CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24009/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30038/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] naccone e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di que- st'ultimo in Roma, viaFasana, n. 16 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] cione e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaG. Pierluigi da Palestrina, n.63, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Genova n. 210/20, depositata il 19 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], per sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati dall'illegittima pubblicazione, esposizione e divulgazione di una fotografia che lo ritraeva completamente nudo, in piedi su una piccola imbarcazione. Premesso che la fotografia era stata esposta nell'ambito di una mostra personale del fotografo, svoltasi dal 1° aprile al 2 maggio 2010 presso una galleria d'arte di Genova, riferì che l'esposizione aveva avuto luogo contro la sua volontà, non avendo egli mai prestato consenso alla pubblicazione della fotografia. Si costituì il Cometta, ed eccepì di aver ritratto il Rizzoli sia per la noto- rietà del personaggio, affermato scultore, pittore ed artista, sia al fine di rea- lizzare un'opera d'arte; aggiunse che il servizio fotografico era stato realizzato con il consenso dell'attore, il quale non aveva precedentemente sollevato al- cuna contestazione, sebbene l'opera fotografica fosse già stata esposta in una mostra presso la Galleria d'[OSCURATO:PERSONA] di Bologna. 1.1. Con sentenza del 2 aprile 2015, il Tribunale di Genova accolse la domanda, condannando il Cometta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, liquidati nella misura complessiva di Euro 40.000,00, ed ordinando la restituzione del negativo e di tutte le copie stampate della foto- grafia. 2. L'impugnazione proposta dal Cometta è stata parzia lmente accolta dalla Corte d'appello di Genova, che con sentenza del 19 febbraio 2020 ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, riconoscendo al Rizzoli soltanto il risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in Euro 20.000,00. Premesso che il consenso ad essere fotografati non implica anche quello alla pubblicazione della propria immagine, soprattutto in situazioni in cui la personalità del soggetto effigiato rappresenti la peculiarità dello scatto, la Corte ha ritenuto che, anche a voler considerare lo scatto d'autore come un'o- pera d'arte, non sussistessero nella specie i presupposti richiesti dall'art. 97 della legge 22 aprile 1933, n. 641 ai fini dell'esclusione della necessità del consenso, trattandosi comunque di scatti che ritraevano la persona nella sfera della sua vita intima e privata.Ha escluso inoltre la configurabilità di un con- senso implicito, richiamando la dichiarazione resa dal Cometta in sede d'in- terrogatorio, secondo cui, in occasione di un incontro ad un'esposizione di sculture organizzata dal Rizzoli, quest'ultimo aveva manifestato chiaramente la sua contrarietà al proposito, da lui espresso, di esporre lafotografia in una mostra fotografica successiva. Ha evidenziato comunque la revocabilità del consenso allapubblicazione dell'immagine, in quanto attinente ad un diritto inalienabile e insuscettibile di valutazione in termini economici, ritenendo per- tanto irrilevante la mancata opposizione del Rizzoli alla pubblicazione della fotografia nella mostra precedentemente svoltasi presso la Galleria d'[OSCURATO:PERSONA]- derna di Bologna. Ai fini della liquidazione del danno, la Corte ha ritenuto non provato il pregiudizio patrimoniale, rilevando che non era stata avanzata alcuna richie- sta istruttoria idonea a dimostrare l'utilizzazione delle immagini a fini di lucro o l'esistenza di una trattativa volta a ricavarne un utile economico, ed osser- vando che anche il danno in re ipsadev'essere allegato e provato dal soggetto leso, anche in via presuntiva. Ha confermato invece la liquidazione del danno non patrimoniale, affermando che il diritto all'immagine rientra tra i diritti inviolabili della persona, la cui lesione, non soggetta al limite derivante dalla riserva di legge di cui all'art. 185 cod. pen., non presuppone la possibilità di qualificareil fatto come reato, e giustifica il riconoscimento del predetto pre- giudizio, anche ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e dell'art. 29 del d.lgs. 31 dicem- bre 1996, n. 675 3. Avverso la predetta sentenza il Cometta ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 97 della legge n. 633 del 1941 e l'omesso esame di un fatto contro- verso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la legittimità della pubblicazione della fotografia, in virtù del dissenso manifestato dall'attore, senza tenere conto della natura della rappresenta- zione, qualificabile come opera d'arte. Premesso che ciò che caratterizzava la fotografia non era la notorietà del soggetto raffigurato, né la coincidenza del titolo con il nome e cognome dello stesso, ma la sua connotazione artistica, sostiene che il consenso prestato alla realizzazione della stessa aveva com- portato il trasferimento al suo autore di ogni diritto in ordine alla pubblica- zione, rendendo pertanto irrilevante il successivo rifiuto del Rizzoli, interve- nuto peraltro dopo la consacrazione della fotografia come opera d'arte. Pre- cisato infatti che l'effigiato era a conoscenza delle modalità espressive adot- tate da esso ricorrente, nella specie peraltro volte a richiamare la produzione artistica dello stesso Rizzoli, afferma che il consenso ad essere fotografato comportavaun'implicita autorizzazione alla pubblicazione dell'immagine. Ag- giunge che, nell'escludere la sussistenza del consenso implicito, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'evidente coinvolgimento del Rizzoli nello scatto, desumibile dalla posa da lui assunta, nonché del consenso da luipre- stato ad altri scatti, effettuati nella stessa giornata, ed aventi un tenore ben più provocatorio di quello in esame. Rileva infine che la natura artistica della rappresentazione, qualificabile a tutti gli effetti come opera d'arte, in quanto connotatada una creatività particolare, un'impronta personale e una valenza estetica apprezzabile di per sé, nonché consacrata dall'esposizione presso la Galleria d'[OSCURATO:PERSONA] di Bologna, escludeva la necessità del consenso dello effigiato, spettando esclusivamente all'autore la decisione in ordine alla sua pubblicazione, diffusione e distribuzione. 1.1. Il ricorso è infondato. Com'è noto, la tutela dell'immagine trova la sua fonte primaria nell'art.10 cod. civ., il quale ne ammette l'esposizione o la pubblicazione nei soli casi in cui è consentita dalla legge, riconoscendo,negli altri casi, all'interessato, ai genitori, al coniuge e ai figli la legittimazione ad agire per far cessare l'a- buso, facendo salvo il diritto al risarcimento dei danni. Le ipotesi in cui la divulgazione dell'immagine altrui è consentita sono invece disciplinate dalla legge n. 633 del 1941, la quale, dopo aver inclusole opere fotografiche tra quelle dell'ingegno a carattere creativo cui si riferisce la protezione da essa assicurata (art. 2 n. 7), attribuisce all'autore il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente, nei limiti fissati dalla legge (art. 12); tale disciplina generale trova specificazione, per quanto riguarda la fotografia, nell'art. 88, il quale attribuisce al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, facendo salve,relativamente al ritratto, le disposizioni stabilite dalla Sezione seconda del Capo sesto del Titolo se- condo, ovverosia l'art. 96, ai sensi del quale il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso della stessa, e l'art. 97, che fa eccezione per le ipotesi in cui la riproduzione dell'im- magine sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da ne- cessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pub- blico o svoltisi in pubblico, nonché l'art. 98, che stabilisce i diritti dell'autore dell'opera e del committente. Sulla base di tale disciplina, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nelconflitto tra gl'interessi dei soggetti coinvolti nella realizzazione del ritratto, vale a dire il fotografo e la persona raffigurata, l'ordinamento attri- buisce la prevalenza al diritto all'immagine rispetto al diritto d'autore spet- tante al fotografo che l'ha realizzata.Si è osservato infatti che, diversamente da quelle opere che costituiscono frutto esclusivo dell'ingegno, la fotografia riproduce quanto già esiste nel reale, eventualmente anche attraverso una propria «interpretazione»da parte del fotografo, che può attribuire alla rap- presentazione carattere di originalità: da ciò sorge la necessità di salvaguar- dare i diritti, di natura personale o patrimoniale, di chi soltanto può disporne, ed in particolare il diritto sull'immagine proprio della persona, anche se par- zialmente disponibile.Si è rilevato inoltre che la riproduzione, la diffusione e lo spaccio delle fotografie, pur rientrando nel generico diritto riconosciuto al fotografo dall'art. 88cit. , rimangono subordinat i , in generale, al consenso della persona chevi è ritratta, il quale può essere prestato tanto espressa- mente quanto tacitamente, e può essere desunto anche per implicito dal con- senso prestato alla riproduzione della propria immagine. Si è precisato infine, relativamente al consenso implicito, che sotto il profilo soggettivo esso deve ritenersi valido esclusivamente a favore del soggetto o dei soggetti per i quali fu prestato, mentre sotto l'aspetto oggettivo la sua efficacia resta limitata ai fini ed eventualmente anche alle modalità di divulgazione per i quali è stato dato(cfr. Cass., Sez. III, 10/06/1997, n. 5175; v. anche Cass., Sez. I, 1/09/ 2008, n. 21995; 17/02/2004, n. 3014). Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non merita censura la sentenza impugnata, la quale, pur rilevando che la fotografia esposta in pubblico dal ricorrente raffigurava una persona che aveva prestato il proprio consenso alla realizzazione del ri- tratto, ha ritenuto che tale consenso non fosse sufficiente per la pubblicazione dell'immagine, non ricorrendo nella fattispecie gli elementi richiesti dall'art. 97 della legge n. 633 del 1941 ai fini dell'esclusione della necessità del con- senso, dal momento che, pur trattandosi di una persona conosciuta, si trat- tava di unafotografia che la ritraeva nella sfera della sua vita intima e privata. Tale affermazione deve ritenersi infatti conforme al principio, più volte riba- dito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la notorietà della persona raffigurata costituisce circostanza idonea a giustificare la riproduzione dell'im- magine, ai sensi dell'art. 97 cit., soltanto nel caso in cui il personaggio noto sia raffigurato nell'ambito dell'attività da cui la sua notorietà è scaturita o quando la fotografia lo ritragga nellosvolgimento di attività a quella accesso- rie o connesse, dovendo essere salvaguardato, sotto ogni altro profilo, il ri- spetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza (cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2022,n. 19515; 6/02/1993, n. 1503). Non può condividersi, in contrario,la tesi sostenuta dal ricorrente, se- condo cui, in quanto qualificabile come opera d'arte, la raffigurazione di una persona, caratterizzatada un apporto creativo dell'autore, che vi abbia con- ferito un'impronta personale, tale da consentire di riconoscerle un'autonoma valenza estetica, determina il distacco della rappresentazione dall'immagine della persona effigiata, con l'attribuzione in via esclusiva all'autore del diritto alla divulgazionedella prima, ai fini della quale non è pertanto necessaria la prestazione di un consenso ulteriore, rispetto a quello già concesso alla rea- lizzazione del ritratto.Il valore artistico della rappresentazione non comporta infatti la prevalenza del diritto dell'autore su quello del titolare del diritto alla immagine, la cui attinenza alla sfera più personale ed intima del soggetto effigiato consente di escluderne il carattere recessivo, rispetto al diritto alla libera manifestazione del pensiero che trova espressione nell'attività creativa sottesa alla rappresentazione fotografica. In proposito, pare opportuno evi- denziare anche che l'art. 96 della legge n. 633 del 1941, nel subordinare al consenso della persona raffigurata la divulgazione della sua immagine, non si riferisce all'uso della stessa per la confezione del ritratto, ma alla diffusione della rappresentazione, che ha luogo quando il ritratto viene esibito in pub- blico, riprodotto con lo stesso mezzo usato dall'autore o con altri mezzi, o immesso in commercio dal medesimo autore o da terzi: la mera prestazione del consenso alla realizzazione della fotografia non comporta quindi automa- ticamente l'autorizzazione alla pubblicazione della stessa, che, in mancanza di un assenso espresso o tacito, può essere desunta unicamente dalle circo- stanze di tempo e di luogo in cui ha avuto luogo la ripresa, ovvero dalle finalità per cui la stessa è stata effettuata(cfr. Cass., Sez. I, 1/09/2008, n. 21995; 17/02/2004, n.3014; Cass., Sez. III, 10/06/1997, n. 5175, cit.). E' noto d'altronde il dibattito sviluppatosi in dottrina relativamente alla possibilità di annoverare lo scopo artistico tra quelli che, ai sensi dell'art. 97 della legge n. 633 del 1941, legittima la divulgazione dell'immagine anche in assenza del consenso della persona ritrattata, a tutela dell'interesse pubblico all'informazione: i dubbi sollevati al riguardo trovano giustificazione nella na- tura stessa del predetto scopo, riferibile essenzialmente allafase della crea- zione dell'opera, cioè agli obiettivi estetici e concettuali avuti di mira dal suo autore, piuttosto che alla diffusione della sua conoscenza tra il pubblico degli appassionati e degli studiosi d'arte, che ha luogo attraverso la divulgazione. Ad un indirizzo più risalente, il quale escludeva la riconducibilità delloscopo artistico a quelli culturali menzionati dall'art. 97, evidenziando la portata de- rogatoria di tale disposizione e la conseguente tassatività dell'elencazione in esso contenu ta , da interpretarsi quindi restrittivamente (cfr. in giurispru- denza, Cass., Sez. III, 11/05/2010, n. 11353; Cass., Sez. I, 28/03/1990, n. 2527), se ne contrappone infatti un altro, attualmente prevalente, il quale, tuttavia, pur affermando che il diritto all'immagine può subire limitazioni in funzione della soddisfazione di esigenze seriamente apprezzabili, che non ne presuppongono necessariamente il sacrificio totale, e ritenendo dunque am- missibile un bilanciamento tra lo stesso e il diritto alla libera manifestazione del pensiero, evidenzia comunque la necessità dell'adozione di particolari cau- tele, sottolineando il ruolo fondamentale svolto in proposito dal consenso dell'interessato. Tale aspetto della questione non è stato affatto trascurato dalla sentenza impugnata, la quale, pur avendo rilevato che l'attore si era volontariamente sottoposto al servizio fotografico, lasciandosi ritrarre in particolari pose, ha correttamente escluso che da tale comportamento potesse desumersi un con- senso implicito alla pubblicazione di quelle realizzate al di fuori del contesto concordato, anche alla luce della decisa contrarietà da lui manifestata sia nel corso di un incontro occasionale con il convenuto che durante un colloquio telefonicointercorso con l o stesso, successivamente alla realizzazione delle fotografie ma prima che le stesse venissero esposte in pubblico.Nessun ri- lievo può assumere, in contrario, la circostanza che le fotografie in questione fossero già state esposte in un'altra mostra, tenutasi in epoca anteriore alle predette conversazioni, avendo la Corte d'appello correttamente evidenziato, in proposito, la libera revocabilità del consenso, ritenuta ostativa all'ulteriore diffusione delle immagini non autorizzate, richiamando il principio,anch'esso più volte ribadito da questa Corte, secondo cui il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto il suo esercizio, e pertanto, pur potendo essere occasionalmente inserito in un con- tratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo, con la conseguenza che è liberamente revocabile in qualsiasi momento, quale che sia il termine even- tualmente indicato per la pubblicazione consentita(cfr. Cass., Sez. I, 29/01/ 2016, n. 1748; 17/02/2004, n. 3014). 2. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 1