CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13820/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a BERGAMO il 23/10/1994 avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro indicata in epigrafe con la quale è stata confermata t.PM-(Zoo la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Emrenn in ordine al reato di cui all art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (coltivazione di 27 piante di marijuana con apprestamento di mezzi di tipo professionale). L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla denegata configurabilità dell'uso personale dello stupefacente. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'indagine circa l'uso personale della sostanza deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziarla al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. Tanto premesso giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua e non manifestamente illogica, valorizzando non solo il dato quantitativo, di per sé oltremodo rilevante (11.000 dosi medie singole ricavabili), ma considerando altri significativi elementi quali le modalità organizzate della coltivazione (locale adibito alla coltivazione professionale supportato da impianto elettrico e idraulico perfettamente funzionante, attivo all'arrivo della PG e costituito da stufetta, timer, ventilatore, lampada luminaria, filtro dell'aria, condotti di areazione e carta riflettente, bustoni di terriccio, fertilizzanti, bilancino di precisione) che esulano della modesta coltivazione ad uso domestico). Si tratta di considerazioni prive di fratture logiche e rispettose dei principi sopra illustrati. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del 1ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M