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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 07873/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione degli artt. 234 e 603 cod. proc. pen. conseguente alla mancata acquisizione della sentenza emessa nei confronti dell'imputato in altro procedimento, è manifestamente infondato.

I giudici di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, hanno rimarcato l'inutilizzabilità della sentenza allegata alla memoria conclusiva in quanto prodotta nel giudizio di appello cartolare in assenza di una richiesta di rinnovazione dibattimentale da parte dell'appellante (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, inoltre, che la Corte di appello, con motivazione esente da manifesta illogicità e congrua con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della "non necessarietà" ai fini della decisione della sentenza allegata dalla difesa (vedi pagina 4 della sentenza impugnata).

Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di cui al capo di imputazione è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e coerente con le risultanze processuali e, di conseguenza, non censurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione degli artt. 234 e 603 cod. proc. pen. conseguente alla mancata acquisizione della sentenza emessa nei confronti dell'imputato in altro procedimento, è manifestamente infondato. I giudici di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, hanno rimarcato l'inutilizzabilità della sentenza allegata alla memoria conclusiva in quanto prodotta nel giudizio di appello cartolare in assenza di una richiesta di rinnovazione dibattimentale da parte dell'appellante (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, inoltre, che la Corte di appello, con motivazione esente da manifesta illogicità e congrua con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della "non necessarietà" ai fini della decisione della sentenza allegata dalla difesa (vedi pagina 4 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di cui al capo di imputazione è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e coerente con le risultanze processuali e, di conseguenza, non censurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] s
Sentenza Cassazione n. 07873/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris