CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore: - avv. [OSCURATO:PERSONA], per RESTUCCIA, che si riporta ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; - avv. [OSCURATO:PERSONA], per RESTUCCIA, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di tribunale del riesame, ha, per la parte che qui interessa, rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Antonio RESTUCCIA avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 novembre 2022 che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa di 'ndrangheta - clan Bellocco (capo 1), detenzione e porto abusivo di armi (capi 10 e 12), tentata estorsione aggravata in concorso (capo 26), annullando il provvedimento coercitivo per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo 68). 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, è stata affermata la gravità indiziaria dei sopra citati reati sulla base delle captazioni, delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, delle indagini di polizia giudiziaria eseguite anche per mezzo di sistemi di videosorveglianza. In particolare, i giudici della fase cautelare hanno richiamato in premessa i provvedimenti giudiziari, anche irrevocabili, che attestano l'esistenza e operatività del clan, per descrivere e ricostruire l'attuale operatività di esso e l'appartenenza dell'indagato, nonché la commissione dei reati prima richiamati. Sono state pure ritenute sussistenti le esigenze cautelari, non solo con riguardo alla presunzione legale, ma anche per la concreta ed effettiva esistenza del pericolo di reiterazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] RESTUCCIA, con due distinti atti a firma dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sviluppando, nel complesso, dodici motivi. 2.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione di legge, in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) e c -bis) cod. proc. pen. perché il provvedimento impugnato è privo di autonoma valutazione. 2.2. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e 416-bis. cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per il reato del capo 1). Esclusa, in considerazione dei successivi motivi di ricorso, la commissione di reati fine, la mera affiliazione associativa è priva di rilievo (Sez. U., n. 36958 del 2021).D'altra parte, il Tribunale confonde la eventuale esistenza della "dote" di 'ndrangheta con la rituale affiliazione (Sez. 1, n. 55359 del 2016; Sez. 6, n. 16543 del 2021), che sarebbe persino successiva alla commissione dei reati fine. In ogni caso, il provvedimento si limita a valorizzare l'asserita vicinanza con esponenti del clan, senza che da ciò possa desumersi la partecipazione del ricorrente, poiché la disponibilità manifestata verso un associato, eventualmente di spicco, non significa mettersi a disposizione della cosca (Sez. 1, n. 26331 del 2011). Manca una effettiva messa a disposizione della cosca, al di là di limitati e generici contatti per singole questioni, mentre il mero supporto estemporaneo a un altro partecipe non consente di ravvisare la partecipazione associativa (Sez. 6, n. 40746 del 2016). Non risultano, del resto, contributi dopo il 2 maggio 2020 (presenza all'esterno del locale utilizzato per il summit con i Giffone, al quale, del resto, il ricorrente non ha partecipato). 2.3. Il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e 2, 4 legge n. 895 del 1967 e 416-bis.1 cod. per., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per i reati dei capi 10) e 12), anche in riferimento all'aggravante speciale. La gravità indiziaria si fonda sull'interpretazione di conversazioni tra terzi dal contenuto generico per quello che concerne il ruolo di Antonio RESTUCCIA. L'episodio del capo 10) non è collocato nel tempo e nello spazio, sicché non può dare corpo a una contestazione; neppure l'arma è identificabile quale arma da guerra; manca, comunque, qualunque elemento per ipotizzare il concorso nella detenzione dell'arma che sarebbe stata portata da Sante RESTUCCIA. Non risulta, in ogni caso, che Antonio RESTUCCIA abbia aderito al proposito criminoso di Sante RESTUCCIA, essendo solo uno spettatore delle gesta dal secondo, Né, tanto meno, come abbia contribuito. Anche per il capo 12) manca l'indicazione della effettiva disponibilità o consegna dell'arma a RESTUCCIA: si tratta soltanto di generiche conversazioni programmatiche. Manca, infine, qualunque elemento per configurare l'aggravante mafiosa.Pur essendo contestate entrambe le componenti dell'aggravante (finalità e metodo), il GIP aveva motivato per l'esistenza della sola finalità mafiosa; il Tribunale del riesame ha, invece, fatto riemergere il solo metodo mafioso. Manca qualunque riferimento all'elemento psicologico. L'incertezza della contestazione, unita alla natura assertiva della motivazione, impone di escludere l'aggravante, questione rilevante per il ricorrente in ragione dei diversi termini di custodia cautelare che ne derivano. Per il capo 12), la contestazione fa riferimento all'avvalimento "delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella qualità di componente della cosca Bellocco ed usando un'arma nella disponibilità della cosca", così rendendo palese l'inconsistenza della aggravante poiché non è esplicitato il fine di agevolare, mentre l'uso di un'arma nella disponibilità della cosca non consente di individuare la contestata aggravante. Manca qualunque riferimento all'elemento psicologico. In ogni caso, non è esplicitato il fine di agevolare, sicché l'ordinanza va annullata. 2.4. Il quarto e il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e 56, 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per il capo 26), anche in riferimento all'aggravante speciale. L'ipotesi delittuosa si fonda sulla captazione di conversazioni dalle quali emerge, soltanto, che RESTUCCIA si recò da Crisafulli per pianificare un incontro con Palaia; manca, del resto, qualunque conferma che il secondo incontro si sia effettivamente tenuto. In relazione al primo incontro, del resto, manca qualunque elemento per comprendere quale fosso lo scopo, il mandato e il contenuto. Manca, infine, qualunque elemento per configurare l'aggravante mafiosa: manca il quid pluris della minaccia estorsiva rispetto a quella mafiosa; manca qualunque indicazione sull'aspetto psicologico in capo al ricorrente della finalità mafiosa. 2.5. Il sesto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quinto e sesto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al capo 10), mentre è infondato nel resto, pur presentando anche censure inammissibili. 2. È inammissibile il motivo di ricorso sulla mancanza di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. peri, con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante» (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 - 2021, Galletta, Rv. 280603). 2.2. Il ricorso, dunque, propone una dogliianza non consentita poiché deduce un vizio che, semmai, riguarda l'ordinanza genetica. La censura è, del resto, generica perché non tiene conto del fatto che il tribunale del riesame ha parzialmente annullato l'ordinanza genetica, così rendendo palese di avere esercitato un effettivo controllo. 3. I motivi di ricorso sul capo 10) sono nel complesso fondati. 3.1. La condotta materiale non è oggetto di discussione: un commando composto da Nocera, Condoleo, Antonio RESTUCCIA e Sante RESTUCCIA, faceva fuoco con un "mitra" contro beni della cosca "scissionista" nell'ambito delle gravi tensioni che si erano verificate; la narrazione dell'episodio, fatta dai protagonisti al boss Palaia e in presenza di STILO Rocco, risale al 3 novembre 2019. I giudici della fase cautelare datano l'episodio in epoca antecedente e prossima a tale narrazione, facendo riferimento allo stato di tensione con la cosca rivale (nell'ambito del quale sarebbe maturata la ritorsione), alla disponibilità di un apparecchio smartphone (usato da Antonio RESTUCCIA per filmare le azioni di Sante RESTUCCIA) e alla "attuale" capacità criminale dello sparatore. 3.2. Le critiche sulla indeterminatezza dell capo di imputazione sono fondate. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo autorevolmente chiarito che «il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, imposto a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., come contenuto minimo dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, ha la funzione di informare l'indagato o l'imputato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che esso può dirsi soddisfatto quando i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza» (Sez. U, n. 16 del 14/07/1999, Ruga, Rv. 214004; recentemente Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505). Se, quindi, la contestazione mossa a RESTUCCIA contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 292 cod. proc. pen., essendo, in particolare, indicati la data e il luogo di presunta commissione del delitto (in Rosarno, in data anteriore al 3 novembre 2019) nonché la tipologia di arma detenuta e portata illegalmente, resta da verificare, a fronte delle specifiche critiche difensive, se i giudici della fase cautelare abbiano fornito adeguati elementi indiziari per individuare sufficientemente gli elementi essenziali della contestazione. 3.3. I giudici di merito hanno datato l'episodio sulla base di elementi di fatto che vengono criticati in modo convincente. I protagonisti della captazione, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, narrano l'episodio al di fuori dello specifico contesto che li vedeva riuniti; essi ricordano, anche per mezzo di particolari, di un fatto al quale presero parte in un momento e in un luogo che non indicano. Se il riferimento all'arma impiegata, descritta come un "mitra", appare adeguatamente supportato dal punto di vista motivazionale per inferirne l'effettiva esistenza (si valorizza il numero dei colpi sparati a raffica), non può ritenersi sufficiente la motivazione che riguarda la collocazione spazio-temporale dell'episodio. Il luogo di commissione del fatto è, infatti, meramente asserito, non essendo indicati elementi per individuare ove l'arma fosse detenuta e portata.Mancano, del resto, le tracce dell'esplosione dei colpi (circa 30); difetta pure l'individuazione del soggetto passivo dell'azione e delle motivazioni del gesto minatorio, al di là del generico contrasto esistente - non è chiarito da quando — con la cosca degli scissionisti, sicché il riferimento all'abilità dello sparatore — caratteristica soggettiva che non consente di datarne l'insorgenza — e alla riferita videoripresa dell'azione da parte di uno dei protagonisti, non consentono di restringere l'ambito temporale in misura adeguata a rendere specifica la contestazione anche in termini di diritto di difesa. Manca, in effetti, una logica spiegazione che non si limiti a fare riferimento alla circostanza che gli smartphone sarebbero di recente immissione in commercio, essendo massima di comune esperienza che i dispositivi con videocamera sono stati immessi in commercio agli inizi del secolo. 3.4. Sono, quindi, assorbite le questioni della detenzione e dell'aggravante speciale. 4. I motivi di ricorso sul capo 12) sono inammissibili. 4.1. Premesso che l'ordinanza impugnata fa riferimento a numerose captazioni, tra vari soggetti, concernenti l'organizzazione di un summit mafioso con un'altra cosca avente per oggetto la spartizione del territorio, nonché alla dimostrata presenza sul posto, così come indicato dalle captazioni, di RESTUCCIA Antonio, quale soggetto deputato a garantire la sicurezza dei vertici del clan Bellocco che partecipavano all'incontro, il ricorso si limita a dedurre l'inattendibilità di uno dei conversanti, senza confrontarsi con le altre numerose conversazioni e i servizi di appostamento che attestano la presenza attiva di RESTUCCIA nei pressi del luogo scelto per il summit. 4.1. Quanto all'aggravante speciale, deve rilevarsi la genericità del motivo di ricorso alla luce delle finalità dell'incontro e del conseguente intervento dei vari sodali per garantire la sicurezza del vertice. 5. I motivi di ricorso sul tentativo di estorsione del capo 26) sono inammissibili. 5.1. Il ricorso non contesta l'esistenza d& primo incontro intimidatorio posto in essere da RESTUCCIA Antonio per ordine del capo clan che pretendeva da Crisafulli il pagamento della "guardiania annuale" sui terreni di proprietà di questi che ricadono nella zona di influenza dell clan guidato dal' mandante. RESTUCCIA Antonio, nel riferire al boss dell'esito dell'incontro con la persona offesa, confermava che Crisafulli "aveva paura", ma che preferiva prendere accordi diretti con il vertice. Il ricorso contesta, invece, il secondo incontro nel quale, sempre su mandato del boss, RESTUCCIA Antonio avrebbe riferito a Crisafulli di recarsi all'appuntamento con il boss Palaia per definire la questione. Tale specifica questione — che i giudici della fase cautelare risolvono evidenziando che la vittima aveva poi avvicinato il vertice chiedendo un trattamento di favore, così rendendo logicamente evidente l'efficacia causale del comportamento posto in essere da RESTUCCIA, consente di giudicare generica la contestazione difensiva. D'altra parte, il Tribunale del riesame ha evidenziato che la persona offesa ha pure aderito alla richiesta estorsiva, pur ridotta a una "carezza" grazie all'esistenza di un legame parentale con i vertici della cosca BellOCCO. I sopra richiamati elementi di fatto, che il ricorso non contesta specificamente, non solo non consentono affatto di escludere il perfezionamento del contestato tentativo di estorsione, ma anzi ne confermano, così come logicamente argomentato dai giudici di merito, l'effettivo perfezionamento. