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CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 26386/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19382/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di CATANZAROn.246/2023 depositata il 31/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Rilevato che la parte ricorrente ha depositato nota denominata istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ma ha poi nel contesto del medesimo atto dichiarato di aderire alla proposta di definizione accelerata, limitandosi ad insistere per la compensazione delle spese; Ritenuto che debba valorizzarsi il contenuto sostanziale dell’atto che manifesta l’intento di aderire alla proposta; Numero registro generale 19382/2023 Numero sezionale 904/2025 Numero di raccolta generale 26386/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, dovendosi accogliere l’istanza in tal senso avanzata dal ricorrente e ciò per la complessità della materia e le persistenti divergenze presso i giudici di merito, profili già valorizzati a tal fine nei precedenti sui quali la proposta di definizione si è fondata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 29/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]' Numero registro generale 19382/2023 Numero sezionale 904/2025 Numero di raccolta generale 26386/2025 Data pubblicazione 30/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19382/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di CATANZAROn.246/2023 depositata il 31/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Rilevato che la parte ricorrente ha depositato nota denominata istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ma ha poi nel contesto del medesimo atto dichiarato di aderire alla proposta di definizione accelerata, limitandosi ad insistere per la compensazione delle spese; Ritenuto che debba valorizzarsi il contenuto sostanziale dell’atto che manifesta l’intento di aderire alla proposta; Numero registro generale 19382/2023 Numero sezionale 904/2025 Numero di raccolta generale 26386/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, dovendosi accogliere l’istanza in tal senso avanzata dal ricorrente e ciò per la complessità della materia e le persistenti divergenze presso i giudici di merito, profili già valorizzati a tal fine nei precedenti sui quali la proposta di definizione si è fondata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 29/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]' Numero registro generale 19382/2023 Numero sezionale 904/2025 Numero di raccolta generale 26386/2025 Data pubblicazione 30/09/2025
Decreto Cassazione n. 26386/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris