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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 20218/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 settembre 2020 dalla Corte d'Appello di Torino, che ha riformato - riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena - la sentenza del Tribunale di Torino, resa all'esito di rito abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di evasione e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità.

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione.

La parte sostiene che la Corte territoriale si sarebbe erroneamente pronunciata solo in ordine al profilo sanzionatorio e al riconoscimento delle attenuanti generiche, quando invece con l'atto d'appello era stato chiesto anche il riconoscimento dello stato di necessità.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Dall'atto d'appello, invero, risulta con evidenza che la parte aveva chiesto solo di escludere la recidiva, di riconoscere le attenuanti generiche e di irrogare il minimo della pena.

Secondo il ricorrente, invece, l'atto di impugnazione avrebbe esteso l'effetto devolutivo anche alla valutazione della sussistenza dello stato di necessità.

Tanto dovrebbe essere desunto dalla parte dell'atto di impugnazione in cui si afferma: «in tale contesto il [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente pensato di evadere dal suo regime per provvedere a quelle indispensabili esigenze di vita proprie e della propria famiglia a cui nessuno poteva provvedere».

Tale passaggio, tuttavia, si inseriva in un contesto nel quale si faceva esclusivamente riferimento al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle attenuanti generiche.

L'atto di appello (che, peraltro, a pena di inammissibilità, rilevabile anche in sede di legittimità, deve essere specifico anche con riferimento alle richieste), quindi, da un lato, limitava specificamente le richieste all'esclusione della recidiva, al riconoscimento delle generiche e all'applicazione di un più mite trattamento sanzionatorio e, dall'altro, risultava privo di qualsiasi riferimento all'art. 54 cod. pen. e allo stato di necessità.

Si deve, pertanto, escludere che, con esso, la parte possa avere devoluto alla Corte d'Appello anche la questione del riconoscimento della scriminante in questione.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P2Ts idente .6o a Pezzull - r/ CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 settembre 2020 dalla Corte d'Appello di Torino, che ha riformato - riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena - la sentenza del Tribunale di Torino, resa all'esito di rito abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di evasione e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione. La parte sostiene che la Corte territoriale si sarebbe erroneamente pronunciata solo in ordine al profilo sanzionatorio e al riconoscimento delle attenuanti generiche, quando invece con l'atto d'appello era stato chiesto anche il riconoscimento dello stato di necessità. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Dall'atto d'appello, invero, risulta con evidenza che la parte aveva chiesto solo di escludere la recidiva, di riconoscere le attenuanti generiche e di irrogare il minimo della pena. Secondo il ricorrente, invece, l'atto di impugnazione avrebbe esteso l'effetto devolutivo anche alla valutazione della sussistenza dello stato di necessità. Tanto dovrebbe essere desunto dalla parte dell'atto di impugnazione in cui si afferma: «in tale contesto il [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente pensato di evadere dal suo regime per provvedere a quelle indispensabili esigenze di vita proprie e della propria famiglia a cui nessuno poteva provvedere». Tale passaggio, tuttavia, si inseriva in un contesto nel quale si faceva esclusivamente riferimento al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle attenuanti generiche. L'atto di appello (che, peraltro, a pena di inammissibilità, rilevabile anche in sede di legittimità, deve essere specifico anche con riferimento alle richieste), quindi, da un lato, limitava specificamente le richieste all'esclusione della recidiva, al riconoscimento delle generiche e all'applicazione di un più mite trattamento sanzionatorio e, dall'altro, risultava privo di qualsiasi riferimento all'art. 54 cod. pen. e allo stato di necessità. Si deve, pertanto, escludere che, con esso, la parte possa avere devoluto alla Corte d'Appello anche la questione del riconoscimento della scriminante in questione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P2Ts idente .6o a Pezzull - r/ CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 20218/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris