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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34357/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato è presente [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 20 maggio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Messina, dichiarava estinto per prescrizione il reato di illecita cessione di sostanze stupefacenti contestato a [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di scommesse clandestine sulle corse di cavalli.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia.

3. [OSCURATO:PERSONA] eleva tre motivi di ricorso.

Con il primo, deduce vizio di cui all'art. 606, secondo comma, lett. c) cod proc pen.

Le intercettazioni poste alla base della affermazione della penale responsabilità erano inutilizzabili mancando l'elemento della connessione qualificata di cui all'art. 12 cod proc pen, secondo il noto 1)A principio enunciato tigirtia SU n.51 del 2019, Cavallo.

Il compendio intercettivo utilizzato era stato infatti disposto per l'accertamento dei reati di cui all'art. 416 bis, 575 e 74 DPR 309/1990, in ordine ai quali non si poteva certo ipotizzare alcuna connessione qualificata con il reato associativo finalizzato alle scommesse cladestine, oggetto del procedimento.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una posizione qualificata nella compagine associativa.

I giudici di merito avevano illogicamente ed illegittimamente sovrapposto l'elemento fattuale della organizzazione della singola gara con gli elementi strutturali della partecipazione qualificata ad un organismo associativo.

Con il terzo motivo, deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non era stato argomentato .

4. [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, lamenta menifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza in ordine alla valutazione di insussistenza di cause evidenti di proscioglimento a carico dell'imputato.

La Corte territoriale aveva errato nel ritenere che i motivi di appello non avessero tratteggiato alcuna questione inerente alla evidenza dell'innocenza, escludendo così a priori, quanto al ricorrente, l'applicabilità dell'art. 129 cod proc pen.

Al contrario, i motivi di gravame evidenziavano i palesi errori in cui era incorso il giudice di primo grado e la totale assenza di prove a carico dell'imputato.

L'imputato ha presentato motivi aggiunti con cui ha dedotto vizio di violazione di legge per inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità in relazione all'art. 6 CEDU. [OSCURATO:PERSONA], presente all'udienza tenutasi davanti alla Corte d'Appello in videoconferenza, era stato negato il diritto di rendere dichiarazioni spontanee, come documentato dal verbale di udienza allegato.

In tal modo, era stata negata all'imputato l'esplicazione del diritto di difesa garantito dalla Carta sovranazionale. 5.11 procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa Turano ha depositato memoria ex art. 121 cod proc pen in replica alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorso Bonna. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorso non si contrappone alla motivazione dei giudici di merito, limitandosi alla enunciazione del principio affermato dalla sezioni Unite di questa Corte, (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277395 - 01) secondo cui ai fini dell'utilizzabiità delle intercettazioni, deve considerarsi procedimento " diverso" ai sensi dell'art. 270 cod proc pen, ogni procedimento non collegato da un rapporto di connessione qualificata ex art. 12 cod proc pen.

Orbene, sulla questione, ampiamente trattata e risolta nel medesimo senso in primo e secondo grado, le sentenze di merito hanno rilevato che il decreto dì autorizzazione era motivato dalla necessità di approfondire le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'esistenza di un gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ed hanno sottolineato che le risultanze delle captazioni avevano disvelato che , nel quadro della associazione di tipo mafioso, si inserivano attività associative criminali quali quella oggetto del presente processo, espressione di un capillare controllo del territorio, tale da poter consentire la chiusura di interi tratti di strada urbana con la totale acquiescenza da parte dei residenti.

Sussiste, quindi, una compiuta motivazione sulla connessione di tipo teleologico tra i reati, non specificamente criticata con i motivi di ricorso per cassazione. 1.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, risolvendosi in una generica censura in punto di fatto alle osservazioni contenute nella sentenza impugnata quanto agli elementi rivelatori del ruolo preminente del Bonna nell'organizzazione della attività criminale, : la motivazione fa riferimento non soltanto alla circostanza della organizzazione materiale delle corse, in ordine alla quale l'odierno ricorrente aveva un ruolo di assoluto protagonista, ma anche alla autorevolezza riconosciutagli dal gruppo nella gestione della attività (in termini, cfr. sez. 3 n. 2039 del 02/02/2018 ,Rv. 274816;sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012;Rv. 254317 - 01 ). 1.3 Anche il terzo motivo, inerente al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale sottolinea, in proposito, l'esistenza di allarmanti elementi negativi riguardanti la personalità dell'imputato quali il fatto di essere gravato da numerosi precedenti e sottoposto, con decreto del 15 luglio 2014, alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Va allora rammentato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.28348901;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 ,Rv. 2709 86 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01.)

2. Ricorso Turiano 2.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.

Occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una "constatazione", che a un atto di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274),Invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (Sez. 6, n. 31463 del 8 aprile 2004, Delehaye, Rv. 229275).

Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22 gennaio 2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 1, n. 43853 del 24 settembre 2013, Giuffrida, Rv. 258441; Sez. 4, n. 23680 del 7 maggio 2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202).

2.2. Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte, anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze di merito, non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen., conformemente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale.

L'analisi della posizione dell'imputato, da compiere attraverso una complessa disamina del materiale intercettivo e delle altre fonti di itittAtclie prova acquisite, non certo accertamenti rapidamente effettuabili, né emerge, sotto questi profili, alcuna evidenza di estraneità ai fatti. 2.3 E' manifestamente infondato anche il secondo motivo.

Il rigetto della richiesta dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee determina una nullità relativa, e non assoluta, cosicché la stessa deve essere immediatamente eccepita ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen (Sez. 1 - n. 50430 del 25/09/2018, Rv. 274515 - 01).

A fronte del diniego espresso all'udienza di discussione, risultante dal verbale allegato, il ricorrente aveva l'onere di sollevare immediatamente la questione di nullità, altrimenti sanata.

Al riguardo va ulteriormente aggiunto che, trattandosi di una nullità di carattere relativo, il motivo aggiunto si appalesa inammissibile, in quanto privo di qualsivoglia connessione con i motivi oggetto del ricorso principale.

3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi.

Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M. • Dichiara inammissibili i ricorsi condanna i ricorrenti al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato è presente [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 20 maggio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Messina, dichiarava estinto per prescrizione il reato di illecita cessione di sostanze stupefacenti contestato a [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di scommesse clandestine sulle corse di cavalli. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia. 3. [OSCURATO:PERSONA] eleva tre motivi di ricorso. Con il primo, deduce vizio di cui all'art. 606, secondo comma, lett. c) cod proc pen. Le intercettazioni poste alla base della affermazione della penale responsabilità erano inutilizzabili mancando l'elemento della connessione qualificata di cui all'art. 12 cod proc pen, secondo il noto 1)A principio enunciato tigirtia SU n.51 del 2019, Cavallo. Il compendio intercettivo utilizzato era stato infatti disposto per l'accertamento dei reati di cui all'art. 416 bis, 575 e 74 DPR 309/1990, in ordine ai quali non si poteva certo ipotizzare alcuna connessione qualificata con il reato associativo finalizzato alle scommesse cladestine, oggetto del procedimento. Con il secondo motivo, lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una posizione qualificata nella compagine associativa. I giudici di merito avevano illogicamente ed illegittimamente sovrapposto l'elemento fattuale della organizzazione della singola gara con gli elementi strutturali della partecipazione qualificata ad un organismo associativo. Con il terzo motivo, deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non era stato argomentato . 4. [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, lamenta menifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza in ordine alla valutazione di insussistenza di cause evidenti di proscioglimento a carico dell'imputato. La Corte territoriale aveva errato nel ritenere che i motivi di appello non avessero tratteggiato alcuna questione inerente alla evidenza dell'innocenza, escludendo così a priori, quanto al ricorrente, l'applicabilità dell'art. 129 cod proc pen. Al contrario, i motivi di gravame evidenziavano i palesi errori in cui era incorso il giudice di primo grado e la totale assenza di prove a carico dell'imputato. L'imputato ha presentato motivi aggiunti con cui ha dedotto vizio di violazione di legge per inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità in relazione all'art. 6 CEDU. [OSCURATO:PERSONA], presente all'udienza tenutasi davanti alla Corte d'Appello in videoconferenza, era stato negato il diritto di rendere dichiarazioni spontanee, come documentato dal verbale di udienza allegato. In tal modo, era stata negata all'imputato l'esplicazione del diritto di difesa garantito dalla Carta sovranazionale. 5.11 procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa Turano ha depositato memoria ex art. 121 cod proc pen in replica alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorso Bonna. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorso non si contrappone alla motivazione dei giudici di merito, limitandosi alla enunciazione del principio affermato dalla sezioni Unite di questa Corte, (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277395 - 01) secondo cui ai fini dell'utilizzabiità delle intercettazioni, deve considerarsi procedimento " diverso" ai sensi dell'art. 270 cod proc pen, ogni procedimento non collegato da un rapporto di connessione qualificata ex art. 12 cod proc pen. Orbene, sulla questione, ampiamente trattata e risolta nel medesimo senso in primo e secondo grado, le sentenze di merito hanno rilevato che il decreto dì autorizzazione era motivato dalla necessità di approfondire le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'esistenza di un gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ed hanno sottolineato che le risultanze delle captazioni avevano disvelato che , nel quadro della associazione di tipo mafioso, si inserivano attività associative criminali quali quella oggetto del presente processo, espressione di un capillare controllo del territorio, tale da poter consentire la chiusura di interi tratti di strada urbana con la totale acquiescenza da parte dei residenti. Sussiste, quindi, una compiuta motivazione sulla connessione di tipo teleologico tra i reati, non specificamente criticata con i motivi di ricorso per cassazione. 1.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, risolvendosi in una generica censura in punto di fatto alle osservazioni contenute nella sentenza impugnata quanto agli elementi rivelatori del ruolo preminente del Bonna nell'organizzazione della attività criminale, : la motivazione fa riferimento non soltanto alla circostanza della organizzazione materiale delle corse, in ordine alla quale l'odierno ricorrente aveva un ruolo di assoluto protagonista, ma anche alla autorevolezza riconosciutagli dal gruppo nella gestione della attività (in termini, cfr. sez. 3 n. 2039 del 02/02/2018 ,Rv. 274816;sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012;Rv. 254317 - 01 ). 1.3 Anche il terzo motivo, inerente al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte territoriale sottolinea, in proposito, l'esistenza di allarmanti elementi negativi riguardanti la personalità dell'imputato quali il fatto di essere gravato da numerosi precedenti e sottoposto, con decreto del 15 luglio 2014, alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Va allora rammentato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.28348901;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 ,Rv. 2709 86 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01.) 2. Ricorso Turiano 2.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una "constatazione", che a un atto di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274),Invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (Sez. 6, n. 31463 del 8 aprile 2004, Delehaye, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22 gennaio 2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 1, n. 43853 del 24 settembre 2013, Giuffrida, Rv. 258441; Sez. 4, n. 23680 del 7 maggio 2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202). 2.2. Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte, anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze di merito, non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen., conformemente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale. L'analisi della posizione dell'imputato, da compiere attraverso una complessa disamina del materiale intercettivo e delle altre fonti di itittAtclie prova acquisite, non certo accertamenti rapidamente effettuabili, né emerge, sotto questi profili, alcuna evidenza di estraneità ai fatti. 2.3 E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. Il rigetto della richiesta dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee determina una nullità relativa, e non assoluta, cosicché la stessa deve essere immediatamente eccepita ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen (Sez. 1 - n. 50430 del 25/09/2018, Rv. 274515 - 01). A fronte del diniego espresso all'udienza di discussione, risultante dal verbale allegato, il ricorrente aveva l'onere di sollevare immediatamente la questione di nullità, altrimenti sanata. Al riguardo va ulteriormente aggiunto che, trattandosi di una nullità di carattere relativo, il motivo aggiunto si appalesa inammissibile, in quanto privo di qualsivoglia connessione con i motivi oggetto del ricorso principale. 3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi. Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. • Dichiara inammissibili i ricorsi condanna i ricorrenti al pagament
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