CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 27073/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da omissis Z.A. parti civili nel procedimento penale a carico di D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 20/12/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato la Corte di appello di Catania ha rigettato la richiesta di correzione di errore materiale avanzata dalle predette parti civili nel procedimento penale definitosi con la sentenza emessa il 13 dicem- bre 2024 dalla Corte di appello di Catania che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di ufficio nell'interesse dell'imputato G.C. ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., in relazione al disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod.proc.pen. per mancanza di elezione di domicilio e di procura speciale. Con il provvedimento impugnato è stato affermato che il rimedio previsto dall'art. 130 cod.proc.pen. non è attivabile rispetto a errori che investono profili di valutazione discrezionali come affermato nella sentenza della Sez. 4 n. 6807 del 24 gennaio 2024 in un caso di sentenza di patteggiamento. Inoltre, è stato osservato che l'inammissibilità è stata dichiarata per un profilo chiaramente riconoscibile anche dalle parti civili. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, hanno proposto ricorso le parti civili, deducendo un primo motivo per violazione di legge, evidenziando la differenza del caso in esame rispetto a quello relativo alla sentenza di patteggiamento soggetta a dei limiti di impugnazione. Con il secondo motivo deducono violazione di legge atteso che la sentenza di inammissibilità è stata emessa dopo che la Corte di appello aveva fissato udienza ex art. 598-bis cod.proc.pen. dando alle parti civili la facoltà di depositare le proprie conclusioni scritte, come poi avvenuto nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Correttamente la Corte di appello ha rilevato che l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile non è emendabile con il rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc. trattandosi di una statuizione che implica valutazioni discrezionali circa la fondatezza o meno della richiesta, essendo le spese suscettibili di com- pensazione totale o parziale. Per inciso va ricordato che il giudice può dichiarare, anche d'ufficio, con pro- cedura de plano l'inammissibilità dell'impugnazione e disporre l'esecuzione del provvedimento impugnato„ senza nulla disporre in tema di spese in favore della parte civile, non essendo previsto alcun contraddittorio che possa giustificare una condanna alle spese del giudizio. Si è, in particolare, osservato (Sez. 3, 22/11/2000, Rv. 18354; Sez. 3, n. 34823 del 30/1/2017, Rv. 270955; Sez. 2, n. 18333 del 22/4/2016, Rv. 267083; Sez. 4, n. 8867 del 19/2/2020, Rv. 278605) che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello non richiede l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 127 cod.proc.pen., che regola il procedimento in camera di consiglio, in quanto la di- sciplina stabilita da tale precetto non è applicabile in tutti i casi nei quali il giudice 2 cly delibera in camera di consiglio, operando, invece, solo per quelli in ordine ai quali sia espressamente prevista l'utilizzazione di tale procedura, peraltro non richia- mata dal disposto dell'art. 591 cod.proc.pen., norma generale in tema di inam- missibilità del gravame. La sentenza di inamnnissibilità che sia pronunciata, invece, con trattazione cartolare ex art. 598-bis cod. proc. pen. deve statuire sulla richiesta di condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, ma la relativa omissione non può essere considerata un errore emendabile mediante la procedura di correzione prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. in quanto implica valutazioni discrezionali in ordine alla fondatezza della relativa domanda e all'entità della liquidazione, che possono essere censurate solo con gli ordinari mezzi di impugnazione. La compensazione totale delle spese può essere, infatti, giustificata ove si ravvisi l'inutilità del contributo della parte civile in quanto reputato del tutto su- perfluo rispetto alla decisione assunta per la pacifica insussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta impugnazione. Pertanto, trattandosi di una statuizione divenuta irrevocabile con il passag- gio in giudicato della sentenza emessa il 13 dicembre 2024 dalla Corte di appello di Catania, deve rilevarsi la inammissibilità dei ricorsi perché tardivamente propo- sti. Va anche osservato che il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo i rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la procedura di correzione di errore materiale previ- sta dall'art. 130 cod. proc. pen. Pertanto, neppure il giudice adito avrebbe potuto riqualificare l'istanza di correzione per errore materiale come ricorso per cassazione, con conseguente irrevocabilità della sentenza non impugnata nei termini di legge. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle sole spese processuali, non reputandosi giustificata la condanna al pagamento di una san- zione in favore della cassa delle ammende per la peculiarità del caso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna