CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 16912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo e secondo motivo sono proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento all' incnsurabile accertamento in fatto della condotta violenta oppositiva tenuta dal ricorrente consistita nel dimenarsi e nello scalciare nei confronti degli agenti - ai quali cagionava le lesioni di cui al capo B) ( v. pg. 10 della sentenza), Ritenuto che il terzo motivo involge questione non devoluta - come risulta dal testo della sentenza - in appello, limitato alla mancata concessione delle attenuenti generiche ed della sospensione condizionale della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Angel apozzi Ana.éIoI Costanzo [OSCURATO:PERSONA] og.91, 0 .2 iw 2022 IL