CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2026
Cassazione n. 09969/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9969/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 585/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36824/2025* * * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 18/09/2025 della Corte d appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del P G * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilitàdel ricorsoRitenuto in fatto e considerato in diritto1 Con ordinanza del 18 settembre 2025 la Corte d appello di Napoli in funzione digiudice dell esecuzione ha respinto l istanza del condannato * * diriconoscimento della continuazione tra il reato di cui all art 73 comma 5 d p r 9 ottobre1990 n 309 commesso il 16 febbraio 2013 per cui è stato condannato con sentenza dellaCorte di appello di Napoli del 17 aprile 2018 ed il reato di cui all art 73 comma 5 d p r n309 del 1990 commesso il 9 gennaio 2017 per cui è stato condannato con sentenza dellaCorte di appello di Napoli del 28 marzo 20242 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensore con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazioneperché il giudice dell esecuzione non ha tenuto conto della identità delle due fattispecie delmedesimo contesto territoriali in cui sono avvenuti i fatti della omogeneità delle condotte inconcreto dell unica finalità soggettiva di procurarsi denaro per soddisfare le esigenze ditossicodipendenza l ordinanza non ha valutato inoltre lo stato di tossicodipendenzadocumentato dal difensore e non ha considerato che le difficoltà economiche eranocroniche perché nei quattro anni in questione il ricorrente non aveva mai ripreso a lavorare3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale * * ha concluso perl inammissibilità del ricorso4 Il ricorso è infondatoL ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell istanza evidenziando che i quattro anniintercorsi tra i due reati e la circostanza che nel giudizio di cognizione egli avesse dichiaratodi aver fatto ricorso al delitto per difficoltà economiche contingenti impedivano di ritenere chei due reati fossero sorretti da una volizione unitariaIl ricorso deduce che il giudice dell esecuzione non avrebbe tenuto conto della identitàdelle due fattispecie del medesimo contesto territoriali in cui sono avvenuti i fatti dellaomogeneità delle condotte in concreto dell unica finalità soggettiva di procurarsi denaro persoddisfare le esigenze di tossicodipendenza ma l argomento è infondato perché la distanzatemporale tra i reati oggetto dell istanza può in modo non illogico essere ritenuto unelemento che osta al riconoscimento di una volizione criminale unitaria atteso che “quantopiù ampio è il lasso di tempo fra le violazioni tanto più deve ritenersi improbabile l esistenzadi una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali Sez 4 n34756 del 17/05/2012 * Rv 253664 Sez 1 n 26623 dell 11/07/2025 *n m Sez 1 n 11723 del 14/03/2025 C n mIl ricorso deduce che il giudice dell esecuzione non avrebbe valutato lo stato ditossicodipendenza documentato dal difensore ma l argomento è infondato perché asostegno dello stato di tossicodipendenza il ricorso allega la certificazione * D del 13gennaio 2017 e la certificazione * D del 3 settembre 2025 ma in realtà la lettura di talidocumenti consente di verificare che il certificato del 13 gennaio 2017 non è idoneo asostenere la deduzione perché nel certificato c è scritto espressamente con riferimento alricorrente che “manca dal nostro servizio dal 2015 non è possibile attestare attualità dellatossicodipendenza” circostanza particolarmente rilevante perché il 2017 è uno dei due anniin cui sono avvenuti i reati oggetto dell istanza mentre il certificato del 3 settembre 2025depositato immediatamente prima dell udienza si limita a riferire che il ricorrente è iscritto al* D dal 2012 per abuso di cocaina ma poiché l abuso di una sostanza è concettodiverso dalla dipendenza da essa Sez 2 n 24119 del 22/04/2021 B Rv 281625 – 01non contiene alcuna certificazione di tossicodipendenza né attuale né pregressaIl ricorso deduce che l ordinanza sarebbe illegittima perchè non ha considerato che ledifficoltà economiche del ricorrente erano croniche perché nei quattro anni in questione eglinon aveva mai ripreso a lavorare ma l argomento è inammissibile per mancanza diautosufficienza Sez 2 n 20677 del 11/04/ 2017 * rv 270071 Sez 4 n n 46979del 10/11/2015 * rv 265053 Sez 2 n 26725 del 01/03/2013 * rv256723 perché sostiene che l ordinanza è incorsa in un travisamento di quanto dichiaratodallo stesso ricorrente nel giudizio di cognizione senza però allegare o trascrivere nelricorso il dato probatorio da cui si dovrebbe ricavare il dedotto travisamentoNe consegue che l ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte eche il ricorso deve essere respinto5 Ai sensi dell art 616 comma 1 cod proc pen alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento6 In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e glialtri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 196/03 in quanto imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9969/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 585/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36824/2025* * * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 18/09/2025 della Corte d appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del P G * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilitàdel ricorsoRitenuto in fatto e considerato in diritto1 Con ordinanza del 18 settembre 2025 la Corte d appello di Napoli in funzione digiudice dell esecuzione ha respinto l istanza del condannato * * diriconoscimento della continuazione tra il reato di cui all art 73 comma 5 d p r 9 ottobre1990 n 309 commesso il 16 febbraio 2013 per cui è stato condannato con sentenza dellaCorte di appello di Napoli del 17 aprile 2018 ed il reato di cui all art 73 comma 5 d p r n309 del 1990 commesso il 9 gennaio 2017 per cui è stato condannato con sentenza dellaCorte di appello di Napoli del 28 marzo 20242 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensore con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazioneperché il giudice dell esecuzione non ha tenuto conto della identità delle due fattispecie delmedesimo contesto territoriali in cui sono avvenuti i fatti della omogeneità delle condotte inconcreto dell unica finalità soggettiva di procurarsi denaro per soddisfare le esigenze ditossicodipendenza l ordinanza non ha valutato inoltre lo stato di tossicodipendenzadocumentato dal difensore e non ha considerato che le difficoltà economiche eranocroniche perché nei quattro anni in questione il ricorrente non aveva mai ripreso a lavorare3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale * * ha concluso perl inammissibilità del ricorso4 Il ricorso è infondatoL ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell istanza evidenziando che i quattro anniintercorsi tra i due reati e la circostanza che nel giudizio di cognizione egli avesse dichiaratodi aver fatto ricorso al delitto per difficoltà economiche contingenti impedivano di ritenere chei due reati fossero sorretti da una volizione unitariaIl ricorso deduce che il giudice dell esecuzione non avrebbe tenuto conto della identitàdelle due fattispecie del medesimo contesto territoriali in cui sono avvenuti i fatti dellaomogeneità delle condotte in concreto dell unica finalità soggettiva di procurarsi denaro persoddisfare le esigenze di tossicodipendenza ma l argomento è infondato perché la distanzatemporale tra i reati oggetto dell istanza può in modo non illogico essere ritenuto unelemento che osta al riconoscimento di una volizione criminale unitaria atteso che “quantopiù ampio è il lasso di tempo fra le violazioni tanto più deve ritenersi improbabile l esistenzadi una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali Sez 4 n34756 del 17/05/2012 * Rv 253664 Sez 1 n 26623 dell 11/07/2025 *n m Sez 1 n 11723 del 14/03/2025 C n mIl ricorso deduce che il giudice dell esecuzione non avrebbe valutato lo stato ditossicodipendenza documentato dal difensore ma l argomento è infondato perché asostegno dello stato di tossicodipendenza il ricorso allega la certificazione * D del 13gennaio 2017 e la certificazione * D del 3 settembre 2025 ma in realtà la lettura di talidocumenti consente di verificare che il certificato del 13 gennaio 2017 non è idoneo asostenere la deduzione perché nel certificato c è scritto espressamente con riferimento alricorrente che “manca dal nostro servizio dal 2015 non è possibile attestare attualità dellatossicodipendenza” circostanza particolarmente rilevante perché il 2017 è uno dei due anniin cui sono avvenuti i reati oggetto dell istanza mentre il certificato del 3 settembre 2025depositato immediatamente prima dell udienza si limita a riferire che il ricorrente è iscritto al* D dal 2012 per abuso di cocaina ma poiché l abuso di una sostanza è concettodiverso dalla dipendenza da essa Sez 2 n 24119 del 22/04/2021 B Rv 281625 – 01non contiene alcuna certificazione di tossicodipendenza né attuale né pregressaIl ricorso deduce che l ordinanza sarebbe illegittima perchè non ha considerato che ledifficoltà economiche del ricorrente erano croniche perché nei quattro anni in questione eglinon aveva mai ripreso a lavorare ma l argomento è inammissibile per mancanza diautosufficienza Sez 2 n 20677 del 11/04/ 2017 * rv 270071 Sez 4 n n 46979del 10/11/2015 * rv 265053 Sez 2 n 26725 del 01/03/2013 * rv256723 perché sostiene che l ordinanza è incorsa in un travisamento di quanto dichiaratodallo stesso ricorrente nel giudizio di cognizione senza però allegare o trascrivere nelricorso il dato probatorio da cui si dovrebbe ricavare il dedotto travisamentoNe consegue che l ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte eche il ricorso deve essere respinto5 Ai sensi dell art 616 comma 1 cod proc pen alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento6 In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e glialtri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *