.
85.
Al pari del governo lettone, ritengo che non occorra rispondere a tale questione, in quanto si basa sull’ipotesi che la concessione dei risarcimenti di cui trattasi sia assimilata ad un aiuto esistente, mentre detti risarcimenti devono essere considerati un «nuovo aiuto».
86.
Ad ogni modo, si deve osservare che la Corte ha già dichiarato che la data alla quale l’aiuto illegale viene effettivamente concesso al suo beneficiario costituisce l’inizio del termine di prescrizione (
41
), precisando al contempo che la data di concessione dell’aiuto non corrisponde alla data di adozione del regime di aiuti (
42
). Ricordo inoltre, a tale proposito, che, nella sentenza del 25 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑638/19 P
,
EU:C:2022:50
) (nella causa nota come «Micula»), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha precisato che il momento della concessione di un eventuale aiuto non era quello in cui il ricorrente otteneva il diritto materiale di chiedere un risarcimento alla Stato per un’asserita violazione, bensì quello in cui tale diritto veniva riconosciuto e quantificato in un’ordinanza del tribunale arbitrale. Infatti, è solo in quel preciso momento che un richiedente può ottenere il pagamento effettivo del risarcimento richiesto, acquisendo un diritto definitivo a ricevere tale aiuto, e che lo Stato è obbligato a concederlo. È inoltre a tale data che la misura poteva falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (
43
).
87.
Occorre tuttavia precisare che, nel caso di specie, le sentenze dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) hanno disposto la sospensione della loro esecuzione in attesa della notifica degli aiuti da loro accordati e della susseguente decisione della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. Pertanto, l’effettiva concessione degli aiuti, vale a dire il pagamento dei risarcimenti, non è ancora intervenuta e il termine di prescrizione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 non ha iniziato a decorrere.
88.
Alla luce della risposta fornita alle questioni pregiudiziali quarta e nona, alla decima questione pregiudiziale occorre rispondere dichiarando che, tenuto conto della qualificazione dell’azione di risarcimento come «nuovo aiuto», non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento 2015/1589, in quanto non è ancora scaduto il termine decennale di prescrizione dalla concessione dell’aiuto. Detto termine inizia a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza che ha accolto la domanda di risarcimento e tale data è il giorno in cui l’aiuto viene concesso al beneficiario ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento.
I.
Sull’undicesima questione pregiudiziale
89.
Con l’undicesima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, tenuto conto dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE nonché degli articoli 2 e 3 del regolamento 2015/1589, esso possa accogliere la domanda di risarcimento del danno solo alla condizione sospensiva che essa sia previamente notificata alla [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima la approvi.
90.
Ricordo, in primo luogo, che il compito assegnato dal diritto dell’Unione ai giudici nazionali nell’attuazione del sistema di controllo degli aiuti statali (
44
) comporta in particolare l’obbligo, qualora detti giudici accertino che la misura di cui trattasi avrebbe dovuto essere notificata alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, di verificare se lo Stato membro interessato abbia adempiuto tale obbligo e, se così non fosse, dichiarare illegittima detta misura (
45
). Ne consegue che un giudice nazionale è tenuto a trarre tutte le conseguenze, secondo il suo diritto nazionale, da una violazione delle norme in materia di aiuti di Stato e, più in particolare, da una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
91.
Risulta quindi dalla succitata giurisprudenza che il giudice del rinvio non può accogliere le domande di risarcimento dei produttori, in quanto tali domande si basano su un aiuto illegale. Come precisato al paragrafo 70 delle presenti conclusioni, il diritto al risarcimento avrebbe de facto lo stesso effetto dell’applicazione di una normativa contraria al diritto dell’Unione che comporti una distorsione della concorrenza. I produttori riceverebbero, infatti, una somma equivalente a quella che avrebbero ricevuto in applicazione del regime di aiuti illegale, cosa che il giudice nazionale deve, in linea di principio, impedire.
92.
Ricordo inoltre che, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici nazionali, questi ultimi valutano l’esistenza di un aiuto, ma non la sua compatibilità con il mercato interno, poiché quest’ultima valutazione rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] ed è soggetta al sindacato della Corte (
46
).
93.
Orbene, nel caso di specie, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha subordinato la concessione del risarcimento dei danni a una clausola sospensiva, secondo la quale le autorità lettoni non devono versare alcun aiuto prima di averlo notificato e avere ottenuto l’approvazione preventiva della [OSCURATO:PERSONA]. Prevedendo, nelle sue sentenze del 31 maggio e del 10 luglio 2019, che i risarcimenti che essa ha condannato le autorità nazionali a pagare alle ricorrenti potessero essere versati solo dopo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse dato il suo assenso o si ritenesse che l’avesse dato, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha quindi rispettato i requisiti di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
94.
Ritengo pertanto che all’undicesima questione occorra rispondere dichiarando che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE nonché gli articoli 2 e 3 del regolamento 2015/1589 devono essere interpretati nel senso che essi consentono di concedere un aiuto di Stato quando un giudice nazionale accolga una domanda di risarcimento dei danni a condizione che lo Stato membro interessato notifichi l’aiuto di cui trattasi alla [OSCURATO:PERSONA] e riceva da quest’ultima una decisione di autorizzazione di tale misura di aiuto.
J.
Sulla dodicesima questione pregiudiziale
95.
Con la dodicesima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia rilevante, ai fini della valutazione dell’esistenza di un aiuto di Stato, il fatto che il risarcimento del danno subito sia richiesto a un ente pubblico diverso da quello che è tenuto, in linea di principio, ad acquistare l’energia elettrica «verde» dai produttori e il cui bilancio è destinato unicamente ad assicurare il suo stesso funzionamento.
96.
In altri termini, tale questione equivale a chiedere se lo status giuridico e i compiti assegnati alla persona giuridica cui spetta corrispondere un vantaggio finanziario siano rilevanti per valutare se tale vantaggio sia concesso mediante «risorse statali». Detta questione sembra derivare dalle caratteristiche particolari delle presenti cause e, segnatamente, dalla specificità del diritto nazionale che, nel caso di specie, ha affidato la fissazione della tariffa maggiorata dell’energia elettrica a una persona diversa da quella competente ad acquistare l’energia elettrica «verde» a tale tariffa (
47
). Orbene, conformemente al diritto nazionale, l’autorità di regolamentazione non poteva, in linea di principio, utilizzare il proprio bilancio per versare aiuti di Stato, tenuto conto delle limitazioni imposte dal diritto nazionale, che le consente di utilizzare i suoi fondi solo per assicurare il suo stesso funzionamento.
97.
Dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE risulta che il legislatore dell’Unione ha attribuito rilevanza, ai fini della valutazione di un aiuto, non già a quale sia l’organismo incaricato del pagamento di un aiuto di Stato, bensì all’origine dei fondi con i quali sarà pagato l’aiuto di cui trattasi. Inoltre, dalla giurisprudenza risulta chiaramente che per pronunciarsi su tale punto non rilevano né lo status pubblico o privato, né l’autonomia della persona incaricata di assegnare il vantaggio di cui trattasi (
48
).
98.
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla dodicesima questione pregiudiziale dichiarando che lo status giuridico e i compiti assegnati a una persona giuridica dal diritto nazionale non sono rilevanti per valutare se un vantaggio sia concesso mediante «risorse statali», dato che la fonte specifica delle risorse statali non incide sulla qualificazione della misura come aiuto di Stato.
K.
Sulla tredicesima questione pregiudiziale
99.
Con la tredicesima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2002/20 possa precludere l’eventuale risarcimento delle ricorrenti.
100.
Orbene, si deve rilevare che le presenti cause non rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva, in quanto essa non si applica al settore dell’energia elettrica. Inoltre, nessuna disposizione della suddetta direttiva sembra indicare che essa trovi applicazione in settori diversi dal mercato delle comunicazioni elettroniche. Tale questione deve pertanto essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.
V.
Conclusione
101.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia):
1)
L’obbligo imposto all’operatore pubblico di acquistare energia elettrica ad un prezzo superiore al prezzo di mercato da produttori che utilizzano fonti rinnovabili per produrre energia elettrica, traendo risorse dall’obbligo imposto al consumatore finale di un pagamento proporzionale al consumo effettuato, deve essere considerato come un aiuto concesso mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2)
Una decisione con la quale il giudice nazionale conceda un risarcimento può costituire un “aiuto di Stato” ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e deve essere qualificata come “nuovo aiuto” ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto essa non rientra in alcuna delle categorie di “aiuti esistenti” di cui all’articolo 1, lettera b), di tale regolamento.
3)
Spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della [OSCURATO:PERSONA], del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, se il cumulo degli aiuti di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali con altri aiuti ricevuti comporti il superamento della soglia fissata all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.
4)
Tenuto conto della qualificazione dell’azione di risarcimento come “nuovo aiuto”, non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento 2015/1589, in quanto non è ancora scaduto il termine decennale di prescrizione dalla concessione dell’aiuto. Detto termine inizia a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza che ha accolto la domanda di risarcimento e tale data è il giorno in cui l’aiuto viene concesso al beneficiario ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento.
5)
L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE nonché gli articoli 2 e 3 del regolamento 2015/1589 devono essere interpretati nel senso che consentono di concedere un aiuto di Stato quando un giudice nazionale accolga una domanda di risarcimento a condizione che lo Stato membro interessato notifichi l’aiuto di cui trattasi alla [OSCURATO:PERSONA] europea e riceva una decisione di quest’ultima che approva tale misura di aiuto.
6)
Lo status giuridico e i compiti assegnati a una persona giuridica dal diritto nazionale non sono rilevanti per valutare se un vantaggio sia concesso mediante “risorse statali”, dato che la fonte specifica delle risorse statali non incide sulla qualificazione della misura come aiuto di Stato.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (
GU 2013, L 352, pag. 1
).
(
3
) Regolamento del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (
GU 2015, L 248, pag. 9
).
(
4
) Regolamento del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (
GU 1999, L 83, pag. 1
).
(
5
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (
GU 2002, L 108, pag. 21
), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (
GU 2009, L 337, pag. 37
) (in prosieguo: la «direttiva 2002/20»).
(
6
) L’asserito danno corrisponderebbe alla differenza tra il prezzo pagato alle ricorrenti dall’operatore pubblico e il prezzo al quale quest’ultimo avrebbe dovuto acquistare l’energia elettrica se la tariffa media di vendita dell’energia elettrica fosse stata fissata per il periodo compreso tra il 1
o
marzo 2006 e il 30 novembre 2007 per la [OSCURATO:PERSONA] e tra il 1
o
marzo 2006 e il 30 settembre 2008 per la GM.
(
7
) Sentenza del 13 settembre 2017, ENEA (
C‑329/15
,
EU:C:2017:671
, punto
17
e giurisprudenza ivi citata).
(
8
) V., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, punto
24
e giurisprudenza ivi citata).
(
9
) Sentenza del 28 marzo 2019, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C‑405/16 P; in prosieguo: la «sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA]»,
EU:C:2019:268
, punto
49
e giurisprudenza ivi citata).
(
10
) Sentenza del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, punto
24
).
(
11
) Sentenza del 13 settembre 2017, ENEA (
C‑329/15
,
EU:C:2017:671
, punto
24
e giurisprudenza ivi citata).
(
12
) Sentenza del 13 settembre 2017, ENEA (
C‑329/15
,
EU:C:2017:671
, punto
25
e giurisprudenza ivi citata).
(
13
) Sentenze del 2 luglio 1974, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (
173/73
,
EU:C:1974:71
, punto
35
), e del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a. (
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, punto
25
).
(
14
) Sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a. (
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, punti
30
e
35
e giurisprudenza ivi citata).
(
15
) Sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA], punti 60 e 84 e giurisprudenza ivi citata.
(
16
) Sentenza del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑206/06; in prosieguo: la sentenza «[OSCURATO:PERSONA] e a.»,
EU:C:2008:413
, punti da
45
a
47
e
66
), nonché sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA], punti da 65 a 71.
(
17
) [OSCURATO:PERSONA] e a. V. anche sentenze del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a. (
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
), e del 15 maggio 2019, Achema e a. (
C‑706/17
,
EU:C:2019:407
).
(
18
) Sentenza del 13 marzo 2001 (C‑379/98; in prosieguo: la «sentenza PreussenElektra»,
EU:C:2001:160
, punti
58
e
59
).
(
19
) Sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA] (punti 70 e 71).
(
20
) V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni.
(
21
) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punti 69 e 70).
(
22
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punti da 69 a 75); v., anche, sentenze del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a. (C‑262/12, EU:2013, punti 21, 25 e da 28 a 36); del 15 maggio 2019, Achema e a. (
C‑706/17
,
EU:C:2019:407
, punti da
63
a
67
), e del 16 settembre 2021, FVE Holýšov I e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑850/19 P
, non pubblicata,
EU:C:2021:740
, punto
46
).
(
23
) Affinché tale condizione sia considerata soddisfatta, occorre dimostrare che i fondi sono raccolti e gestiti da un’impresa sotto controllo dello Stato.
(
24
) V. punti da 65 a 72 di tale sentenza. V. altresì, in tal senso, sentenza del 16 settembre 2021, FVE Holýšov I e a. (
C‑850/19 P
,
EU:C:2021:740
, punto
46
).
(
25
) Così, al punto 72 della sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA], solo dopo avere escluso la sussistenza di un «prelievo speciale» la Corte ha considerato che, «conseguentemente», occorreva verificare se gli altri due elementi evocati (vale a dire il controllo statale sui fondi o sui gestori di rete) legittimassero «nondimeno» la conclusione secondo cui i fondi generati dalla sovrattassa «EEG» costituivano risorse statali.
(
26
) Sentenza del 15 maggio 2019 (
C‑706/17
,
EU:C:2019:407
).
(
27
) Sentenza del 10 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA] del Mediterraneo (
C‑140/09
,
EU:C:2010:335
, punto
49
).
(
28
) Sentenza del 10 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA] del Mediterraneo (
C‑140/09
,
EU:C:2010:335
, punto
50
).
(
29
) Sentenza del 17 maggio 1994, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑18/93
,
EU:C:1994:195
, punto
14
).
(
30
) Tale disposizione prevedeva il diritto di vendere l’eccedenza di energia elettrica all’operatore pubblico ad un prezzo pari al doppio della tariffa media di vendita dell’energia elettrica, superiore a quello fissato durante il periodo in questione.
(
31
) Sentenza del 27 settembre 1988 (
da 106/87 a 120/87
,
EU:C:1988:457
, punto
23
).
(
32
) Sentenza dell’11 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑505/14
,
EU:C:2015:742
, punti da
42
a
44
).
(
33
) Conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] nelle cause riunite Atzeni e a. (
C‑346/03 e C‑529/03
,
EU:C:2005:256
, paragrafo
198
).
(
34
) Sentenza del 4 marzo 2020 (
C‑586/18 P
,
EU:C:2020:152
, punti da
88
a
97
).
(
35
) Sentenza del 26 ottobre 2016 (
C‑590/14 P
,
EU:C:2016:797
, punti
58
e
59
).
(
36
) Sentenza dell’8 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑81/10 P
,
EU:C:2011:811
, punto
17
).
(
37
) Sentenza del 23 marzo 2006, Enirisorse (
C‑237/04
,
EU:C:2006:197
, punto
23
).
(
38
) Tale questione sembra essere motivata dal fatto che ciascuno degli importi ottenuti dalle ricorrenti è effettivamente inferiore alla soglia de minimis.
(
39
) Sentenza del 26 ottobre 2016, DEI e [OSCURATO:PERSONA]/Alouminion tis Ellados (
C‑590/14 P
,
EU:C:2016:797
, punto
98
e giurisprudenza ivi citata).
(
40
) Rilevo, a tale proposito, che sia il giudice del rinvio che alcune delle parti del procedimento fanno riferimento al regime di aiuti di Stato che era in vigore parallelamente alla misura oggetto dei procedimenti principali e che è stato approvato con decisione SA.43140 (2015/NN) della [OSCURATO:PERSONA] del 24 aprile 2017 – Sostegno alle energie rinnovabili e alla cogenerazione.
(
41
) Sentenza del 26 aprile 2018, ANGED (
C‑233/16
,
EU:C:2018:280
, punti
79
e
82
).
(
42
) Sentenza dell’8 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑81/10 P
,
EU:C:2011:811
, punto
81
).
(
43
) Sentenza del 25 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑638/19 P
,
EU:C:2022:50
, punti da
123
a
125
).
(
44
) Sentenza del 26 ottobre 2016, DEI e [OSCURATO:PERSONA]/Alouminion tis Ellados (
C-590/14 P
,
EU:C:2016:797
, punti da
95
a
98
e giurisprudenza ivi citata).
(
45
) Sentenza del 19 marzo 2015, OTP Bank (
C‑672/13
,
EU:C:2015:185
, punto
68
).
(
46
) Sentenza del 2 maggio 2019, A‑Fonds (
C‑598/17
,
EU:C:2019:352
, punti
45
e
46
).
(
47
) Ricordo a tale proposito che, secondo il diritto nazionale, la società Latvenergo aveva il compito di acquistare l’eccedenza di energia elettrica prodotta al prezzo maggiorato, mentre la tariffa media di vendita dell’energia elettrica era fissata dalla [OSCURATO:PERSONA] di regolamentazione in veste di autorità di regolamentazione del mercato dell’energia elettrica.
(
48
) Sentenza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/TV2/Danmark (
C‑656/15 P
,
EU:C:2017:836
, punti
44
e
45
).