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che «ai fini della sussistenza del delitto tentato, rilevano l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso e la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi secondo una valutazione ex ante della concreta condotta dell'agente, in rapporto alle sue modalità ed al contesto ambientale in cui è stata posta in essere. Fattispecie in tema di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, in cui l'autore del reato aveva fatto richiesta alla persona offesa di "mettersi a posto", pagando una somma di denaro proporzionale ai compensi spettanti da un appalto» (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062; Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537) 5.2. Anche per quello che riguarda l'aggravante speciale, il ricorso è assertivo poiché, anche soltanto limitandosi ad analizzare la questione del metodo mafioso, i giudici di merito hanno evidenziato l'efficacia delle minacce, evocative del clan mafioso che controlla la zona, tanto che la vittima ha subito cercato, a dimostrazione di avere ben compreso i termini della questione, un contatto diretto con i vertici associativi per ottenere un trattamento di favore. 6. I motivi sulla partecipazione associativa sono inammissibili. 6.1. L'ordinanza impugnata fa riferimento a numerose captazioni, tra vari soggetti — anche di rilevantissimo livello criminale — , concernenti la cerimonia, svoltasi in data 2 maggio 2020 presso l'abitazione del boss Palaia, con collegamento telefonico dei boss detenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in occasione della quale STILO Rocco e RESTUCCIA Antonio ricevevano la "dote" di 'ndrangheta, ponendosi sotto la "responsabilità" di Palaia, anche in ragione dello stato detentivo di Bellocco. 6.1. È, del resto, priva di adeguata capacità critica la censura secondo la quale, tenuto conto che la cerimonia è successiva alla presunta commissione dei reati fine, questi non potrebbero essere considerati quali espressione del ruolo attivo assunto dall'indagato. Effettivamente, il provvedimento impugnato valorizza il ruolo attivo svolto dall'associato, già prima della formale cerimonia, anche per mezzo della commissione dei reati indicati ai capi 12) e 26), espressivi del programma associativo, come pure la partecipazione a riunioni associative presso l'abitazione del vertice Palaia. In sostanza, la partecipazione associativa viene datata, secondo la non illogica motivazione del Tribunale del riesame basata su specifici elementi di fatto, in data anteriore al conferimento dell'a "dote", sicché non può dedursi l'assenza di partecipazione fino alla celebrazione del rito che, semmai, testimonia della progressione nella gerarchia associativa. 6.2. Il ricorso si limita, poi, a dedurre che RESTUCCIA non avrebbe svolto un ruolo attivo, senza confrontarsi con le numerose conversazioni dalle quali emerge il contrario e che, anzi, è considerato uomo di fiducia idei vertice al quale sono affidati dedicati compiti di protezione del boss. 7. Il quinto motivo è, del pari, inammissibile, là dove attacca la attualità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura. Premesso che la contestazione associativa è formulata in termini di permanenza, che il ricorso neppure contesta, è priva di rilievo la questione dell'attualità in considerazione della natura permanente del reato, salve possibili future diverse perimetrazioni derivanti da effettiva dissociazione. In presenza, del resto, della presunzione relativa, appare generico il motivo di ricorso. Anche per gli altri reati, del resto, la d'istanza temporale è assai ristretta (poco più di due anni rispetto all'ordinanza cautelare), avuto riguardo al contesto mafioso nel quale essi si inseriscono e del quale sono espressione. La doppia presunzione, poi, rende inammissibile la questione dell'adeguatezza. 8. Il parziale accoglimento del ricorso esclude l'applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo 10) con rinvio